COMUNICATO AL PERSONALE DI BORDO

A seguito della nostra nota del 30 u.s. con la quale si contestava il contenuto di una
disposizione interpretativa “interna” inviata da Trenitalia S.p.A Divisione Passeggeri alle Aree Commerciali e Assistenza su “supero prestazioni nei servizi con RFR” che
dettava nuovi criteri di utilizzazione del personale di bordo, abbiamo avuto, oggi 31
Luglio, un confronto sulla questione.
L’OR.S.A. , rappresentata del Segretario Generale, ha avuto modo di evidenziare
alla rappresentanza delle F.S. che la nota in questione contiene forzature/violazioni
agli articolati contrattuali ed agli accordi di ASA/Società allegati al contratto del
segmento bordo.
  
Rendere obbligatorio lo svolgimento del lavoro straordinario anche nei casi non
contemplati, elevare la prestazione giornaliera a 10 ore, trasformare in caso di
ritardo treno il servizio con riposo fuori residenza in servizio AR purché la
prestazione non superi le 10 ore: rappresentano per l’OR.S.A. precise
violazioni al DPR 374/83 e al dettame contrattuale.
   
Le F.S. hanno dichiarato che la nota interpretativa è stata emanata a seguito delle
possibili richieste di sostituzioni da parte del personale di scorta di treni “pregiati”
per il superamento della prestazione di 7 ore nel viaggio di andata.
I rappresentati di F.S., quindi, hanno ribadito la necessità di rendere operativa la
disposizione interna.
  
Come O.S. abbiamo chiaramente rappresentato che, per quanto ci riguarda, la
normativa vigente in materia è, e rimane, quella che fino ad oggi ha disciplinato la
materia e che il personale di bordo, all’occorrenza, può farvi liberamente riferimento per richiedere il rispetto e la tutela dei suoi diritti.

     Roma, 31 luglio 2002

                                                                                   La Segreteria Nazionale