Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n.66
Attuazione delle direttive 93/104/CE e
2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione
dell'orario di lavoro.
Titolo I
Disposizioni generali
Art. 1
Finalità e definizioni
1. Le disposizioni contenute nel presente
decreto, nel dare attuazione organica alla direttiva n. 93/104/Ce
del Consiglio, del 23 novembre 1993, così come modificata dalla
direttiva n. 2000/34/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 22 giugno 2000, sono dirette a regolamentare in modo uniforme
su tutto il territorio nazionale, e nel pieno rispetto del ruolo
della autonomia negoziale collettiva, i profili di disciplina del
rapporto di lavoro connessi alla organizzazione dell'orario di
lavoro.
2. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si
intende per:
a) ´orario di lavoro': qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia
al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio
della sua attività o delle sue funzioni;
b) ´periodo di riposo': qualsiasi periodo che non rientra
nell'orario di lavoro;
c) ´lavoro straordinario': è il lavoro prestato oltre l'orario
normale di lavoro così come definito all'articolo 3 del presente
decreto;
d) ´periodo notturno': periodo di almeno sette ore consecutive
comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del
mattino;
e) ´lavoratore notturno':
- qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga
almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in
modo normale;
- qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno
almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme
definite dai contratti collettivi di lavoro. In difetto di
disciplina collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi
lavoratore che svolga lavoro notturno per un minimo di 80 giorni
lavorativi all'anno; il suddetto limite minimo è riproporzionato
in caso di lavoro a tempo parziale;
f) ´lavoro a turni': qualsiasi metodo di organizzazione del
lavoro anche a squadre in base al quale dei lavoratori siano
successivamente occupati negli stessi posti di lavoro, secondo un
determinato ritmo, compreso il ritmo rotativo, che può essere di
tipo continuo o discontinuo, e il quale comporti la necessità per
i lavoratori di compiere un lavoro a ore differenti su un periodo
determinato di giorni o di settimane;
g) ´lavoratore a turni': qualsiasi lavoratore il cui orario di
lavoro sia inserito nel quadro del lavoro a turni;
h) ´lavoratore mobile': qualsiasi lavoratore impiegato quale
membro del personale viaggiante o di volo presso una impresa che
effettua servizi di trasporto passeggeri o merci su strada, per
via aerea o per via navigabile, o a impianto fisso non
ferroviario;
i) ´lavoro offshore': l'attività svolta prevalentemente su una
installazione offshore (compresi gli impianti di perforazione) o a
partire da essa, direttamente o indirettamente legata alla
esplorazione, alla estrazione o allo sfruttamento di risorse
minerali, compresi gli idrocarburi, nonché le attività di
immersione collegate a tali attività, effettuate sia a partire da
una installazione offshore che da una nave;
j) ´riposo adeguato': il fatto che i lavoratori dispongano di
periodi di riposo regolari, la cui durata è espressa in unità di
tempo, e sufficientemente lunghi e continui per evitare che essi,
a causa della stanchezza della fatica o di altri fattori che
perturbano la organizzazione del lavoro, causino lesioni a se
stessi, ad altri lavoratori o a terzi o danneggino la loro salute,
a breve o a lungo termine;
k) ´contratti collettivi di lavoro': contratti collettivi
stipulati da organizzazioni sindacali dei lavoratori
comparativamente più rappresentative.
Art. 2
Campo di applicazione
1. Le disposizioni contenute nel presente
decreto si applicano a tutti i settori di attività pubblici e
privati con le uniche eccezioni del lavoro della gente di mare di
cui alla direttiva 1999/63/Ce, del personale di volo nella
aviazione civile di cui alla direttiva 2000/79/Ce e dei lavoratori
mobili per quanto attiene ai profili di cui alla direttiva
2002/15/Ce.
