“ARMDITTE”

 Nel mese di Aprile 2004 R.F.I. ha emanato la procedura applicativa riguardante i tempi e le modalità per il conseguimento, da parte di prestatori d’opera esterni a FS (ditte appaltatrici), dell’abilitazione armditte. Ovvero, secondo quanto scritto nella circolare di cui sopra, l’agente dell’impresa appaltatrice in possesso dell’abilitazione “Armditte”, ha facoltà, in qualità di Direttore del Cantiere, di riattivare la circolazione sul binario interessato da precedenti lavorazioni della ditta stessa. In particolare lavorazioni cosiddette “pregiate” interessanti l’armamento.

La stessa circolare aziendale, illustra i requisiti necessari (idoneità fisica, nozioni tecnico/pratiche nonché altre abilitazioni riguardanti l’esercizio)  che l’agente interessato ad acquisire l’abilitazione “Armditte” deve possedere, nonché, le “norme” che regolano l’abilitazione stessa. Ed è proprio sulla regolamentazione di “Armditte” che vorremmo soffermarci. Tra i vari capitoli della circolare aziendale ci preme soffermarci sull’art. III .5: “VALIDITA’, REVOCA O SOSPENSIONE DELL’ABILITAZIONE “ARMDITTE” E CONTROLLI. Ebbene, in presenza  di gravi imperizie da parte del Direttore dei lavori sono previste due “sanzioni” la sospensione o la revoca dell’abilitazione.

Nel primo caso il lavoratore non potrà esercitare la mansione di Direttore dei lavori per il periodo di sospensione dell’abilitazione.

Nel secondo caso, quello della revoca, al lavoratore “reo” di gravi imperizie viene revocata l’abilitazione “Armditte”. Però, lo stesso lavoratore a cui è stata revocata “Armditte” dopo 2 anni può riconseguirla attraverso un nuovo esame.

Ora noi ci chiediamo: di che gravi imperizie si parla?

Il direttore dei lavori o “preposto” che dir si voglia, ha tra le sue principali mansioni il dovere di vigilare sulla sicurezza del cantiere di lavoro, il dovere di vigilare sulla sicurezza d’esercizio,  in fine attraverso la  riattivazione del binario interessato dalla lavorazione ha l’onere di certificare il buono stato dello stesso.

Il riassunto è che qualunque grave imperizia commessa dal Direttore dei lavori, provoca qualcosa di grave………………..ma molto grave. A buon intenditore poche parole!    

Probabilmente fino ad oggi si è sottovalutato il ruolo che i ferrovieri assumono quando vengono impiegati di “scorta” ad un’Impresa appaltatrice. Se è vero che le ditte appaltatrici, con i loro “modi” (e orari?) di operare sono si più “competitive” e molto più attrezzate, rispetto ai ferrovieri,  allo stesso tempo è anche vero che le stesse ditte, se non “controllate” da personale qualificato, qual è quello FS, potrebbero, proprio in virtù della loro “iperattività”, forzare quei limiti di sicurezza che la normativa e il buonsenso richiedono.

L’OR.S.A. è da tempo che chiede, una clausola sociale da applicare a chiunque intenda operare in ambito ferroviario, anche ricorrendo a diverse azioni di sciopero.

Regole e contratti uguali per tutti, ferrovieri e non! E’ l’unica via per non diventare esubero, per salvare posti di lavoro, per non precipitare nel baratro. ALITALIA INSEGNA!

 

Roma, 05 maggio 2004.                                             

Segreteria Nazionale OR.S.A. /Sapie