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ASSEMBLEA
DEI DELEGATI – R.S.U. OR.S.A.
LOMBARDIA MILANO
05 MAGGIO 2003 L’Assemblea
dei Delegati ed RSU dell’OR.S.A. della Lombardia sentita la relazione
della Segreteria Generale sulle motivazioni che hanno determinato la
scelta di non sottoscrivere il CNNL delle Attività Ferroviaria ed il CCNL
del Gruppo F.S., nel condividere tale decisione ha sottolineato
nell’ambito della discussione le seguenti problematiche: Clausola
Sociale – Campo di applicazione:
con
la firma di questo contratto
viene meno l’obiettivo che aveva portato tutto il sindacato a
richiedere regole e norme obbligatorie per tutte le imprese ferroviarie.
Addirittura non è obbligatorio neanche per tutte le partecipate di
FS ( per esempio Passaggi e Serfer) come affermato nella premessa del CCNL
del gruppo F.S.. Inoltre la differenza del costo del lavoro tra Contratto
delle Attività Ferroviarie e
Contratto F.S. è individuata in oltre il 30 % ( 38 ore settimanali
lavorative nel contratto delle Attività Ferroviarie;
36 contratto di gruppo F.S., costituzione dell’ERI, permessi
retribuiti ed alcune competenze accessorie trovano riscontro nel solo
contratto FS). In Lombardia tale condizione è accentuata ed aggravata
dalle prossime gare di assegnazione del Trasporto Pubblico Locale,
Ferrovie Nord non sono associate né ad Agens, né a Confindustria,
pertanto potrebbero non riconoscere il Contratto delle Attività
Ferroviarie. Questo fatto può portare i ferrovieri fuori dal mercato,
risultando palese che la strada dei sacrifici e del contenimento del costo
del lavoro per i ferrovieri è appena iniziata. Aumenti
economici:
in
considerazione che la categoria dei ferrovieri proviene da 6 anni in cui i
salari non hanno avuto alcun aumento economico, gli aumenti concordati di
€ 85 per il biennio 2003
– 2004 sono
assolutamente insufficienti
e non coprono neanche il recupero dell’inflazione. Nell’arco degli anni 1998 – 2004 i ferrovieri hanno perso
oltre € 300 rispetto alla
media delle altre categorie. La verità è che i ferrovieri si sono
autofinanziati questo contratto poiché la creazione dell’E.R.I., la
diversa retribuzione dei giorni festivi, la contrazione economica
complessiva degli aumenti periodici di anzianità, la soppressione di
alcune indennità, hanno comportato un considerevole recupero economico
per F.S. 1.
E.R.I.:
come
definito nei vari testi contrattuali l’ERI è stato individuato per
salvaguardare il reddito dei ferrovieri, che a seguito della retribuzione
definita nel Contratto delle Attività Ferroviarie avrebbe subito una
riduzione economica. Rappresenta un assegno personale pensionabile non
frazionabile, non riassorbibile, non rivalutabile ed il cui importo sarà
corrisposto ai ferrovieri a decorrere dal 1° Agosto 2003. Tali
condizioni, oltre a creare un doppio regime salariale,
non salvaguardano neppure gli attuali ferrovieri, poiché
l’importo dell’ERI, non essendo rivalutabile ed essendo proporzionale
in base ai livelli retributivi, comporta in caso di avanzamento
professionale una differenza economica tra ferrovieri, che si accentua
maggiormente per i gli assunti dopo il 01.08.2003 i quali non percepiranno
l’ERI. (Esempio: un ferroviere attualmente in seconda area parametro 135
che transita al parametro 119 del nuovo CCNL al momento del passaggio al
livello F1, in automatismo dopo 7 anni, avrà una differenza economica
negativa di 85.000 delle vecchie lire rispetto al collega che ha ottenuto
il passaggio prima del 01 agosto 2003; per quanto riguarda gli automatismi
dell’attuale IV area tale differenza è pari a 133.000 se il passaggio
avviene dagli attuali parametri 156 al 186 e 64.000 dal 167 al 186). Per
quanto riguarda i CFL in atto alla data del 01.08.2003 l’ERI è
riassorbito al momento dell’assunzione a tempo indeterminato. 2.
Indennità
economica per servizio svolto nei giorni festivi:
ad
esclusione della Pasqua che viene retribuita con un’indennità fissa:
€ 30 se la prestazione è inferiore a 2 ore ed
€ 60 se è superiore alle 2 ore, nei giorni festivi oltre alla
normale retribuzione compete un’indennità
pari al 35% delle ore lavorate più un’altra giornata di permesso
da usufruire nell’arco di 90 giorni. Questo comporta una perdita
economica poiché il vigente CCNL prevede oltre la normale retribuzione il
pagamento delle ore lavorate nel festivo come straordinario festivo. 3.
