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FONDO EUROFER

Dobbiamo prendere atto che conseguentemente alla riforma del regime previdenziale obbligatorio introdotto dalla Leg. 503/92 (governo Amato) e dalla Leg 335/95 (governo Dini), i lavoratori nei prossimi anni andranno incontro ad una graduale riduzione delle rendite delle pensioni pubbliche.

Infatti questi due decreti legislativi  hanno reso sempre più larga la forbice tra l’ultima retribuzione ed il trattamento pensionistico corrisposto; tanto che per i lavoratori in genere, ma soprattutto per le nuove generazioni, è necessaria la costruzione di un cosi detto “secondo pilastro di previdenza” che si  aggiunge al “primo pilastro”, cioè il pilastro della previdenza pubblica di base.

L’obbiettivo prioritario è quello di ”permettere” ai lavoratori una integrazione del trattamento pubblico di base per tentare di riportarlo ai valori ante-riforma, tenendo conto che, con l’entrata a regime del sistema contributivo, tali trattamenti saranno pari al massimo a circa il 50-60% dell’ultima retribuzione.

E’ in questa ottica generale che bisogna valutare uno strumento come la previdenza complementare di origine contrattuale che, a differenza di quella pubblica si caratterizza per essere una previdenza a contribuzione definita e a capitalizzazione (la scelta politica di puntare sui fondi complementari a contribuzione definita, invece di quelli integrativi a prestazione definita, fa ricadere l’intero rischio dell’ammontare definitivo della pensione complementare esclusivamente sul  lavoratore). I contributi versati vengono investiti sul mercato dei capitali e producono rendimenti finanziari che concorrono a determinare l’entità della prestazione da erogare al momento del pensionamento, integrando la prestazione pubblica con una rendita complementare.

I fondi pensione in forma generalizzata nascono con la Legge 124/93 e si consolidano definitivamente con la Legge 335/95 e successive modificazioni. I fondi pensioni chiusi di categoria attualmente costituiti sono 25, dei quali 4 (FONCHIM del settore chimico, FONDENERGIA del settore energia ENI, COMETA del settore metalmeccanico e affini, FONDO CAPI E QUADRI FIAT) hanno già cominciato a produrre i primi risultati di gestione finanziaria delle risorse.

E’ in questo contesto che si inserisce la costituzione in ambito FS del Fondo pensione EUROFER, definito “Fondo Pensione Nazionale a Capitalizzazione per i Lavoratori delle Ferrovie dello Stato”.

Le regole di funzionamento del fondo EUROFER, definite dall’Accordo Istitutivo e dallo Statuto, sono simili agli altri fondi in quanto devono obbligatoriamente riferirsi alla Normativa Ordinamentale e Fiscale vigente. In pratica si tratta di una forma di risparmio a lunga durata che, vista la finalità previdenziale, gode di agevolazioni e benefici fiscali previsti dalla legge.

COSA SONO:

I fondi pensioni complementari sono una associazione riconosciuta alla quale lavoratore e azienda versano un contributo periodico. Il Fondo pensione è soggetto a vincoli di Legge stringenti e si impegna a gestire professionalmente i contributi, nel rispetto di norme legislative che ne disciplinano i criteri e i limiti di investimento,   in modo da farli rendere al meglio sul mercato finanziario (Titoli pubblici, Obbligazioni o Azioni).

Diversi sono gli organi interni ed esterni al Fondo preposti al suo controllo:

·        Collegio dei revisori contabili

Organismo paritetico,  sorveglia l’operato degli amministratori.

·        Banca depositaria

Custodisce in deposito e certifica il patrimonio del Fondo ,controlla che siano rispettati i limiti stabiliti per legge e le indicazioni dello Statuto e delle singole convenzioni di gestione.

·        Autorità di vigilanza

Il controllo specifico sui Fondi pensione è affidato ad una commissione di vigilanza (C.O.V.I.P. www.covip.it nominata con deliberazione del Consiglio dei Ministri, la quale esercita anche il controllo sulla gestione tecnica ,finanziaria e patrimoniale .Ogni gestore è comunque soggetto al controllo che vige nel suo settore (Consob, Banca d’Italia, ISVAP )

CONTRIBUZIONE

All’atto dell’iscrizione al fondo è prevista una quota “una-tantum” di £ 5.000 a carico del lavoratore e di £ 5.000 a carico dell’Azienda ;

Una quota associativa annua il cui ammontare verrà determinato dal consiglio di amministrazione di Eurofer.

