FILT/CGIL  -   FIT/CISL  -  UIL Trasporti   -   FAST Ferrovie  -  UGL A.F.  -  OR.S.A. Ferrovie

Segreterie Nazionali

Dott. Francesco Forlenza

Direttore generale FS SpA

 

Dott. Luciano Carbone

Direttore Personale Trenitalia SpA

 

Dott. Riccardo Pozzi

Direttore Personale RFI SpA

 

Dott. Giovanni Rotella

Direttore Personale Ferservizi SpA

 

Dott.ssa Nicoletta Camerini

Direttore Personale Italferr SpA

 

LL.SS.

 

 

A cavallo degli anni ’80-’90, le Ferrovie dello Stato furono investite da vertenze collettive riguardanti la rivalutazione del compenso per lavoro straordinario.

 

Tenuto conto di tutte le implicazioni negative generate dalle vertenze si convenne di riportare sotto controllo la situazione attraverso uno specifico accordo fra le parti che fu perfezionato in data 08.05.1991.

 

In sostanza veniva offerta ai dipendenti l’opportunità di definire in via transattiva la vertenza attraverso l’adesione all’accordo di cui sopra.

 

Tale adesione comportava per il dipendente l’accettazione delle clausole dell’accordo (modalità di calcolo, termini di pagamento, definizione dei rapporti con l’ente FS) e la contestuale rinuncia al proseguimento dell’azione legale pena la decadenza dai benefici dell’accordo stesso.

 

Per contro, il medesimo accordo prevedeva analoga prescrizione a carico dell’ente FS relativamente alla mancata prosecuzione dell’azione legale ed alla notifica presso il tribunale competente della remissione del contenzioso.

 

L’adesione all’accordo da parte dei ricorrenti avveniva per il tramite delle OO.SS. stipulanti l’accordo.

 

L’accordo e le conseguenti procedure attivate consentirono di definire un contenzioso valutato in circa centocinquantamila vertenze individuali che avevano “intasato” gli uffici giudiziari d’Italia.

 

Dobbiamo costatare con grande rammarico che a distanza di quasi quindici anni, in particolare nella giurisdizione dell’Ufficio legale di Roma, con modalità tipiche delle agenzie di “recupero crediti”, vengono recapitate a singoli lavoratori istanze di reintegro di somme di denaro in conseguenza della definizione del contenzioso legale che l’azienda ha proseguito fermo restando la richiesta di transazione del lavoratore.

 

Facciamo notare quanto segue:

  1. i lavoratori, aderendo all’accordo, hanno assolto gli obblighi a loro richiesti;

  2. proseguire il contenzioso è una palese violazione degli obblighi che l’azienda aveva assunto nella definizione della vertenza, consistente nella remissione del contenzioso;

  3. contrariamente a quanto riferito da qualche solerte funzionario, la dimostrazione della mancata adesione è a carico dell’azienda e non del lavoratore che, peraltro, ha agito tramite le OO.SS. stipulanti l’accordo;

  4. a distanza di quindici anni le OO.SS. possono non essere in grado di produrre i documenti dell’adesione; come noto esistono termini di prescrizione e di conservazione degli atti che sono stati abbondantemente superati.

 

Chiediamo, pertanto, l’adozione degli interventi opportuni e necessari ad inibire le procedure avviate nel territorio di Roma (non abbiamo, al momento, notizie da altri territori) nei confronti di lavoratori, pensionati e, talvolta, eredi di ferrovieri.

 

Anche se pleonastico sottolineiamo che, al persistere delle azioni in parola, attiveremo, nei confronti dell’intero Gruppo FS, ogni iniziativa utile a far rispettare gli accordi e gli impegni a suo tempo sottoscritti.

 

Restiamo in attesa di conoscere, in tempi brevissimi, le Vostre determinazioni.

 

Distinti saluti.

 

Roma, 1 agosto 2005

 

Le Segreterie Nazionali