Scatti
biennali:
per quanto concerne gli scatti biennali, individuati nel numero massimo di
7, questi corrispondono
ad un valore economico pari agli attuali 8/3. L’attuale CCNL prevede per
i ferrovieri la possibilità di raggiungere 8/5. Il nuovo meccanismo
permette ai nuovi assunti di giungere più rapidamente all’apice
economico ma con un importo complessivo inferiore. ( Ad esempio un
dipendente FS al 6 livello avrà complessivamente due scatti triennali in
meno con una differenza retributiva inferiore di circa € 25).
4.
Altre
indennità :
viene introdotto per i quadri degli uffici un’inaccettabile concetto,
cioè il personale è costretto a svolgere prestazioni straordinarie senza
ricevere le relative indennità economiche. Per quanto riguarda la
corresponsione dell’indennità di fessurizzazione per i lavoratori con
turni spezzati l’intervallo
per avere titolo all’indennità passa da due a tre ore. Non viene più
corrisposto il supero impegno mensile per il P.d.M. ed il P.d.B., inoltre
molte retribuzioni accessorie ( Art 29, indennità orario settore ufficio,
salario di posizione etc.) sono confluiti nel salario professionale con un recupero economico di F.S., in pratica i lavoratori saranno
costretti a lavorare di più con una minore retribuzione. Anche
l’indennità di flessibilità oraria settimanale è diminuita rispetto
all’attuale art.90.
Relazioni
Industriali:
viene
quasi totalmente annullato il ruolo di contrattazione del sindacato e
delle RSU. La dimostrazione è che nel contratto delle Attività
Ferroviarie non sono previste materie di contrattazione; anche nel CCNL
del gruppo FS non sono più materie di contrattazione: *
la
definizione delle E.d.P. ( definizione delle esigenze di personale) *
le
modalità e/o i criteri per le
assunzioni ( copertura degli organici), *
il
controllo sugli orari di fatto, *
le
modalità di attuazione degli strumenti di mobilità professionale /
geografica nell’ambito territoriale di competenza, *
programmi
locali di attività di interesse regionale da appaltare. Anche
per quanto attiene le modalità per i passaggi d’area di qualsiasi
livello non sono più individuati dei criteri oggettivi. L’unico
requisito è quello di essere inquadrati, di norma, per almeno due anni
nel livello professionale inferiore del corrispondente settore di attività.
Questa norma pone qualsiasi lavoratore in condizione d’estrema debolezza
nei confronti del suo diretto superiore. Anche per quanto riguarda
l’indizione e l’effettuazione delle assemblee i diritti del sindacato
subiscono una forte contrazione. Esternalizzazione
delle Attività – Appalti :
per
questa materia di estrema delicatezza per il futuro dei dipendenti FS
l’art. 11 del CCNL lascia estrema libertà alle aziende di appaltare
qualsiasi attività essendo l’argomento di sola informativa sindacale.
Inoltre viene concessa alle aziende che si aggiudicano l’appalto di
applicare il contratto di lavoro del settore merceologico di riferimento (
metalmeccanici per le attività di
officina, del turismo per la gestione o per l’assistenza etc.). Con tale
articolo è inevitabilmente compromesso il positivo risultato ottenuto con
la vertenza degli appalti. Trasferimento
di ramo d’Azienda:
in
questo capitolo non vengono salvaguardati i lavoratori che prossimamente
saranno interessati dalle gare d’appalto del servizio regionale. In
particolare le aziende che si aggiudicheranno servizi attualmente svolti
da FS non hanno l’obbligo di assumere il personale ivi operante. Questi
ultimi potrebbero ritrovarsi in esubero nel gruppo con le conseguenze che
derivano dal nuovo capitolo sui trasferimenti. Tale condizione potrebbe
facilmente realizzarsi poiché le aziende che vinceranno le gare hanno
l’interesse di assumere personale al minor costo possibile. Inoltre, in
caso di trasferimento d’azienda non sono garantiti gli EDR attualmente
percepiti da tutti i ferrovieri. Trasferimenti
Individuali:
a
differenza dell’attuale contratto che stabiliva il vincolo di un’ora
massimo di percorrenza treno, con il nuovo CCNL i trasferimenti
individuali possono essere effettuati senza alcun vincolo. Questi possono
essere disposti sia in relazione a comprovate esigenze tecniche,
organizzative e produttive che in accoglimento di apposita richiesta del
lavoratore. Il personale addetto alla progettazione ed alla connessa
esecuzione dei lavori relativi alla costruzione di linee ed impianti,
nonché tutto il restante personale con un’età anagrafica inferiore ai
50 anni può essere trasferito senza alcun vincolo. Con queste modalità
è possibile che un ferroviere a causa di esigenze organizzative aziendali
possa essere trasferito senza alcun vincolo di distanza chilometrica. La
mancata accettazione del trasferimento determina la risoluzione del
rapporto di lavoro (Art. 58 comma g). Orario
di Lavoro
come
affermato in premessa si è venuta a creare una differenza tra CCNL delle
Attività Ferroviarie ( 38 ore) e
contratto FS ( 36 ore) questo determina per un lavoratore di
FS un aumento del costo del lavoro pari al 5.5% che sale al 12% per
la manovra. Per quanto riguarda le flessibilità settimanali massimo 42
ore minimo 30 ore queste possono essere applicate, senza il preventivo
accordo con le Organizzazioni Sindacali, per un minimo di 4 ed massimo di
8 settimane. Per quanto attiene il lavoro notturno viene individuato il
limite annuo di 80 notti, tale limite è stato introdotto affinché alcuni
dipendenti non rientrino nelle tutele previste dal lavoro notturno, in
realtà e per effetto del numero massimo delle ore annuali il numero delle
80 notti sarà certamente superato. Nel
CCNL delle attività ferroviarie per le attività di manutenzione delle
infrastrutture è introdotta la terza notte settimanale purché
quest’ultima non sia consecutiva. Il lavoro straordinario diventa
obbligatorio poiché oltre alle giustificazioni viene richiesta al
lavoratore la documentazione per cui è impossibilitato a svolgere
prestazioni straordinarie. Anche per il personale di macchina e di bordo
vengono introdotte modifiche alla normativa di lavoro.
