Roma, 4 Novembre 2003

Prot.: 309/SG/OR.S.A.

 

Spett.le TRENITALIA

Roma

 

Spett.le Divisione Cargo

Roma

 

Spett.le Ufficio di Vigilanza

sulla Sicurezza Ferroviaria presso il

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Via Caraci 36 - 00157 Roma

 

Spett.le Ufficio ASL RM “A”

Dip. Prevenzione

Servizio Pre.S.A.L.

Via Ariosto 3/9

00186 Roma

 

 

Oggetto: presidi sanitari a bordo dei mezzi di trazione.

 

La materia in oggetto viene regolata, sostanzialmente, dal DPR 303/56 (art. 29) che, a seconda delle caratteristiche (numero degli occupati, ubicazione, natura dei rischi presenti) delle aziende, impone ad esse l’obbligo di disporre del pacchetto di medicazione, della cassetta di pronto soccorso o della camera di medicazione, il cui contenuto viene stabilito dal DM 28.7.1958 che, all’art. 6 prevede tuttavia la possibilità di integrazioni e modificazioni di tale contenuto ad opera degli organi di vigilanza (USL o Ispettorato del Lavoro).

Nelle “Linee guida per l’applicazione del Dlgs 626/94 (Seconda edizione, a cura della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome), a proposito delle tre opzioni sopra riportate, è stato stabilito che il contenuto della cassetta di pronto soccorso sia quello successivamente richiamato anche dalla nota 9312 P del 2.6.2000 della Direzione Sanità, e recentemente proposto, peraltro, dalla AUSL “Città di Bologna” (Dipartimento di Sanità Pubblica, 21.7.2003), mentre quello del pacchetto di medicazione, aggiornato rispetto a quello originario, prevede:

1)      guanti monouso di vinile o in lattice;

2)      confezione di acqua ossigenata FU. 10 volumi;

3)     confezione di clorossidante elettrolitico al 5%;

4)     compresse di garza sterile 18x40 in buste singole;

5)     compresse di garza sterile 10x10 in buste singole;

6)     pinzette sterili monouso;

7)     confezione di cotone idrofilo;

8)     confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso;

9)     rotolo di cerotto alto cm 2,5;

10) rotolo di benda orlata alta cm 10;

11) un paio di forbici;

12) un laccio emostatico;

13) confezione di ghiaccio pronto uso;

14) sacchetti monouso per la raccolta dei rifiuti sanitari;

15) istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza.

Il 29.9.2003, il responsabile della Direzione Operativa di CARGO, Willy Montagnoli, ha emanato una circolare attraverso la quale, fra le altre cose, veniva disposto che al personale di condotta venisse consegnato il “Pacchetto di Medicazione” il cui contenuto sarà stabilito prendendo a riferimento quanto previsto dal DM 28.7.1958.

Premesso che:

1)  l’art. 27 del DPR 303/56 stabilisce che “…il datore di lavoro deve tenere i presidi sanitari indispensabili per prestare le prime cure ai lavoratori…omissis…”;

2)  l’art. 2/i del dlgs 626/94 definisce l’unità produttiva “…stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi…omissis…”;

3)  sulla base del combinato disposto fra gli artt. 28 e 29 del DPR 303/56, e gli artt. 2/i e 15 del dlgs 626/94, le divisioni commerciali di Trenitalia spa (Pax, Cargo e TMR) sono da considerarsi a tutti gli effetti “…aziende industriali che occupano oltre 50 dipendenti…omissis…”;

4)  i presidi sanitari di pronto soccorso non sono da considerarsi alla stregua di dispositivi di protezione individuale (DPI) e, pertanto, personali, così come richiamato anche dall’art. 4/d del dlgs 626/94;

5)  sulla base di quanto comunicato ai precedenti punti, ne consegue che il luogo di lavoro è la sede ove deve essere collocato il presidio di pronto soccorso;

6)  l’art. 1 dell’IPCL stabilisce la dotazione del pdm durante il servizio ai treni, ove non risulta alcun riferimento al pacchetto di medicazione od altro;

7)  la circolare TV.32.2/1073/2623 dell’1.12.1976 (con, all’oggetto: armadietto di contegno materiale sanitario) stabilisce, al punto a), che “…l’armadietto completo del materiale sanitario fa parte del corredo attrezzi dei rotabili…”;

8)  l’art. 40 del DPR 303/56 stabilisce che i lavoratori dispongano di armadietti ove disporre gli indumenti da lavoro ed eventualmente altro materiale di cui deve essere dotato per la propria specifica attività lavorativa.Tale norma è attualmente disattesa dal datore di lavoro;

Si comunica che la consegna al pdm del “Pacchetto di Medicazione” come dotazione personale, così come disposto dalla circolare “Montagnoli”, sia in contrasto con tutte le norme fin qui elencate; ne consegue che la garanzia del servizio al treno, in caso di locomotiva sprovvista di cassetta di pronto soccorso, si realizzi solo dopo il reintegro della stessa.

Alla luce di quanto sopra, la scrivente darà indicazione al pdm di non prendere in consegna alcun tipo di presidio sanitario di pronto soccorso come dotazione personale, né l’eventuale borsa atta a contenerla, né, conseguentemente, di apporre la propria firma a conferma di ricevimento della stessa. Tale pratica – che risulterebbe già in atto in alcuni impianti CARGO del centro Italia – se riscontrata, sarà perseguita a norma di legge.

Si rammenta, inoltre, che qualora il pdm legittimamente chieda il reintegro dei presidi di pronto soccorso a bordo del mezzo di trazione, l’eventuale rifiuto da parte degli addetti al reintegro degli stessi – motivato con il presunto obbligo del lavoratore di esserne già dotato (in virtù della circolare “Montagnoli”) - costituirà reato perseguibile e penalmente sanzionabile ai sensi dell’art. 58/b del DPR 303/56.

 

 

 

Distinti Saluti

 Il Segretario Generale

  (Armando Romeo)