Roma, 9 luglio 2004

Prot.:  163/SG/OR.S.A.

 

 

Spett.le FS Holding S.p.A.

                   Piazza della  Croce Rossa, 1

                   00161 ROMA

 

           Egr. Ing. Alberto Chiovelli

                   Direzione generale del trasporto ferroviario

                   Via Caraci, 36 - 00157 Roma

 

p.c. Spett.le RFI S.p.A.

                    piazza della Croce Rossa, 1

                    00161 ROMA

 

p.c. Spett.le Trenitalia S.p.A.

                    piazza della Croce Rossa, 1

                    00161 ROMA

            Oggetto: utilizzazione PdM

 

 

Come già segnalato alla società Trenitalia, in data 07/02/03 prot.:046/SG/OR.S.A. ,  la scrivente O.S.,  in merito alle utilizzazioni dei macchinisti assunti con contratto part-time, professionalizzati solamente con   Modulo 3 e quindi non utilizzabili alla conduzione dei mezzi di trazione anche sotto la diretta responsabilità del 1° agente alle condizioni stabilite dal comma 6 dell’art. 1 IPCL., non ritiene detta utilizzazione conforme alle norme vigenti.

Ciò è confermato dalla lettera DP/DO.P.T.500 del 01/06/04 con cui viene precisato che per “gli agenti in questione l’addestramento pratico alla condotta di cui all’art. 1 dell’IPCL potrà avvenire, ….solo dopo che gli stessi avranno partecipato al modulo 4 (mezzi di trazione) … gli agenti in questione potranno operare al banco di manovra…… solo in presenza  e sotto la responsabilità di un istruttore.”   

Concetti  già  espressi in una precedente lettera (DP/PO.P.T.500 del 2 dicembre 2002) del Sig. Cantelli, dove è ribadito che  tali agenti non posseggono ancora il bagaglio professionale equiparabile a quello dell’Aiuto Macchinista.

 Ne consegue, che il modulo di condotta così composto non è quello stabilito dal primo alinea del comma 1 dell’art. 3 dell’IPCL che prevede “…due agenti addetti alla condotta…”.

Analoga disposizione si riscontra anche nel passato (TV.11.5/1162/31.6 del 22/6/85), ma va ricordato che l’evoluzione dei mezzi, la velocizzazione e, soprattutto, l’ampliamento dei tempi di lavoro e di condotta, non rendono più proponibile l’utilizzazione di un solo agente idoneo a condurre il treno. Non a caso, nel Trasporto Regionale, quando il macchinista è affiancato dal Capotreno (anch’egli abilitato ai segnali, ma non alla condotta del treno) il CCNL  determina un abbattimento dei limiti massimi di prestazione e un dimezzamento dei limiti di condotta.; limiti che  sono diversi per  i turni della Divisione Passeggeri.

Il punto II.9 della disposizione 31/2000 di RFI stabilisce  che il percorso formativo teorico è costituito dai regolamenti, dai mezzi di trazione e dai veicoli ed il successivo punto II.10 stabilisce che:  “Al termine della parte teorica del percorso formativo, gli agenti dovranno sostenere un esame costituito da una prova scritta ed una orale, il cui superamento autorizza la condotta da secondo agente o in affiancamento per il servizio previsto da ogni tipo di abilitazione.” Solamente il percorso indicato da RFI, determinerebbe una preparazione professionale sufficiente per adibire l’agente alla condotta del treno coerentemente con le disposizioni dell’IPCL (artt.1 e 3).

L’utilizzazione dopo il superamento delle prove relative al modulo regolamenti viene indicato come percorso possibile, ma non viene specificato quale successiva utilizzazione da secondo agente sia possibile.

 

Inoltre, in considerazione della particolarità dei turni di lavoro si evidenzia che:

1.                  La circolare 25.1/81 art 3 stabilisce che nel ….periodo di istruzione dei macchinisti in prova dovranno essere programmate, previa consultazione con le O.S. d’impianto, le utilizzazioni a servizio idonei in rapporto agli specifici livelli dell’istruzione raggiunta, così da poter rispettare, quanto più è possibile, i tempi previsti dalle norme che regolano in modo specifico l’argomento……, in contraddizione con la lettera del 2/12/2002 della direzione che non pone limitazioni, fermo  restando però …l’opportunità di privilegiare servizi di tipologie diversa dai treni ES con particolare riferimento a quelli effettuati con ETR 500.....    

 

2.                  il comma 2 dell’art. 90 bis della PGOS, precisa che: “La condotta di due locomotive accoppiate in comando multiplo, ubicate in testa al treno, deve essere affidata a due agenti di condotta in possesso della specifica abilitazione a tali mezzi di trazione”. Non si comprende sulla base di quale ragionamento logico si possa supporre che gli ETR 500, composti da una locomotiva in testa ed una in coda in comando multiplo, possano essere affidate ad un Macchinista affiancato da un agente non abilitato né a quel mezzo, né a nessun altro.

3.                  il comma 12 dell’art. 91 della PGOS stabilisce che: “La condotta dei treni navetta composta da materiale specializzato… è affidata di regola a due agenti entrambi abilitati alla condotta dei mezzi di trazione;…”.

 

Inoltre, ai sensi del Dlgs. 626/94, non è stato valutato il rischio in caso di malore in linea del 1° macchinista, poiché, a differenza di un equipaggio con due agenti di condotta (comma 23 art. 40 IPCL),  in caso di malore del macchinista, nessuno è in grado di condurre il treno fino alla prossima stazione.

Rileva infine, che la sovrapposizione delle esigenze e delle eccezionalità, alla base delle quali sarebbe possibile utilizzare gli agenti in questione, sono in realtà scelte programmate e preordinate dalla Società.

Le stesse disposizioni di Trenitalia (CCS 11) indicano che il percorso formativo non va interrotto e che l’utilizzazione degli agenti in questione, prima di completare l’intera parte teorica, deve avere carattere di eccezionalità e di limitata durata. Ciò è  in contraddizione con il contratto stipulato con detti agenti, che prevede già l’interruzione dell’ utilizzazione a fine estate e della relativa riutilizzazione in occasione del periodo natalizio.

In tal modo il personale già professionalizzato è sottoposto ad un maggior aggravio della condizione lavorativa, non per fatti contingenti e imprevisti o per il tempo strettamente necessario, ma semplicemente per situazioni già programmate dalla società.  

Nel chiedervi un urgente incontro, vi informiamo che nel frattempo daremo indicazioni comportamentali a tutto il PdM di dare comunicazione alla Società, attraverso lettera da protocollare in segreteria d’impianto, di rifiutare l’affiancamento dei sopradetti agenti. In caso di reiterazione dell’ordine scritto emesso con M 40, di  effettuare il servizio.

 

Resta inteso che qualora non si dovesse giungere ad un chiarimento sulla materia e venendo meno il carattere di eccezionalità, daremo indicazioni comportamentali di rispetto rigido delle norme che non prevedono l’utilizzazione di detti agenti.

 

Distinti saluti                                                                                            

 

                                                                                                    La Segreteria Generale