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Roma, 16 settembre 2003 Prot.: 247/SG/OR.S.A. Al Direttore della Società Trenitalia Piazza della Croce Rossa 1 00161 Roma Al Ministero dei Trasporti Servizio di Vigilanza sulle Ferrovie Via Caraci 7 Roma Al Ministero degli Interni Direzione Centrale Polizia Ferroviaria Via Rasella Roma Al Comando Centrale V.V.F. Via Genova 3/a Roma All’Ispettorato del Lavoro Via Flavia 104 00186 Roma Direzione Trasporto Regionale Via Como, 1 ROMA Oggetto: Composizione squadre di scorta ai treni regionali/interregionali. E’
stato segnalato alla scrivente Segreteria Generale che, a seguito
all’attivazione del nuovo turno di sevizio in vigore dal 1° settembre
2003, le squadre di scorta ai treni in oggetto non sono composte da un
numero di agenti adeguati così come previsto dalla tabella C contenuta
nella circolare P.R.I.E. 03/31(90)1347 del 21.7.1990 venendo meno alle
necessità derivanti dalle cautele e dagli obblighi di sicurezza. Pertanto
al personale viaggiante (CT), comandato come secondo agente in cabina di
guida, viene richiesto di far partire treni aventi una composizione
superiore ai quattro elementi (come previsto dalle norme di sicurezza
vigenti), lasciando comunque aperte le porte della quinta e sesta vettura
utilizzate per il trasporto dei viaggiatori che, in assenza di
agente di scorta, risulterebbero non presenziate ed esposte a prevedibili
pericoli per l’utenza. In materia si ricorda che il DPR 753/80 stabilisce all’Artt. 6, 7, 8, che le aziende ferroviarie devono essere provviste dei mezzi necessari (ovvero anche di personale) per assicurare l'espletamento del servizio, eseguire l'ordinaria manutenzione dei veicoli, della propria sede, degli impianti e delle apparecchiature nonché garantire all’utenza la sicurezza e la regolarità del servizio, adottando misure e cautele necessarie. Si
ricorda che l’inosservanza delle norme in materia di sicurezza può
provocare adozioni di sanzioni penali
nei confronti del personale viaggiante a cui è demandato il compito di
salvaguardia dell’incolumità fisica dei trasportati giusto quanto
stabilito dalla C.O. 17/AD del 30.7.2001. Appare
fin troppo ovvio che, oltre quanto precedentemente evidenziato, la capacità
di fornire un intervento tempestivo è per il personale del treno,
inversamente proporzionale al numero delle vetture in consegna e dei
viaggiatori trasportati e che operare in condizioni estreme programmate
per il risparmio di personale equivale ad esporre i lavoratori a maggiori
rischi di infortunio. Fino ad oggi, il personale nonostante tutto, ha ottemperato ai propri doveri ed alle stesse disposizioni aziendali (f.d.n.44 del 20/5/1988 dell’Ufficio Produzione – Unità Coordinamento Esercizio e Disp.35/2002 di RFI) chiudendo le vetture eccedenti le quattro previste, causando però regolari ritardi alla partenza o alla prosecuzione della corsa del treno. E’
chiaro che la Divisione Trasporto Regionale per far fronte all’endemica
carenza di personale e garantire il servizio, non attua le norme
in vigore ivi compresa la disposizione n° 35 di RFI, confidando
sulla disponibilità di quel P.d.B. che ignora l’importanza e la
delicatezza del proprio ruolo a bordo treno in materia di
sicurezza e regolarità d’esercizio. Questa
O.S. inviterà il personale di cui trattasi ad attenersi scrupolosamente
alle norme vigenti emettendo regolare M. 40 in presenza di ordini scritti
contrastanti.
Il Segretario Generale
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