Roma, 29 gennaio 2003

Prot.: 032/SG/OR.S.A.

 

Oggetto: Proclamazione ulteriore azione di sciopero generale dei ferrovieri.

 

La scrivente O.S. preso atto del persistente stallo della vertenza sul CCNL dei ferrovieri rispetto alle posizioni espresse dalla Agens/Confindustria e dalla Società FS S.p.A., che continuano a perorare la riduzione del 18-20 % del costo del lavoro e la novazione del CCNL dei ferrovieri venuto a scadenza il 31.12.99; in considerazione dell’introduzione di un doppio regime contrattuale da cui scaturirebbero notevoli arretramenti rispetto le attuali tutele contrattuali; considerate le recenti controproposte di parte datoriale che di fatto disarticolano il contratto dei ferrovieri aggravandone le condizioni economiche e di lavoro ignorando le direttive del Ministro dei Trasporti e delle Infrastruttre scaturenti dal verbale d’incontro dell’8 giugno 2000 e dagli accordi del 2 e 10 ottobre 2001 e dal più recente Piano Generale dei Trasporti;  per una maggiore sicurezza del trasporto ferroviario concretamente fondata su elementi tecnologici; contro l’attivazione del sistema Vacma, in violazione dell’accordo del 10 ottobre 2001 intervenuto tra il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture e l’Or.S.A e le azioni unilaterali poste in essere o preannunciate da Trenitalia;

 VISTO

 

il calendario riepilogativo degli scioperi appositamente richiesto all’Osservatorio sui conflitti sindacali nel settore trasporti, aggiornato alla data odierna;

PROCLAMA

 l’ulteriore azione di sciopero nazionale generale dei ferrovieri di 24 ore, dalle ore 21.00 del giorno 22.02.03 (sabato) alle ore 21.00 del giorno 23.02.03 (domenica), per la circolazione e attività strumentali e complementari, nel rispetto della legge 146/90 delle deliberazioni della Commissione di Garanzia, secondo le modalità appresso indicate.

 

Il personale F.S addetto alla circolazione treni (PdM, PdB, Capi Stazione, addetti ai deviatoi e alla manovra, verifica, manutenzione corrente, ecc.) e quello addetto alle attività strumentali o complementari si asterrà dalla prestazione lavorativa dalle ore 21.00 del giorno 22.02.03 (sabato) alle ore 21.00 del giorno 23.02.03 (domenica) salvo quanto di seguito esposto a partire dalle ore 17.59 della giornata di domenica 23.02.03.

Per le norme tecniche dello sciopero, il personale addetto alla circolazione treni si atterrà a quanto previsto dal punto 4.2.4 dell’accordo sui servizi minimi del 23/11/1999, giudicato idoneo dalla Commissione di Garanzia con delibera n.00/45 del 3/2/2000, punto 9, così come modificato dal punto 3 del “considerato” della delibera, della medesima Commissione, del 29/11/2001.

Pertanto dalle ore 21.00 del giorno 22.02.03 (sabato) alle ore 21.00 del giorno 23.02.03 (domenica), le prestazioni assicurate saranno esclusivamente quelle consistenti nel condurre i treni in corso di viaggio a destino, o, in subordine, alla prima stazione idonea attrezzata ai servizi di conforto per i viaggiatori, nell’ambito di sessanta minuti dall’inizio dello sciopero, secondo quanto previsto al punto 4.2.2 a) del citato accordo del 23/11/1999 (ossia verranno garantiti i treni con orario di partenza anteriore all’inizio dello sciopero che arrivino a destino entro un’ora dall’inizio dello sciopero stesso).

Ove ciò non fosse possibile i treni verranno soppressi all’origine.

A partire dalle ore 17.59 di domenica 23.02.03 verrà garantita l’abilitazione delle sole stazioni interessate dalla circolazione dei treni garantiti previsti in occasione di scioperi festivi.

 

A tal fine la ripresa del servizio alle ore 17.59 del 23.02.03 sarà garantita dal personale di stazione e di assistenza in turno pomeridiano che, ove scioperante, inizierà il servizio  alle ore 17.59.

 

Roma, 29 gennaio 2003

 

Il Segretario Generale