Roma, 6 dicembre 2002

Prot. n. 00291/SG/OR.S.A.

 

Presidente della  Repubblica Italiana

 

Presidente del Senato

 

Presidente della Camera dei Deputati

 

Procura della Repubblica di Roma

 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

 

Commissione di Garanzia

per l’attuazione della legge 146/90

  

Con riferimento alla comunicazione della Commissione di Garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali prot.14612, posiz.14723, del 5 dicembre 2002,  ed alla conseguente, comunicazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, prot. 16900, in data odierna, pervenuta alle ore 18.56, si eccepiscono le seguenti osservazioni.

In via preliminare va evidenziato che la Commissione di cui all’art.13, legge 146/90 e successive modificazioni, non ha competenza a rilevare eventuali violazioni delle prescrizioni contenute nell’ordinanza del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti  emessa ex art. 8 legge 146/90 (nel caso di specie la n. 112T del 29 novembre 2002),


Premesso che

 

·     la citata ordinanza ministeriale n.112T del 29 novembre 2002 è palesemente illegittima per:

 

-         mancato esperimento dell’obbligatorio tentativo di conciliazione di cui all’art.8, comma 1 della stessa L.146/90 così come modificata dalla L.83/2000;

-         mancato rispetto dei tempi minimi entro cui deve essere adottata l’ordinanza (quarantotto ore) di cui all’art.8, comma 2 della stessa L.146/90 così come modificata dalla L.83/2000;

-         carenza delle motivazioni di cui all’art.8, comma 1 della stessa L.146/90 così come modificata dalla L.83/2000;

 

-         il comma 1 dell’ordinanza n.112T del 29 novembre 2002  ordina il differimento dello sciopero del 30 novembre/1 dicembre nel rispetto del termine di preavviso con esplicito riferimento alla data di proclamazione dello stesso (7 novembre 2002);

 

 Rilevato che

 

- La delibera n. 01/58 del 31.5.2001 della Commissione di Garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, in materia di “rettifica della proclamazione di uno sciopero a seguito di intervento della Commissione o dell’autorità precettante – Rispetto del termine di preavviso” prevede esplicitamente e testualmente, al punto 2, che il “termine di preavviso debba essere rispettato nella fissazione della data dello sciopero” solo “quando la rettifica della proclamazione comporti modificazioni sostanziali delle modalità dello sciopero, della durata, della collocazione oraria, dell’ambito, dello sciopero precedentemente proclamato”, elementi che sono assolutamente estranei al caso di  differimento dello sciopero dell’Orsa-ferrovie dal 30 novembre-1 dicembre  u.s. al 14-15 dicembre p.v..

-La medesima delibera prevede inoltre, al punto 3, che “in caso di rettifica della proclamazione, non è necessario il rispetto del termine del preavviso ove la rettifica comporti modifiche non sostanziali delle modalità dello sciopero.

-Nel caso di specie, nel differimento dello sciopero da parte dell’OR.S.A. ferrovie, in forza della menzionata, pur illegittima, ordinanza ministeriale n. 112T, non sono state minimamente modificate né le modalità dello sciopero, né la durata, né l’ambito, né la collocazione oraria, che, al contrario, sono state, esplicitamente, pienamente confermate.

 

- Lo stesso sciopero del 30 novembre-1 dicembre u.s. era stato già in precedenza riproclamato a seguito della delibera della Commissione di garanzia n. 12940 del 31/10/2002, in cui si contestava il mancato rispetto della norma di rarefazione oggettiva in virtù di uno sciopero compartimentale del solo personale viaggiante dell’ex compartimento di Bologna,cui la commissione, a nostro avviso, arbitrariamente, attribuiva la valenza di sciopero incidente in modo prevalente sull’intero bacino nazionale.

Peraltro va sottolineato che quello sciopero del Personale viaggiante di Bologna, la cui proclamazione non aveva rispettato il termine di preavviso massimo fissato da apposita delibera della Commissione di Garanzia, veniva poi revocato.

 

Tanto premesso e ritenuto, la scrivente O.S. denuncia:

-         le palesi, arbitrarie limitazioni del diritto di sciopero, al di fuori di ogni previsione legislativa;

-         il mancato rispetto delle procedure e dei vincoli di legge;

-         le reiterate violazioni al diritto di sciopero, da ultimo con la comunicazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, prot. 16900, di oggi 6 dicembre;

-         le pesanti discriminazioni nei confronti delle scrivente O.S., impegnata in una difficile vertenza di un rinnovo contrattuale, coincidente peraltro con la liberalizzazione del trasporto ferroviario.

 

La scrivente O.S., comunica fin d’ora che la Segreteria Generale, ha deliberato di spostare al 18-19 gennaio 2002 (17 gennaio per uffici e Impianti fissi) lo sciopero  già proclamato il 7 novembre 2002 per il 14-15 dicembre p.v. (13 dicembre per uffici e impianti fissi), e di attivarsi, per rispondere adeguatamente alle gravi violazioni al diritto di sciopero e alle libertà costituzionali perpetrato dagli atti sopra citati della Commissione di Garanzia e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, intraprendendo altre iniziative pubbliche oltre a quella d’inviare la presente al Presidente della Repubblica, quale garante dell’ordine e delle libertà  costituzionalmente riconosciute, e alla Procura della Repubblica di Roma, affinché valuti i fatti e ne individui le eventuali responsabilità e sanzionabilità.

Distinti saluti.

 

Roma, 6 dicembre 2002                                                                                         La Segreteria Generale