ASSEMBLEA DEI DELEGATI – R.S.U.  OR.S.A. LOMBARDIA

MILANO 05 MAGGIO 2003

 

 

L’Assemblea dei Delegati ed RSU dell’OR.S.A. della Lombardia sentita la relazione della Segreteria Generale sulle motivazioni che hanno determinato la scelta di non sottoscrivere il CNNL delle Attività Ferroviaria ed il CCNL del Gruppo F.S., nel condividere tale decisione ha sottolineato nell’ambito della discussione le seguenti problematiche:

Clausola Sociale – Campo di applicazione: con la firma di  questo contratto viene meno l’obiettivo che aveva portato tutto il sindacato a richiedere regole e norme obbligatorie per tutte le imprese ferroviarie.  Addirittura non è obbligatorio neanche per tutte le partecipate di FS ( per esempio Passaggi e Serfer) come affermato nella premessa del CCNL del gruppo F.S.. Inoltre la differenza del costo del lavoro tra Contratto delle Attività Ferroviarie  e Contratto F.S. è individuata in oltre il 30 % ( 38 ore settimanali lavorative nel contratto delle Attività Ferroviarie;  36 contratto di gruppo F.S., costituzione dell’ERI, permessi retribuiti ed alcune competenze accessorie trovano riscontro nel solo contratto FS). In Lombardia tale condizione è accentuata ed aggravata dalle prossime gare di assegnazione del Trasporto Pubblico Locale, Ferrovie Nord non sono associate né ad Agens, né a Confindustria, pertanto potrebbero non riconoscere il Contratto delle Attività Ferroviarie. Questo fatto può portare i ferrovieri fuori dal mercato, risultando palese che la strada dei sacrifici e del contenimento del costo del lavoro per i ferrovieri è appena iniziata.

 

Aumenti economici: in considerazione che la categoria dei ferrovieri proviene da 6 anni in cui i salari non hanno avuto alcun aumento economico, gli aumenti concordati di € 85  per il biennio 2003 – 2004  sono  assolutamente  insufficienti e non coprono neanche il recupero dell’inflazione.  Nell’arco degli anni 1998 – 2004 i ferrovieri hanno perso oltre € 300  rispetto alla media delle altre categorie. La verità è che i ferrovieri si sono autofinanziati questo contratto poiché la creazione dell’E.R.I., la diversa retribuzione dei giorni festivi, la contrazione economica complessiva degli aumenti periodici di anzianità, la soppressione di alcune indennità, hanno comportato un considerevole recupero economico per F.S.

1.      E.R.I.: come definito nei vari testi contrattuali l’ERI è stato individuato per salvaguardare il reddito dei ferrovieri, che a seguito della retribuzione definita nel Contratto delle Attività Ferroviarie avrebbe subito una riduzione economica. Rappresenta un assegno personale pensionabile non frazionabile, non riassorbibile, non rivalutabile ed il cui importo sarà corrisposto ai ferrovieri a decorrere dal 1° Agosto 2003. Tali condizioni, oltre a creare un doppio regime salariale,  non salvaguardano neppure gli attuali ferrovieri, poiché l’importo dell’ERI, non essendo rivalutabile ed essendo proporzionale in base ai livelli retributivi, comporta in caso di avanzamento professionale una differenza economica tra ferrovieri, che si accentua maggiormente per i gli assunti dopo il 01.08.2003 i quali non percepiranno l’ERI. (Esempio: un ferroviere attualmente in seconda area parametro 135 che transita al parametro 119 del nuovo CCNL al momento del passaggio al livello F1, in automatismo dopo 7 anni, avrà una differenza economica negativa di 85.000 delle vecchie lire rispetto al collega che ha ottenuto il passaggio prima del 01 agosto 2003; per quanto riguarda gli automatismi dell’attuale IV area tale differenza è pari a 133.000 se il passaggio avviene dagli attuali parametri 156 al 186 e 64.000 dal 167 al 186). Per quanto riguarda i CFL in atto alla data del 01.08.2003 l’ERI è riassorbito al momento dell’assunzione a tempo indeterminato.

2.      Indennità economica per servizio svolto nei giorni festivi: ad esclusione della Pasqua che viene retribuita con un’indennità fissa: € 30 se la prestazione è inferiore a 2 ore ed  € 60 se è superiore alle 2 ore, nei giorni festivi oltre alla normale retribuzione compete un’indennità  pari al 35% delle ore lavorate più un’altra giornata di permesso da usufruire nell’arco di 90 giorni. Questo comporta una perdita economica poiché il vigente CCNL prevede oltre la normale retribuzione il pagamento delle ore lavorate nel festivo come straordinario festivo.