2. Nei riguardi delle forze armate e di polizia, dei servizi di
protezione civile, ivi compresi quelli del corpo nazionale dei
vigili del fuoco, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie,
penitenziarie e di quelle destinate per finalità istituzionali
alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e
sicurezza pubblica, delle biblioteche, dei musei e delle aree
archeologiche dello stato le disposizioni contenute nel presente
decreto non trovano applicazione unicamente in presenza di
particolari esigenze inerenti al servizio espletato o di ragioni
connesse ai servizi di ordine e sicurezza pubblica, di difesa e
protezione civile, nonché degli altri servizi espletati dal corpo
nazionale dei vigili del fuoco, così come individuate con decreto
del ministro competente, di concerto con i ministri del lavoro e
delle politiche sociali, della salute, dell'economia e delle
finanze e per la funzione pubblica, da emanarsi entro 120 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano al
personale della scuola di cui al decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297
4. La disciplina contenuta nel presente decreto si applica anche
agli apprendisti maggiorenni.
Titolo II
Principi in materia di organizzazione dell'orario di lavoro
Art.3
Orario normale di lavoro
1. L'orario normale di lavoro è fissato in 40
ore settimanali.
2. I contratti collettivi di lavoro possono stabilire, ai fini
contrattuali, una durata minore e riferire l'orario normale alla
durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non
superiore all'anno.
Art.4
Durata massima dell'orario di lavoro
1. I contratti collettivi di lavoro stabiliscono la durata massima
settimanale dell'orario di lavoro.
2. La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso
superare, per ogni periodo di sette giorni, le 48 ore, comprese le
ore di lavoro straordinario.
3. Ai fini della disposizione di cui al comma 2, la durata media
dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento a un
periodo non superiore a quattro mesi.
4. I contratti collettivi di lavoro possono in ogni caso elevare
il limite di cui al comma 3 fino a sei mesi ovvero fino a 12 mesi
a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti
all'organizzazione del lavoro, specificate negli stessi contratti
collettivi.
5. In caso di superamento delle 48 ore di lavoro settimanale,
attraverso prestazioni di lavoro straordinario, per le unità
produttive che occupano più di dieci dipendenti il datore di
lavoro è tenuto a informare, alla scadenza del periodo di
riferimento di cui ai precedenti commi 3 e 4, la direzione
provinciale del lavoro - Settore ispezione del lavoro competente
per territorio. I contratti collettivi di lavoro possono stabilire
le modalità per adempiere al predetto obbligo di comunicazione.
Art. 5
Lavoro straordinario
1. Il ricorso a prestazioni di lavoro
straordinario deve essere contenuto.
2. Fermi restando i limiti di cui all'articolo 4, i contratti
collettivi di lavoro regolamentano le eventuali modalità di
esecuzione delle prestazioni di lavoro straordinario.
3. In difetto di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al
lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore
di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le 250 ore
annuali.
4. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi il ricorso
a prestazioni di lavoro straordinario è inoltre ammesso in
relazione a:
a) casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di
impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri
lavoratori;
b) casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di
prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo
grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla
produzione;
c) eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni
collegate alla attività produttiva, nonché allestimento di
prototipi, modelli o simili, predisposti per le stesse,
preventivamente comunicati agli uffici competenti ai sensi
dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come
sostituito dall'articolo 2, comma 10, della legge 24/12/1993, n.
537, e in tempo utile alle rappresentanze sindacali in aziendali.
5. Il lavoro straordinario deve essere computato a parte e
compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti
collettivi di lavoro. I contratti collettivi possono in ogni caso
consentire che, in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni
retributive, i lavoratori usufruiscano di riposi compensativi.
Art.6
Criteri di computo
1. I periodi di ferie annue e i periodi di assenza per malattia
non sono presi in considerazione ai fini del computo della media
di cui all'articolo 4.
2. Nel caso di lavoro straordinario, se il riposo compensativo di
cui ha beneficiato il lavoratore è previsto in alternativa o in
aggiunta alla maggiorazione retributiva di cui al comma 5
dell'articolo 5, le ore di lavoro straordinario prestate non si
computano ai fini della media di cui all'articolo 4.
Titolo III
Pause, riposi e ferie
Art. 7
Riposo giornaliero
1. Ferma restando la durata normale dell'orario settimanale, il
lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore.
Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte
salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati
durante la giornata.
Art. 8
Pause
1. Qualora l'orario di lavoro giornaliero
ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un
intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono
stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero
delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del
pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo.
2. Nelle ipotesi di cui al comma che precede, in difetto di
disciplina collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia
titolo attribuito, al lavoratore deve essere concessa una pausa,
anche sul posto di lavoro, tra l'inizio e la fine di ogni periodo
giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la
cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del
processo lavorativo.
