Roma 26/febbraio 2004

Prot 035/SG/OR.S.A.

       Spett.le FS Holding

       Spett.le RFI SpA

       Spett.le Trenitalia SpA

           - Div. Passeggeri

           - Div. Cargo

           - Div. Trasporto Regionale

 

Oggetto: ulteriore diffida dall’utilizzo dell’apparecchiatura VACMA associata ad altri apparecchi di bordo delle locomotive e richiesta di disgiungimento della sua inserzione.

 

La Scrivente O.S., in relazione all’oggetto, comunica quanto segue

 

premesso

 

·        che si è venuti a conoscenza del programma di sperimentazione di una nuova apparecchiatura definita SCMT (sistema di controllo marcia-treno) vincolata all’utilizzazione del VACMA, sul quale non è stato ancora prodotto un idoneo documento di valutazione dei rischi;

·        che tale iniziativa, che si intreccia e si sovrappone alla già contestata introduzione dell’Uomo Morto/Vacma, appare come un’azione arbitraria, adottata in spregio delle più elementari norme sulle corrette relazioni sindacali, ignorando, inoltre, tutte le contestazioni in atto che ne dimostrano i rischi.

·        che la Società Trenitalia sta effettuando prove pratiche di tale apparecchio durante il normale esercizio dei treni e con il personale addetto alla condotta;

 

  visto

 

·        che l’installazione del dispositivo costituisce l’introduzione di una nuova  tecnologia e modifica i processi inerenti l’organizzazione del lavoro, e che ciò obbliga il datore di lavoro a produrre una idonea valutazione del rischio;

·        che non ci risulta siano state adeguatamente valutate le interazioni tra le due apparecchiature e i suoi riflessi sulle condizioni, sia ergonomiche che generali, dei lavoratori;

 

 

 

 

considerato

 

1)      che il datore di lavoro è tenuto, nella scelta delle attrezzature di lavoro, a valutare i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori (art. 4/1 del Dlgs 626/94).

2)      che l’art. 19/b del Dlgs 626/94 recita che “il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi …….omissis……”

3)      che il punto II.2.2. della delibera n° 1/2000 della Divisione Infrastruttura (oggi denominata RFI) impone che “le persone ammesse in cabina di guida non devono per alcuna ragione interferire con l’attività dell’equipaggio di macchina”.

4)      che svolgere attività di formazione professionale nel corso dell’effettuazione dei normali servizi di condotta ai treni può rappresentare un oggettivo elemento di distrazione per il personale di macchina e arrecare pregiudizio alla sicurezza dell’esercizio;

5)      che non risulta siano stati preventivamente e tempestivamente consultati i RLS in ordine alla valutazione del rischio dell’attrezzatura di cui all’oggetto;

6)      che il dispositivo Vacma/Uomo Morto non svolge funzioni di sicurezza, ma presenta un ulteriore fattore di rischio per la sicurezza della circolazione ferroviaria poiché, distraendo ripetutamente il macchinista e richiamando costantemente la sua attenzione all’interno della cabina di guida, determina danni alla salute, legati ai molteplici aspetti ergonomici non presi in esame; 

 

7)      che l’agente di condotta interagisce su altre apparecchiature associate al VACMA collocate su un unico apparato le cui emissioni sonore possono essere facilmente confondibili tra loro, ponendolo in una oggettiva condizione di maggiore stress operativo e di difficile interpretazione dei comandi emessi dalle apparecchiature, 

 

8)      che questa O.S. ha già dato indicazione ai lavoratori di non utilizzare in nessun caso l’apparecchiatura Vacma/Uomo Morto, neanche quando questa fosse vincolata ad altre apparecchiature di bordo quali Ripetizione Segnali e/o SCMT, nel qual caso i macchinisti considereranno la Rip.Segn. inutilizzabile (guasta) e sulle linee attrezzate con BEAcc chiederanno la sostituzione del mezzo di trazione sia nelle località di origine, che nei cosiddetti “cambi volanti” 


 La scrivente O.S.

 

diffida

 

1.      Codesta Società dall’utilizzare mezzi di trazione che sono artificiosamente programmati per vincolare l’utilizzazione dell’RS/SCMT all’Uomo Morto;

 

2.      dal proseguire il programma di abilitazione del PdM all’attrezzatura SCMT associato al Vacma, in assenza di una idonea valutazione del rischio riguardo alla sicurezza e alla salute dei lavoratori.

 

Precisa che la formazione del personale tutt’oggi espletata, non ha valore in quanto non conforme con le disposizioni vigenti.

 

Richiede, pertanto, l’immediato disgiungimento dell’inserzione dell’apparecchio VACMA da tutte le altre apparecchiature di bordo delle locomotive di Codesta Società.

 

Inoltre richiede un incontro urgente al fine di convenire soluzioni adeguate: In mancanza di riscontro alla presente, la scrivente O.S. denuncerà siffatto comportamento datoriale ai competenti Organi di Vigilanza.

 

Distinti saluti

 

 

La Segreteria Generale