Costituzione
del rapporto di lavoro:
sono elementi di precarietà e temporaneità del rapporto di lavoro: a.
il contratto di apprendistato, durata da 24 a 48 mesi con
retribuzioni al 78-95% , che non è sorretto da alcun meccanismo di
garanzia di trasformazione a tempo indeterminato al termine del periodo
formativo; b.
il contratto di fornitura di lavoro temporaneo, cd contratto di
lavoro interinale, regolato dalla legge 196/1997, pur enunciando i casi di
esclusione in relazione alla legge 448/1999 e le mansioni comportanti i
maggiori rischi (v. art. 19 p. 2 del CCNL) consente, in netta
contraddizione, il lavoro interinale per la manovra
per la manutenzione delle linee aeree e dell’armamento; c.
il ricorso al contratto a tempo determinato viene consentito per
una casistica più ampia e per una percentuale fino al 13% medio annuo dei
lavoratori impiegati nell’unità produttiva (il riferimento al dato
medio implica che la percentuale possa raggiungere picchi ben più alti,
anche più del doppio). Malattia
: anche per questa materia viene introdotto un elemento di novità : il
comporto. Questo
determina che un lavoratore assente per un periodo maggiore a 12 mesi (
anche non consecutivi) nell’arco di tre anni, perde titolo alla
conservazione del posto. Solo nei casi di assenze dovute a malattie
oncologiche, sclerosi multipla, distrofia muscolare, morbo di Cooley, o
per periodi di degenza ospedaliera determinati da trapianti chirurgici il
comporto viene elevato a 30 mesi nell’arco di 36 mesi consecutivi. Come
appare chiaro vi sono eventi come ad esempio incidenti, infortuni non sul
lavoro ed altre malattie che possono determinare il superamento del
periodo di comporto con conseguente licenziamento del lavoratore. Inidonei
: per questa categoria di lavoratori il CCNL del gruppo F.S. a
differenza di quanto avviene oggi prevede
la possibilità di utilizzazione anche in profili inferiori purché il
lavoratore sia ritenuto idoneo per la nuova attività lavorativa, in
questo caso a quest’ultimo sarà corrisposta la retribuzione riferita
alla figura professionale originaria, mentre
la retribuzione accessoria sarà riferita alle mansioni realmente
svolte. In tutti i casi, il lavoratore entro due anni ha l’obbligo di
conseguire le abilitazioni previste per il nuovo profilo professionale ed
il cui mancato conseguimento determina la risoluzione del rapporto di
lavoro. Ferie
il numero delle ferie da godere entro l’anno successivo passa per gli
attuali ferrovieri rispettivamente da 32 a 25 e da 27 a 20. Vengono
concessi 4 permessi in sostituzione delle festività soppresse e per i
soli ferrovieri in servizio al 01.08.2003 ulteriori 3 giorni di permesso,
tutti i permessi (7) non possono essere trasportati all’anno successivo.
Pur riconoscendo anche per i permessi (7) le stesse modalità di pagamento
delle ferie quest’innovazione fissa diverse condizioni creando, per il
futuro, presupposti per una diversa fruizione e/o retribuzione. Per quanto
riguarda i nuovi assunti l’assegnazione dei tre permessi avviene
gradualmente dal compimento dell’8° anno fino al raggiungimento del 12°
anno di servizio. L’assemblea
ritiene che tutti i ferrovieri hanno l’obbligo di modificare questo CCNL
che in un solo colpo ha cancellato diritti che i ferrovieri si sono
faticosamente conquistati con anni di lotte. PER
QUESTI MOTIVI L’ASSEMBLEA REGIONALE DELLE RSU E DEGLI ATTIVISTI DELL’OR.S.A.
INVITA TUTTI I FERROVIERI A VOTARE NO
AL
PROSSIMO REFERENDUM SUL CCNL CAMBIARE
NON E’ UN DOVERE E’
UN OBBLIGO PER TUTTI APPROVATO
ALL’UNANIMITA’ Milano,
05 maggio 2003 |