3. Salvo diverse disposizioni dei contratti collettivi, rimangono
non retribuiti o computati come lavoro ai fini del superamento dei
limiti di durata i periodi di cui all'articolo 5 rd 10/9/1923, n.
1955 e successivi atti applicativi e dell'articolo 4 del rd 10
settembre 1923, n. 1956 e successive integrazioni.
Art. 9
Riposi
settimanali
1. Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a
un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive, di regola in
coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo
giornaliero di cui all'articolo 7.
2. Fanno eccezione alla disposizione di cui al comma 1:
a) le attività di lavoro a turni ogni volta che il lavoratore
cambi squadra e non possa usufruire, tra la fine del servizio di
una squadra e l'inizio di quello della squadra successiva, di
periodi di riposo giornaliero o settimanale;
b) le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati
durante la giornata;
c) per il personale che lavora nel settore dei trasporti
ferroviari: le attività discontinue; il servizio prestato a bordo
dei treni; le attività connesse con gli orari del trasporto
ferroviario che assicurano la continuità e la regolarità del
traffico ferroviario;
d) i contratti collettivi possono stabilire previsioni diverse,
nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 17, comma 4.
3. Il riposo di 24 ore consecutive può essere fissato in un
giorno diverso dalla domenica e può essere attuato mediante turni
per il personale interessato a modelli tecnico-organizzativi di
turnazione particolare ovvero addetto alle attività aventi le
seguenti caratteristiche:
a) operazioni industriali per le quali si abbia l'uso di forni a
combustione o a energia elettrica per l'esercizio di processi
caratterizzati dalla continuità della combustione e operazioni
collegate, nonché attività industriali ad alto assorbimento di
energia elettrica e operazioni collegate;
b) attività industriali il cui processo richieda, in tutto o in
parte, lo svolgimento continuativo per ragioni tecniche;
c) industrie stagionali per le quali si abbiano ragioni di urgenza
riguardo alla materia prima o al prodotto dal punto di vista del
loro deterioramento e della loro utilizzazione, comprese le
industrie che trattano materie prime di facile deperimento e il
cui periodo di lavorazione si svolge in non più di tre mesi
all'anno, ovvero quando nella stessa azienda e con lo stesso
personale si compiano alcune delle suddette attività con un
decorso complessivo di lavorazione superiore a tre mesi;
d) i servizi e attività il cui funzionamento domenicale
corrisponda a esigenze tecniche ovvero soddisfi interessi
rilevanti della collettività ovvero sia di pubblica utilità;
e) attività che richiedano l'impiego di impianti e macchinari ad
alta intensità di capitali o ad alta tecnologia;
f) attività di cui all'articolo 7 della legge 22 febbraio 1934,
n. 370;
g) attività indicate agli articoli 11, 12, 13 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
4. Sono fatte salve le disposizioni speciali che consentono la
fruizione del riposo settimanale in giorno diverso dalla domenica
nonché le deroghe previste dalla legge 22 febbraio 1934, n. 370.
5. Con decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il ministro per la funzione pubblica per quanto
coinvolge i pubblici dipendenti, adottato sentite le
organizzazioni sindacali nazionali di categoria comparativamente
più rappresentative nonché le organizzazioni nazionali dei
datori di lavoro, saranno individuate le attività aventi le
caratteristiche di cui al comma 3, che non siano già ricomprese
nel decreto ministeriale 22 giugno 1935, e successive modifiche e
integrazioni, pubblicato nella G.U. n. 161 del 12 luglio 1935,
nonché quelle di cui al comma 2, lett. d), salve le eccezioni di
cui alle lettere a), b) e c). Con le stesse modalità il ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministro
per la funzione pubblica per quanto coinvolge i pubblici
dipendenti, provvede all'aggiornamento e alla integrazione delle
predette attività. Nel caso di cui al comma 2, lett. d), e salve
le eccezioni di cui alle lettere a), b), e c) l'integrazione avrà
senz'altro luogo decorsi 30 giorni dal deposito dell'accordo
presso il ministero stesso. I predetti decreti, per le materie di
esclusivo interesse dei dipendenti pubblici, sono adottati dal
ministro per la funzione pubblica, di concerto con il ministro del
lavoro e delle politiche sociali.
