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la Festività del 1° Novembre??? Le magagne, le insidie, le ambiguità di un CCNL disastroso per i lavoratori e per il lavoro, si evidenziano ora anche con la pretesa aziendale per cui la festività dello scorso 1° novembre (art. 24, punto 2.1 CCNL) non sarebbe “recuperabile” per il personale dei c.d. impianti fissi che svolge la propria attività lavorativa su cinque giornate settimanali, con riposo il sabato e la domenica. Per
chi, come l’OR.S.A. , ha respinto il
CCNL per i gravi e pesanti arretramenti sui diritti dei lavoratori
segnati, è agevole sottolinearne l’ambiguità. In
particolare sull’orario di lavoro, in più occasioni, fino all’ultimo
giorno di trattativa (il 16 aprile 2003) abbiamo, purtroppo inutilmente,
sollecitato una più chiara e diversa formulazione dell’articolato
contrattuale. Oggi
tuttavia non possiamo che formulare, in proposito alla festività del 1°
novembre, l’unica interpretazione plausibile del dettato contrattuale,
compatibile con la consuetudine applicativa e con il tenore letterale,
nella prospettiva di salvaguardare i diritti dei lavoratori. L’articolo
22, punto 1.11 del CCNL delle “attività ferroviarie”, testualmente
prevede che “il riposo minimo settimanale, come definito al punto 1
dell’art. 24 del presente ccnl, non potrà essere inferiore a 48 ore
consecutive a decorrere dal termine dell’ultima prestazione lavorativa,
comprendente un’intera giornata solare”. Il
successivo art. 24, punto 2.4, dispone che “ove una festività di cui al
punto 2.1 (……1° novembre,, ognissanti) coincida con la domenica o con
il diverso giorno della settimana destinato al riposo settimanale, il
lavoratore ha diritto ad un’altra giornata di riposo da fruire entro 90
giorni”. Ne consegue che, per i lavoratori che prestano la propria attività lavorativa su cinque giornate settimanali, con il riposo di 48 ore il sabato e la domenica, il 1° novembre scorso, sabato, coincideva, con tutti gli effetti di cui all’art. 22 citato, con il riposo settimanale di turno. Pertanto
riteniamo che a nessun lavoratore dei c.d. impianti fissi che espleta la
propria attività su cinque giornate con il riposo settimanale di turno di
48 ore il sabato e la domenica (chi, nei c.d. impianti fissi, lavora su
sei giornate settimanali rientrebbe invece nel caso di riposo di domenica)
non possa essere negato, se non realizzando un’ulteriore ingiustizia, il
diritto al recupero della giornata del 1° novembre scorso. Roma, 12 novembre 2003 La Segreteria Generale |