Direzione Operativa Passeggeri

Responsabile Relazioni Industriali Pianificazione

e Processi Amministrativi

ROMA

 

 

Roma,01 settembre 2005

Prot.N.107 SG/OrSA

 

 

OGGETTO: Applicazione art. 22 del CCNL punto 2.6.4.

 

 

Il CCNL delle AF all’art. 22 – orario di lavoro – al punto 2.6.4 prevede, per il personale di condotta e scorta, per i servizi di andata e ritorno ad agente unico e con un solo agente di scorta , la possibilità di elevare, a livello aziendale e con le modalità di cui al punto 2.14 dell’art. 22, la prestazione massima giornaliera da 7 ad 8 ore per i servizi collocati nella fascia oraria 5.00-1.00. L’art. 14 punto 2.3.3 dell’Accordo aziendale di Confluenza, nel richiamare il suddetto art. 22 punto 2.6.4., stabilisce che il limite massimo di 8 ore di prestazione giornaliera per i servizi di cui trattasi può essere raggiunto qualora la somma tra la pausa di cui all’art. 22 punto 2.12  ed i tempi programmati per l’effettuazione di più treni risulti di almeno 40 minuti.

 

Ciò posto, ci risulta che  in alcune realtà detti tempi non vengono previsti nella programmazione dei turni. Laddove invece sono programmati non vengono riposizionati in caso di perturbazione alla circolazione così come previsto dall’accordo sindacale del 20 ottobre 2003.

Chiediamo pertanto di emanare specifiche direttive per il rispetto del CCNL e degli accordi in essere. 

 

 

 LA SEGRETERIA GENERALE

                                                                                                                 Bruno Salustri