Art. 10
Ferie annuali
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del codice
civile, il prestatore di lavoro ha diritto a un periodo annuale di
ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. I contratti
collettivi di lavoro possono stabilire condizioni di miglior
favore.
2. Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere
sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo
il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
3. Nel caso di orario espresso come media ai sensi dell'articolo
3, comma 2, i contratti collettivi stabiliscono criteri e modalità
di regolazione.
Titolo IV
Lavoro notturno
Art. 11
Limitazioni al lavoro notturno
1. L'inidoneità al lavoro notturno può essere accertata
attraverso le competenti strutture sanitarie pubbliche.
2. I contratti collettivi stabiliscono i requisiti dei lavoratori
che possono essere esclusi dall'obbligo di effettuare lavoro
notturno. È in ogni caso vietato adibire le donne al lavoro,
dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di
gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino. Non
sono inoltre obbligati a prestare lavoro notturno:
a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni
o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;
b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore
affidatario di un figlio convivente di età inferiore a 12 anni;
c) la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un
soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e
successive modificazioni.
Art. 12
Modalità di organizzazione del lavoro notturno e obblighi di
comunicazione
1. L'introduzione del lavoro notturno deve essere preceduta,
secondo i criteri e con le modalità previsti dai contratti
collettivi, dalla consultazione delle rappresentanze sindacali in
azienda, se costituite, aderenti alle organizzazioni firmatarie
del contratto collettivo applicato dall'impresa. In mancanza, tale
consultazione va effettuata con le organizzazioni territoriali dei
lavoratori come sopra definite per il tramite dell'associazione
cui l'azienda aderisca o conferisca mandato. La consultazione va
effettuata e conclusa entro un periodo di sette giorni.
2. Il datore di lavoro, anche per il tramite dell'associazione cui
aderisca o conferisca mandato, informa per iscritto i servizi
ispettivi della direzione provinciale del lavoro competente per
territorio, con periodicità annuale, della esecuzione di lavoro
notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni
periodici, salvo che esso sia disposto dal contratto collettivo.
Tale informativa va estesa alle organizzazioni sindacali di cui al
comma 1.
Art. 13
Durata del lavoro notturno
1. L'orario di lavoro dei lavoratori notturni non può superare le
otto ore in media nelle 24 ore, salva l'individuazione da parte
dei contratti collettivi, anche aziendali, di un periodo di
riferimento più ampio sul quale calcolare come media il suddetto
limite.
2. È affidata alla contrattazione collettiva l'eventuale
definizione delle riduzioni dell'orario di lavoro o dei
trattamenti economici indennitari nei confronti dei lavoratori
notturni. Sono fatte salve le disposizioni della contrattazione
collettiva in materia di trattamenti economici e riduzioni di
orario per i lavoratori notturni anche se non concesse a titolo
specifico.
3. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con decreto del ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il ministro per la funzione pubblica per
quanto coinvolge i pubblici dipendenti, previa consultazione delle
organizzazioni sindacali nazionali di categoria comparativamente
più rappresentative e delle organizzazioni nazionali dei datori
di lavoro, viene stabilito un elenco delle lavorazioni che
comportano rischi particolari o rilevanti tensioni fisiche o
mentali, il cui limite è di otto ore nel corso di ogni periodo di
24 ore. Il predetto decreto, per le materie di esclusivo interesse
dei dipendenti pubblici, è adottato dal ministro per la funzione
pubblica, di concerto con il ministro del lavoro e delle politiche
sociali.
4. Il periodo minimo di riposo settimanale non viene preso in
considerazione per il computo della media quando coincida con il
periodo di riferimento stabilito dai contratti collettivi di cui
al comma 1.
5. Con riferimento al settore della panificazione non industriale
la media di cui al comma 1 del presente articolo va riferita alla
settimana lavorativa.
Art. 14
Tutela in caso di prestazioni di lavoro notturno
1. La valutazione dello stato di salute dei lavoratori addetti al
lavoro notturno deve avvenire attraverso controlli preventivi e
periodici adeguati al rischio cui il lavoratore è esposto,
secondo le disposizioni previste dalla legge e dai contratti
collettivi.
