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Segreterie Nazionali

Roma, li 31 gennaio 2005

 

Signor

Presidente della Commissione di Garanzia

Prof. Antonio Martone

Via Po, 16/A

00198 ROMA

 

 

Oggetto: Pos. N.20513, PROT. 868 del 27 gennaio 2005.

 

Le scriventi Segreterie nazionali, con nota del 19 gennaio u.s., hanno proclamato uno sciopero nazionale di 24 ore del personale del Gruppo FS, con inizio alle ore 21,00 del 10 Febbraio e termine alle ore 21,00 del giorno 11 febbraio 2005.

Con la nota in oggetto Codesta Commissione ha comunicato l’indicazione immediata, di cui all’articolo 13 lettera d) della legge 146/90 e successive modifiche, per presunta  “violazione dell’articolo 3.3.2” del vigente accordo sulle prestazioni indispensabili per il trasporto ferroviario, rispetto alla durata minima della prima azione di sciopero.

 

Preme far notare che le scriventi hanno proclamato lo sciopero in questione “…facendo seguito alla nota del 10 gennaio u.s. …”   (vedi proclamazione del 19 gennaio 2005).

Tale nota consta della fortissima protesta delle scriventi OO.SS. relativamente al grave evento lesivo dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori del Gruppo FS, atteso che essa è stata redatta all’indomani del tragico incidente di Bolognina, accaduto il 7 gennaio u.s., dove hanno perso la vita 17 persone e, tra queste, anche i ferrovieri in servizio sui due treni.

 

Nella legge 146/90,  come successivamente modificata, è nota la previsione della fattispecie di deroga all’obbligo di preavviso minimo e di durata per i due casi di cui al punto 7 dell’articolo 2.

E’ singolare che si ravvisi per questo sciopero una indicazione di presunta violazione solo perché abbondantemente preavvisato, mentre per altri recenti casi “spontanei”, si è tenuto conto di questo possibilità di deroga e quindi è stato ritenuto legittimo lo sciopero, maggiore della durata minima della prima azione e senza il preavviso minimo.

 

D’altro canto in subordine è da rilevare che successivamente alla nota del 10 gennaio 2005 in  pari data le scriventi OO.SS.  hanno proclamato per il giorno 12 gennaio 2005, per la stessa motivazione, una prima azione di sciopero contenuta in soli 10 minuti per evitare disagi all’utenza non preavvertiti. Tale azione è stata successivamente effettuata, per cui sarebbe corretto ritenere lo sciopero del 10/11 febbraio p.v. la seconda azione di sciopero a sostegno della vertenza per il ripristino della sicurezza  nel servizio ferroviario.

 

Essendo convinti che Codesta Commissione non abbia tenuto in debita considerazione il contenuto delle richiamate note del 10 gennaio 2005, che ad ogni buon conto si allegano in copia,  la invitiamo a riconsiderare l’indicazione immediata di violazione ex 13 d) di cui in oggetto.

 

Ritenendo, quindi, che, per quanto sopra esposto, le scriventi non stiano violando la normativa riconfermano la durata dello sciopero e restano in attesa di convocazione da parte di Codesta Commissione per essere sentiti in audizione, qualora ritenuto necessario.

 

Distinti saluti