3.      Scatti biennali: per quanto concerne gli scatti biennali, individuati nel numero massimo di 7,   questi corrispondono ad un valore economico pari agli attuali 8/3. L’attuale CCNL prevede per i ferrovieri la possibilità di raggiungere 8/5. Il nuovo meccanismo permette ai nuovi assunti di giungere più rapidamente all’apice economico ma con un importo complessivo inferiore. ( Ad esempio un dipendente FS al 6 livello avrà complessivamente due scatti triennali in meno con una differenza retributiva inferiore di circa € 25). 

4.      Altre indennità : viene introdotto per i quadri degli uffici un’inaccettabile concetto, cioè il personale è costretto a svolgere prestazioni straordinarie senza ricevere le relative indennità economiche. Per quanto riguarda la corresponsione dell’indennità di fessurizzazione per i lavoratori con turni spezzati  l’intervallo per avere titolo all’indennità passa da due a tre ore. Non viene più corrisposto il supero impegno mensile per il P.d.M. ed il P.d.B., inoltre molte retribuzioni accessorie ( Art 29, indennità orario settore ufficio, salario di posizione etc.) sono confluiti nel salario professionale con un  recupero economico di F.S., in pratica i lavoratori saranno costretti a lavorare di più con una minore retribuzione. Anche l’indennità di flessibilità oraria settimanale è diminuita rispetto all’attuale art.90.  

   

Relazioni Industriali: viene quasi totalmente annullato il ruolo di contrattazione del sindacato e delle RSU. La dimostrazione è che nel contratto delle Attività Ferroviarie non sono previste materie di contrattazione; anche nel CCNL del gruppo FS non sono più materie di contrattazione:

*         la definizione delle E.d.P. ( definizione delle esigenze di personale)

*         le modalità e/o i criteri per  le assunzioni ( copertura degli organici),

*         il controllo sugli orari di fatto,

*         le modalità di attuazione degli strumenti di mobilità professionale / geografica nell’ambito territoriale di competenza,

*         programmi locali di attività di interesse regionale da appaltare.

Anche per quanto attiene le modalità per i passaggi d’area di qualsiasi livello non sono più individuati dei criteri oggettivi. L’unico requisito è quello di essere inquadrati, di norma, per almeno due anni nel livello professionale inferiore del corrispondente settore di attività. Questa norma pone qualsiasi lavoratore in condizione d’estrema debolezza nei confronti del suo diretto superiore. Anche per quanto riguarda l’indizione e l’effettuazione delle assemblee i diritti del sindacato subiscono una forte contrazione.

 

Esternalizzazione delle Attività –  Appalti : per questa materia di estrema delicatezza per il futuro dei dipendenti FS l’art. 11 del CCNL lascia estrema libertà alle aziende di appaltare qualsiasi attività essendo l’argomento di sola informativa sindacale. Inoltre viene concessa alle aziende che si aggiudicano l’appalto di applicare il contratto di lavoro del settore merceologico di riferimento ( metalmeccanici per le attività  di officina, del turismo per la gestione o per l’assistenza etc.). Con tale articolo è inevitabilmente compromesso il positivo risultato ottenuto con la vertenza degli appalti.

 

Trasferimento di ramo d’Azienda: in questo capitolo non vengono salvaguardati i lavoratori che prossimamente saranno interessati dalle gare d’appalto del servizio regionale. In particolare le aziende che si aggiudicheranno servizi attualmente svolti da FS non hanno l’obbligo di assumere il personale ivi operante. Questi ultimi potrebbero ritrovarsi in esubero nel gruppo con le conseguenze che derivano dal nuovo capitolo sui trasferimenti. Tale condizione potrebbe facilmente realizzarsi poiché le aziende che vinceranno le gare hanno l’interesse di assumere personale al minor costo possibile. Inoltre, in caso di trasferimento d’azienda non sono garantiti gli EDR attualmente percepiti da tutti i ferrovieri.

 

Trasferimenti Individuali: a differenza dell’attuale contratto che stabiliva il vincolo di un’ora massimo di percorrenza treno, con il nuovo CCNL i trasferimenti individuali possono essere effettuati senza alcun vincolo. Questi possono essere disposti sia in relazione a comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive che in accoglimento di apposita richiesta del lavoratore. Il personale addetto alla progettazione ed alla connessa esecuzione dei lavori relativi alla costruzione di linee ed impianti, nonché tutto il restante personale con un’età anagrafica inferiore ai 50 anni può essere trasferito senza alcun vincolo. Con queste modalità è possibile che un ferroviere a causa di esigenze organizzative aziendali possa essere trasferito senza alcun vincolo di distanza chilometrica. La mancata accettazione del trasferimento determina la risoluzione del rapporto di lavoro (Art. 58 comma g).