2. Durante il lavoro notturno il datore di lavoro garantisce,
previa informativa alle rappresentanze sindacali di cui
all'articolo 12, un livello di servizi o di mezzi di prevenzione o
di protezione adeguato ed equivalente a quello previsto per il
turno diurno.
3. Il datore di lavoro, previa consultazione con le rappresentanze
sindacali di cui all'articolo 12, dispone, ai sensi degli articoli
40 e seguenti del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
per i lavoratori notturni che effettuano le lavorazioni che
comportano rischi particolari di cui all'elenco definito
dall'articolo 13, comma 3, appropriate misure di protezione
personale e collettiva.
4. I contratti collettivi di lavoro possono prevedere modalità e
specifiche misure di prevenzione relativamente alle prestazioni di
lavoro notturno di particolari categorie di lavoratori, quali
quelle individuate con riferimento alla legge 5 giugno 1990, n.
135, e alla legge 26 giugno 1990, n. 162.
Art. 15
Trasferimento al lavoro diurno
1. Qualora sopraggiungano condizioni di salute
che comportino l'inidoneità alla prestazione di lavoro notturno,
accertata dal medico competente o dalle strutture sanitarie
pubbliche, il lavoratore verrà assegnato al lavoro diurno, in
altre mansioni equivalenti, se esistenti e disponibili.
2. La contrattazione collettiva definisce le modalità di
applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente e
individua le soluzioni nel caso in cui l'assegnazione prevista dal
comma citato non risulti applicabile.
Titolo V
Disposizioni finali e deroghe
Art. 16
Deroghe alla disciplina della durata settimanale dell'orario
1. Fatte salve le condizioni di miglior favore
stabilite dai contratti collettivi, sono escluse dall'ambito di
applicazione della disciplina della durata settimanale dell'orario
di cui all'art. 3
a) le fattispecie previste dall'art. 4 del rd n. 692/1923 e
successive modifiche;
b) le fattispecie di cui al rd n. 1957/1923 e successive
modifiche, alle condizioni ivi previste, e le fattispecie di cui
agli artt. 8 e 10 del rd n. 1955/1923;
c) le industrie di ricerca e coltivazione di idrocarburi, sia in
mare che in terra, di posa di condotte e installazione in mare;
d) le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di
semplice attesa o custodia elencate nella tabella approvata con rd
6 dicembre 1923, n. 2657, e successive modificazioni e
integrazioni, alle condizioni ivi previste;
e) i commessi viaggiatori o piazzisti;
f) il personale viaggiante dei servizi pubblici di trasporto per
via terrestre;
g) gli operai agricoli a tempo determinato;
h) i giornalisti professionisti, praticanti e pubblicisti
dipendenti da aziende editrici di giornali, periodici e agenzie di
stampa, nonché quelli dipendenti da aziende pubbliche e private
esercenti servizi radiotelevisivi;
i) il personale poligrafico (operai e impiegati) addetto alle
attività di composizione, stampa e spedizione di quotidiani e
settimanali, di documenti necessari al funzionamento degli organi
legislativi e amministrativi nazionali e locali, nonché alle
attività produttive delle agenzie di stampa;
j) il personale addetto ai servizi di informazione radiotelevisiva
gestiti da aziende pubbliche e private;
k) i lavori di cui all'art. 1 della legge 20/4/1978, n. 154 e
all'art. 2 della legge 13/7/1966, n. 559;
l) le prestazioni rese da personale addetto alle aree operative,
per assicurare la continuità del servizio, nei settori appresso
indicati:
- personale dipendente da imprese concessionarie di servizi nei
settori delle poste, delle autostrade, dei servizi portuali e
aeroportuali, nonché personale dipendente da aziende che
gestiscono servizi pubblici di trasporto e da imprese esercenti
servizi di telecomunicazione;
- personale dipendente da aziende pubbliche e private di
produzione, trasformazione, distribuzione, trattamento ed
erogazione di energia elettrica, gas, calore e acqua;
- personale dipendente da quelle di raccolta, trattamento,
smaltimento e trasporto di rifiuti solidi urbani;
- personale addetto ai servizi funebri e cimiteriali limitatamente
ai casi in cui il servizio stesso sia richiesto dall'autorità
giudiziaria, sanitaria o di pubblica sicurezza;
m) personale dipendente da gestori di impianti di distribuzione di
carburante non autostradali;
n) personale non impiegatizio dipendente da stabilimenti balneari,
marini, fluviali, lacuali e piscinali.
