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Roma, 26 Settembre 2003 Prot. n°260/SG/Or.S.A
R.R Anticipata via Fax
Procura
della Repubblica Piazza Umanitaria n°5 20122 Milano Oggetto: Esposto/Denuncia su sicurezza dei viaggiatori e composizione squadre di scorta
sui treni La
Segreteria Generale dell’ORSA-ferrovie, in persona del proprio
rappresentante legale pro tempore, con sede in Roma Corso Magenta 13, Espone/ Denuncia quanto
segue:
Il Personale di Scorta svolge, come previsto dal Gestore
dell’Infrastruttura Ferroviaria, il ruolo di sicurezza, assistenza,
controlleria dei recapiti di viaggio, nonché
accompagnamento dei viaggiatori a bordo dei treno.
Affinché venga garantita la sicurezza e l’assistenza dei
viaggiatori, le norme prevedono un rapporto tra personale e vetture in
composizione treno ed individuano le condizioni minime per la partenza dei
treni.
Recentemente, il Gestore dell’Infrastruttura (R.F.I.) ha emanato
una disposizione (35-2002) con cui si comunicano a tutte le Imprese di
Trasporto le norme da applicare per i treni effettuati con locomotore
E 464 e condotti da un solo agente,
dove il Capo Treno svolge, oltre alle normali funzioni, il ruolo di
secondo agente di macchina.
Queste norme, stabiliscono che il Capo Treno esegua le incombenze
di sua spettanza sino al 4^ veicolo e che eventuali estensioni a tale
limite dovranno essere autorizzate dall’Unità Centrale su richiesta
delle Imprese di Trasporto.
Ad
oggi, l’Unità Centrale non ha emanato alcuna disposizione in merito
all’estensione dei veicoli in cui il Capo Treno svolge
le sue funzioni, pertanto è pacifico, per ovvie ragioni di
sicurezza e di distanza dal personale di condotta, la conferma del limite
di quattro vetture.
Ciò premesso Trenitalia, ed in particolare la Direzione Regionale
Lombardia, impone in modo coercitivo l’apertura delle porte di salita
della 5^ e 6^ vettura,
dimostrazione sono le contestazioni disposte nei confronti dei lavoratori
nonché gli ordini scritti effettuati da alcuni superiori.
Questo comporta non solo il mancato rispetto delle norme dettate
del Gestore dell’Infrastruttura, il quale prevede l’obbligo della
presenza del personale di accompagnamento (Capo Treno) su tutti i treni
viaggiatori, ma soprattutto determina la mancata assistenza per la
clientela presente nella 5^ e 6^ vettura.
In tal senso, sono molteplici gli eventi che, in corso di viaggio,
si potrebbero verificare nella 5^ e 6^ vettura (malore di un viaggiatore
– infortunio – incendi – situazioni improvvise – ordini scritti
del Gestore dell’Infrastruttura inerenti la sicurezza,
etc.) ed in cui il Personale di Scorta, rispettando le norme del
Gestore dell’Infrastrutture, non può intervenire.
In siffatte situazioni, il Personale di Scorta si trova in enorme
difficoltà ed incertezza poiché per non incorrere in provvedimenti
disciplinari, rischia svolgendo a bordo le funzioni di facenti
Pubblico Servizio, di incorrere per il mancato rispetto delle norme
di sicurezza ed assistenza, nelle sanzioni penali previste
dalle Leggi e dai Decreti. E’
chiaro che la Direzione del Trasporto Regionale della Lombardia per far
fronte all’endemica carenza di personale e garantire il servizio, non
attua le norme in vigore ivi
compresa la disposizione n° 35 di RFI, confidando sulla disponibilità di
quel Personale di Scorta che ignora l’importanza e la delicatezza del
proprio ruolo a bordo treno in materia di
sicurezza e regolarità d’esercizio. Restiamo
a disposizione per l’eventuale richiesta di ulteriore e più dettagliata
documentazione. Su questo aspetto, si chiede che l’Autorità adita con il presente
esposto, attesa la gravità della situazione, voglia intervenire con i più
opportuni strumenti del caso, accertando anche eventuali responsabilità
individuali.
Distinti saluti
La Segreteria Generale (Armando Romeo) |