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| Roma, 6 dicembre 2002 Prot. n. 00291/SG/OR.S.A.   Presidente
  della  Repubblica Italiana   Presidente
  del Senato    Presidente
  della Camera dei Deputati   Procura
  della Repubblica di Roma   Ministero
  delle Infrastrutture e dei Trasporti   Commissione di Garanziaper l’attuazione della legge 146/90    Con
  riferimento alla comunicazione della Commissione di Garanzia per
  l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali prot.14612,
  posiz.14723, del 5 dicembre 2002,  ed
  alla conseguente, comunicazione del Ministero delle Infrastrutture e dei
  Trasporti, prot. 16900, in data odierna, pervenuta alle ore 18.56, si
  eccepiscono le seguenti osservazioni. In via preliminare va evidenziato che la Commissione di cui all’art.13, legge 146/90 e successive modificazioni, non ha competenza a rilevare eventuali violazioni delle prescrizioni contenute nell’ordinanza del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti emessa ex art. 8 legge 146/90 (nel caso di specie la n. 112T del 29 novembre 2002), 
   ·    
  la
  citata ordinanza ministeriale n.112T del 29 novembre 2002 è palesemente
  illegittima per:   -        
  mancato
  esperimento dell’obbligatorio tentativo di conciliazione di cui all’art.8,
  comma 1 della stessa L.146/90 così come modificata dalla L.83/2000; -        
  mancato
  rispetto dei tempi minimi entro cui deve essere adottata l’ordinanza
  (quarantotto ore) di cui all’art.8, comma 2 della stessa L.146/90 così come
  modificata dalla L.83/2000; -        
  carenza
  delle motivazioni di cui all’art.8, comma 1 della stessa L.146/90 così come
  modificata dalla L.83/2000;   -        
  il
  comma 1 dell’ordinanza n.112T del 29 novembre 2002  ordina il differimento dello sciopero del 30 novembre/1
  dicembre nel rispetto del termine di preavviso con esplicito riferimento alla
  data di proclamazione dello stesso (7 novembre 2002);    Rilevato
  che  -
  La delibera n. 01/58 del 31.5.2001 della Commissione di Garanzia per
  l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, in
  materia di “rettifica della proclamazione di uno sciopero a seguito di
  intervento della Commissione o dell’autorità precettante – Rispetto del
  termine di preavviso” prevede esplicitamente e testualmente, al punto
  2, che il “termine di preavviso debba essere rispettato nella fissazione
  della data dello sciopero” solo “quando la rettifica della proclamazione
  comporti modificazioni sostanziali delle modalità dello sciopero, della
  durata, della collocazione oraria, dell’ambito, dello sciopero
  precedentemente proclamato”, elementi che sono assolutamente estranei al
  caso di  differimento dello
  sciopero dell’Orsa-ferrovie dal 30 novembre-1 dicembre 
  u.s. al 14-15 dicembre p.v.. -La medesima delibera prevede inoltre, al punto 3, che “in caso di rettifica della proclamazione, non è necessario il rispetto del termine del preavviso ove la rettifica comporti modifiche non sostanziali delle modalità dello sciopero. -Nel caso di specie, nel differimento dello sciopero da parte dell’OR.S.A. ferrovie, in forza della menzionata, pur illegittima, ordinanza ministeriale n. 112T, non sono state minimamente modificate né le modalità dello sciopero, né la durata, né l’ambito, né la collocazione oraria, che, al contrario, sono state, esplicitamente, pienamente confermate.   - Lo stesso sciopero del 30 novembre-1 dicembre u.s. era stato già in
  precedenza riproclamato a seguito della delibera della Commissione di garanzia
  n. 12940 del 31/10/2002, in cui si contestava il mancato rispetto della norma
  di rarefazione oggettiva in virtù di uno sciopero compartimentale del solo
  personale viaggiante dell’ex compartimento di Bologna,cui la commissione, a
  nostro avviso, arbitrariamente, attribuiva la valenza di sciopero incidente in
  modo prevalente sull’intero bacino nazionale.  Peraltro va sottolineato che quello sciopero del Personale viaggiante di
  Bologna, la cui proclamazione non aveva rispettato il termine di preavviso
  massimo fissato da apposita delibera della Commissione di Garanzia, veniva poi
  revocato.   Tanto premesso e ritenuto, la scrivente O.S. denuncia: -        
  le palesi, arbitrarie limitazioni del diritto di sciopero, al di fuori
  di ogni previsione legislativa;  -        
  il mancato rispetto delle procedure e dei vincoli di legge; -        
  le reiterate violazioni al diritto di sciopero, da ultimo con la
  comunicazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, prot. 16900,
  di oggi 6 dicembre;  -        
  le pesanti discriminazioni nei confronti delle scrivente O.S.,
  impegnata in una difficile vertenza di un rinnovo contrattuale, coincidente
  peraltro con la liberalizzazione del trasporto ferroviario.   La scrivente O.S., comunica fin d’ora che la
  Segreteria Generale, ha deliberato di spostare al 18-19 gennaio 2002 (17
  gennaio per uffici e Impianti fissi) lo sciopero  già proclamato il 7 novembre 2002 per il 14-15 dicembre p.v.
  (13 dicembre per uffici e impianti fissi), e di attivarsi, per rispondere
  adeguatamente alle gravi violazioni al diritto di sciopero e alle libertà
  costituzionali perpetrato dagli atti sopra citati della Commissione di
  Garanzia e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, intraprendendo
  altre iniziative pubbliche oltre a quella d’inviare la presente al
  Presidente della Repubblica, quale garante dell’ordine e delle libertà  costituzionalmente riconosciute, e alla Procura della
  Repubblica di Roma, affinché valuti i fatti e ne individui le eventuali
  responsabilità e sanzionabilità. Distinti saluti.    Roma, 6 dicembre 2002                                                                        
   
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