2. Le attività e le prestazioni indicate alle lettere da a) a n)
del comma 1 verranno aggiornate e armonizzate con i principi
contenuti nel presente decreto legislativo mediante decreto del
ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
ministro per la funzione pubblica per quanto concerne i pubblici
dipendenti, da adottarsi sentite le organizzazioni sindacali
nazionali maggiormente rappresentative nonché le organizzazioni
nazionali dei datori di lavoro. Il predetto decreto, per le
materie di esclusivo interesse dei dipendenti pubblici, è
adottato dal ministro per la funzione pubblica, di concerto con il
ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Art. 17
Deroghe alla disciplina in materia di riposo giornaliero, pause,
lavoro notturno, durata massima settimanale
1. Le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 12 e 13 possono
essere derogate mediante contratti collettivi o accordi conclusi a
livello nazionale tra le organizzazioni sindacali nazionali
comparativamente più rappresentative e le associazioni nazionali
dei datori di lavoro firmatarie di contratti collettivi nazionali
di lavoro o, conformemente alle regole fissate nelle medesime
intese, mediante contratti collettivi o accordi conclusi al
secondo livello di contrattazione.
2. In mancanza di disciplina collettiva, il ministero del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il ministro per la
funzione pubblica per quanto coinvolge i pubblici dipendenti, su
richiesta delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria
comparativamente più rappresentative o delle associazioni
nazionali di categoria dei datori di lavoro firmatarie dei
contratti collettivi nazionali di lavoro, adotta un decreto,
sentite le stesse parti, per stabilire deroghe agli articoli 4,
terzo comma, nel limite dei sei mesi, 7, 8, 12 e 13 con
riferimento:
a) alle attività caratterizzate dalla distanza
fra il luogo di lavoro e il luogo di residenza del lavoratore,
compreso il lavoro offshore, oppure dalla distanza fra i suoi
diversi luoghi di lavoro;
b) alle attività di guardia, sorveglianza e permanenza
caratterizzate dalla necessità di assicurare la protezione dei
beni e delle persone, in particolare, quando si tratta di
guardiani o portinai o di imprese di sorveglianza;
c) alle attività caratterizzate dalla necessità
di assicurare la continuità del servizio o della produzione, in
particolare, quando si tratta:
1) di servizi relativi all'accettazione, al
trattamento o alle cure prestati da ospedali o stabilimenti
analoghi, comprese le attività dei medici in formazione, da case
di riposo e da carceri;
2) del personale portuale o aeroportuale;
3) di servizi della stampa, radiofonici,
televisivi, di produzione cinematografica, postali o delle
telecomunicazioni, di servizi di ambulanza, antincendio o di
protezione civile;
4) di servizi di produzione, di conduzione e
distribuzione del gas, dell'acqua e dell'elettricità, di servizi
di raccolta dei rifiuti domestici o degli impianti di
incenerimento;
5) di industrie in cui il lavoro non può
essere interrotto per ragioni tecniche;
6) di attività di ricerca e sviluppo;
7) dell'agricoltura;
8) di lavoratori operanti nel settore del
trasporto passeggeri in ambito urbano ai sensi dell'articolo 10,
comma 1, punto 14, 2° periodo, del dpr 26 ottobre 1972, n. 633.
d) in caso di sovraccarico prevedibile di
attività, e in particolare:
1) nell'agricoltura;
2) nel turismo;
3) nei servizi postali.
e) per personale che lavora nel settore dei
trasporti ferroviari:
1) per le attività discontinue;
2) per il servizio prestato a bordo dei treni;
3) per le attività connesse al trasporto ferroviario e che
assicurano la regolarità del traffico ferroviario.
f) a fatti dovuti a circostanze estranee al
datore di lavoro, eccezionali e imprevedibili o eventi
eccezionali, le conseguenze dei quali sarebbero state comunque
inevitabili malgrado la diligenza osservata;
g) in caso di incidente o di rischio di
incidente imminente.
