Roma, 16 settembre 2003

Prot.: 247/SG/OR.S.A.

 

 

Al Direttore della Società Trenitalia

Piazza della Croce Rossa 1

00161 Roma

 

Al Ministero dei Trasporti

Servizio di Vigilanza sulle Ferrovie

Via Caraci 7

Roma

 

Al Ministero degli Interni

Direzione Centrale Polizia Ferroviaria

Via Rasella

Roma

 

Al Comando Centrale V.V.F.

Via Genova 3/a

Roma

 

All’Ispettorato del Lavoro

Via Flavia 104

00186 Roma

 

Direzione Trasporto Regionale

            Via Como, 1

            ROMA

 

 

 

 

Oggetto: Composizione squadre di scorta ai treni regionali/interregionali.

 

E’ stato segnalato alla scrivente Segreteria Generale che, a seguito all’attivazione del nuovo turno di sevizio in vigore dal 1° settembre 2003, le squadre di scorta ai treni in oggetto non sono composte da un numero di agenti adeguati così come previsto dalla tabella C contenuta nella circolare P.R.I.E. 03/31(90)1347 del 21.7.1990 venendo meno alle necessità derivanti dalle cautele e dagli obblighi di sicurezza.

 

Pertanto al personale viaggiante (CT), comandato come secondo agente in cabina di guida, viene richiesto di far partire treni aventi una composizione superiore ai quattro elementi (come previsto dalle norme di sicurezza vigenti), lasciando comunque aperte le porte della quinta e sesta vettura  utilizzate per il trasporto dei viaggiatori che, in assenza di agente di scorta, risulterebbero non presenziate ed esposte a prevedibili pericoli per l’utenza.

 

In materia si ricorda che il DPR 753/80 stabilisce all’Artt. 6, 7, 8, che le aziende ferroviarie devono essere provviste dei mezzi necessari (ovvero anche di personale) per assicurare l'espletamento del servizio, eseguire l'ordinaria manutenzione dei veicoli, della propria sede, degli impianti e delle apparecchiature nonché garantire all’utenza la sicurezza e la regolarità del servizio, adottando misure e cautele necessarie.

 

Si ricorda che l’inosservanza delle norme in materia di sicurezza può provocare adozioni di sanzioni  penali nei confronti del personale viaggiante a cui è demandato il compito di salvaguardia dell’incolumità fisica dei trasportati giusto quanto stabilito dalla C.O. 17/AD del 30.7.2001.

 

Appare fin troppo ovvio che, oltre quanto precedentemente evidenziato, la capacità di fornire un intervento tempestivo è per il personale del treno, inversamente proporzionale al numero delle vetture in consegna e dei viaggiatori trasportati e che operare in condizioni estreme programmate per il risparmio di personale equivale ad esporre i lavoratori a maggiori rischi di infortunio.

Fino ad oggi, il personale nonostante tutto, ha ottemperato ai propri doveri ed alle stesse disposizioni aziendali (f.d.n.44 del 20/5/1988 dell’Ufficio Produzione – Unità Coordinamento Esercizio e Disp.35/2002 di RFI) chiudendo le vetture eccedenti le quattro previste, causando però regolari ritardi alla partenza o alla prosecuzione della corsa del treno.

E’ chiaro che la Divisione Trasporto Regionale per far fronte all’endemica carenza di personale e garantire il servizio, non attua le norme  in vigore ivi compresa la disposizione n° 35 di RFI, confidando sulla disponibilità di quel P.d.B. che ignora l’importanza e la delicatezza del proprio ruolo a bordo treno in materia di  sicurezza e regolarità d’esercizio.

 

Questa O.S. inviterà il personale di cui trattasi ad attenersi scrupolosamente alle norme vigenti emettendo regolare M. 40 in presenza di ordini scritti contrastanti.

 

                                                                       

                                                                                                            Il Segretario Generale