 

Orario di Lavoro  come affermato in premessa si è venuta a creare una differenza tra CCNL delle Attività Ferroviarie ( 38 ore)  e contratto FS ( 36 ore) questo determina per un lavoratore di  FS un aumento del costo del lavoro pari al 5.5% che sale al 12% per la manovra. Per quanto riguarda le flessibilità settimanali massimo 42 ore minimo 30 ore queste possono essere applicate, senza il preventivo accordo con le Organizzazioni Sindacali, per un minimo di 4 ed massimo di 8 settimane. Per quanto attiene il lavoro notturno viene individuato il limite annuo di 80 notti, tale limite è stato introdotto affinché alcuni dipendenti non rientrino nelle tutele previste dal lavoro notturno, in realtà e per effetto del numero massimo delle ore annuali il numero delle 80 notti sarà certamente superato.  Nel CCNL delle attività ferroviarie per le attività di manutenzione delle infrastrutture è introdotta la terza notte settimanale purché quest’ultima non sia consecutiva. Il lavoro straordinario diventa obbligatorio poiché oltre alle giustificazioni viene richiesta al lavoratore la documentazione per cui è impossibilitato a svolgere prestazioni straordinarie. Anche per il personale di macchina e di bordo vengono introdotte modifiche alla normativa di lavoro.

                                                                                               

Costituzione del rapporto di lavoro: sono elementi di precarietà e temporaneità del rapporto di lavoro:

a.      il contratto di apprendistato, durata da 24 a 48 mesi con retribuzioni al 78-95% , che non è sorretto da alcun meccanismo di garanzia di trasformazione a tempo indeterminato al termine del periodo formativo;

b.      il contratto di fornitura di lavoro temporaneo, cd contratto di lavoro interinale, regolato dalla legge 196/1997, pur enunciando i casi di esclusione in relazione alla legge 448/1999 e le mansioni comportanti i maggiori rischi (v. art. 19 p. 2 del CCNL) consente, in netta contraddizione, il lavoro interinale per la manovra  per la manutenzione delle linee aeree e dell’armamento;

c.      il ricorso al contratto a tempo determinato viene consentito per una casistica più ampia e per una percentuale fino al 13% medio annuo dei lavoratori impiegati nell’unità produttiva (il riferimento al dato medio implica che la percentuale possa raggiungere picchi ben più alti, anche più del doppio).

 

Malattia : anche per questa materia viene introdotto un elemento di novità : il comporto.  Questo determina che un lavoratore assente per un periodo maggiore a 12 mesi ( anche non consecutivi) nell’arco di tre anni, perde titolo alla conservazione del posto. Solo nei casi di assenze dovute a malattie oncologiche, sclerosi multipla, distrofia muscolare, morbo di Cooley, o per periodi di degenza ospedaliera determinati da trapianti chirurgici il comporto viene elevato a 30 mesi nell’arco di 36 mesi consecutivi. Come appare chiaro vi sono eventi come ad esempio incidenti, infortuni non sul lavoro ed altre malattie che possono determinare il superamento del periodo di comporto con conseguente licenziamento del lavoratore.

 

Inidonei : per questa categoria di lavoratori il CCNL del gruppo F.S. a differenza di quanto avviene oggi  prevede la possibilità di utilizzazione anche in profili inferiori purché il lavoratore sia ritenuto idoneo per la nuova attività lavorativa, in questo caso a quest’ultimo sarà corrisposta la retribuzione riferita alla figura professionale originaria, mentre  la retribuzione accessoria sarà riferita alle mansioni realmente svolte. In tutti i casi, il lavoratore entro due anni ha l’obbligo di conseguire le abilitazioni previste per il nuovo profilo professionale ed il cui mancato conseguimento determina la risoluzione del rapporto di lavoro.

 

Ferie il numero delle ferie da godere entro l’anno successivo passa per gli attuali ferrovieri rispettivamente da 32 a 25 e da 27 a 20. Vengono concessi 4 permessi in sostituzione delle festività soppresse e per i soli ferrovieri in servizio al 01.08.2003 ulteriori 3 giorni di permesso, tutti i permessi (7) non possono essere trasportati all’anno successivo. Pur riconoscendo anche per i permessi (7) le stesse modalità di pagamento delle ferie quest’innovazione fissa diverse condizioni creando, per il futuro, presupposti per una diversa fruizione e/o retribuzione. Per quanto riguarda i nuovi assunti l’assegnazione dei tre permessi avviene gradualmente dal compimento dell’8° anno fino al raggiungimento del 12° anno di servizio.

 

L’assemblea ritiene che tutti i ferrovieri hanno l’obbligo di modificare questo CCNL che in un solo colpo ha cancellato diritti che i ferrovieri si sono faticosamente conquistati con anni di lotte.

 

PER QUESTI MOTIVI L’ASSEMBLEA REGIONALE DELLE RSU E DEGLI ATTIVISTI DELL’OR.S.A. INVITA TUTTI I FERROVIERI A VOTARE

NO  

AL PROSSIMO REFERENDUM SUL CCNL

 

 

 

CAMBIARE NON E’ UN DOVERE

 E’ UN OBBLIGO PER TUTTI

 

APPROVATO ALL’UNANIMITA’

 

Milano, 05 maggio 2003