3. Alle stesse condizioni di cui al comma 2 si può derogare alla
disciplina di cui all'articolo 7:
a) per l'attività di lavoro a turni tutte le volte in cui il
lavoratore cambia squadra e non può usufruire tra la fine del
servizio di una squadra e l'inizio di quello della squadra
successiva di periodi di riposo giornaliero;
b) per le attività caratterizzate da periodo di lavoro frazionati
durante la giornata, in particolare del personale addetto alle
attività di pulizie.
4. Le deroghe previste nei commi che precedono possono essere
ammesse soltanto a condizione che ai prestatori di lavoro siano
accordati periodi equivalenti di riposo compensativo o, in casi
eccezionali in cui la concessione di tali periodi equivalenti di
riposo compensativo non sia possibile per motivi oggettivi, a
condizione che ai lavoratori interessati sia accordata una
protezione appropriata.
5. Nel rispetto dei principi generali della protezione della
sicurezza e della salute dei lavoratori, le disposizioni di cui
agli articoli 3, 4, 5, 7, 8, 12 e 13 del presente decreto
legislativo non si applicano ai lavoratori la cui durata
dell'orario di lavoro, a causa delle caratteristiche dell'attività
esercitata, non è misurata o predeterminata o può essere
determinata dai lavoratori stessi e, in particolare, quando si
tratta:
a) di dirigenti, di personale direttivo delle
aziende o di altre persone aventi potere di decisione autonomo;
b) di manodopera familiare;
c) di lavoratori nel settore liturgico delle
chiese e delle comunità religiose;
d) di prestazioni rese nell'ambito di rapporti
di lavoro a domicilio e di telelavoro.
6. Nel rispetto dei principi generali della
protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, le
disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 9 e 13 del presente
decreto legislativo non si applicano al personale mobile. Per il
personale mobile dipendente da aziende autoferrotranviarie,
trovano applicazione le relative disposizioni di cui al rdl 19
ottobre 1923, n. 2328 e alla legge 14 febbraio 1958, n. 138.
7. Il decreto di cui al comma 2, per le materie di esclusivo
interesse dei dipendenti pubblici, è adottato dal ministro per la
funzione pubblica, di concerto con il ministro del lavoro e delle
politiche sociali.
Art. 18
Lavoratori a bordo di navi da pesca marittima
1. Gli articoli 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 e 15 non si applicano
ai lavoratori a bordo di navi da pesca marittima.
2. Fatte salve le disposizioni dei contratti collettivi nazionali
di categoria, la durata dell'orario di lavoro a bordo delle navi
da pesca è stabilita in 48 ore di lavoro settimanali medie,
calcolate su un periodo di riferimento di un anno, mentre i limiti
dell'orario di lavoro o di quello di riposo a bordo delle navi da
pesca sono così stabiliti:
a) il numero massimo delle ore di lavoro a bordo non deve
superare:
1. 14 ore in un periodo di 24 ore;
2. 72 ore per un periodo di sette giorni;
ovvero:
b) il numero minimo delle ore di riposo non deve essere inferiore
a:
1. 10 ore in un periodo di 24 ore;
2. 77 ore per un periodo di sette giorni.
3. Le ore di riposo non possono essere suddivise in più di due
periodi distinti, di cui uno è almeno di sei ore consecutive e
l'intervallo tra i due periodi consecutivi di riposo non deve
superare le 14 ore.
Art.19
Disposizioni transitorie e abrogazioni
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente
decreto il ministro del lavoro e delle politiche sociali,
unitamente al ministro per la funzione pubblica per quanto
coinvolge i pubblici dipendenti, convoca le organizzazioni dei
datori di lavoro e le organizzazioni dei lavoratori
comparativamente più rappresentative al fine di verificare lo
stato di attuazione del presente decreto nella contrattazione
collettiva.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo sono abrogate tutte le disposizioni legislative e
regolamentari nella materia disciplinata dal decreto legislativo
medesimo, salve le disposizioni espressamente richiamate e le
disposizioni aventi carattere sanzionatorio.
3. Per il personale dipendente da aziende autoferrotranviarie,
addetto ad attività caratterizzata dalla necessità di assicurare
la continuità del servizio, fermo restando quanto previsto dagli
articoli 9, comma 5, 16 e 17, restano in vigore le relative
disposizioni contenute nel rdl 19 ottobre 1923, n. 2328 e nella
legge 14 febbraio 1958, n. 138, in quanto compatibili con le
disposizioni del presente decreto legislativo.