1)   Il lavoratore che aderirà al Fondo contribuirà con una quota pari all’1% delle seguenti voci:

a)        minimi tabellari

b)        classi e aumenti periodici

c)        indennità integrativa speciale

d)        EDR 31/07/92

e)        EDR 8/11/95

f)          Indennità quadri

Il contributo verrà trattenuto in busta paga in rate mensili

2)   una quota di pari importo sarà versata dalla FS SpA

3)   si attingerà dal TFR che si maturerà dalla data di adesione al fondo nelle seguenti percentuali:

a)        25% del TFR pari al 1,72 % della retribuzione per i lavoratori con più di 18 annidi anzianità contributiva al 31/12/95

b)        33 % del TFR pari al 2,28 della retribuzione per i lavoratori con meno di 18 anni di anzianità contributiva al 31/21/95

c)        100 % del TFR pari al 6,91 % della retribuzione per i lavoratori assunti dopo il 28/4/93

 

Il lavoratore associato al fondo, comunque ha la facoltà di effettuare versamenti aggiuntivi rispetto alla quota percentuale della voce 1).

 

RETROATTIVITA’ DELLA CONTRIBUZIONE

 

A richiesta del lavoratore il contributo dello stesso e della FS SpA decorre dall’1/03/99 se si aderisce entro 12 mesi dall’autorizzazione di Eurofer da parte della Commissione di Vigilanza dei Fondi Pensione.

Per i lavoratori assunti dopo l’1/03/99 l’opzione di retroattività della contribuzione può essere fatta valere dalla data di assunzione.

Il contributo retroattivo del lavoratore può essere rateizzato al massimo in tre rate.

 

PRESTAZIONI EROGATE DAL FONDO

 

1)   Pensione complementare di vecchiaia al compimento dell’età pensionabile con almeno 10 anni di contribuzione al fondo:

nota: il lavoratore può richiedere che fino al 50% del capitale accantonato gli sia corrisposto in unica soluzione

 

2)   Pensione complementare di anzianità. Si ha diritto a ciò a condizione che sussistano i seguenti requisiti:

a)    almeno 15 anni di contribuzione al fondo

b)   età non più di 10 anni inferiore a quella stabilita per la pensione di vecchiaia

c)    cessazione dell’attività lavorativa

nota: il lavoratore può richiedere che fino al 50% del capitale accantonato gli sia corrisposto in unica soluzione

 

3)   Dopo almeno 8 anni di contribuzione al fondo pensione, il lavoratore può richiedere un’anticipazione sotto forma di capitale (anche l’intero ammontare maturato) per:

a)    acquisto della prima abitazione o ristrutturazione di essa per sé o per i figli

b)   spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche

nota: l’iscritto ha facoltà di reintegrare la propria posizione al fondo secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione

 

TRASFERIMENTO DAL FONDO

 

Il lavoratore, con almeno 5 anni di contribuzione nei primi 5 anni di vita del fondo, e, successivamente a tale termine, con almeno 3 anni di contribuzione, ha facoltà di chiedere il trasferimento dell’intera posizione individuale presso altro fondo pensione complementare o forme pensionistiche individuali (fondi aperti). In questo caso si perde la contribuzione aziendale.

Il lavoratore ha inoltre la possibilità di sospendere ,per una sola volta ,il versamento del  contributo  (automaticamente si sospende anche quello aziendale ); in questo caso però continuerà a pagare annualmente la quota associativa e potrà riprendere in qualsiasi momento  la contribuzione reintegrando eventualmente anche le quote mancanti.  

TRATTAMENTO FISCALE

 

Tassazione della pensione complementare (D.Lgs. N° 47 del febbraio 2000)

 

Prima di provare a spiegare come verrà tassata la pensione complementare, è doveroso che chi legge recepisca alcuni “ concetti” basilari relativi alla pensione complementare:

Contributi dedotti dal reddito = Contributi non soggetti ad IRPEF ( in definitiva su tali contributi non si pagano le tasse).

Rientrano nei contributi dedotti:

a)    Versamento del lavoratore

b)   Versamento del datore di lavoro

c)    Quota del TFR destinata al fondo pensione

 

La  deducibilità, solo per i redditi da lavoro dipendente, ha un legame con il TFR; essa è pari al doppio della quota di TFR destinata ai fondi pensione negoziali (ad esempio EUROFER).

Se un lavoratore dipendente ha anche altri redditi, la deducibilità è pari a: 2 X TFR versato per i redditi da lavoro, più 12% per gli altri redditi; comunque massimo 10 milioni.

 

REDDITO COMPLESSIVO

REDDITO DA LAVORO

ALTRI REDDITI

TFR VERSATO AL FONDO (ad es. 1.72%)

 

DEDUZIONE POSSIBILE:

DA REDDITO DA LAVORO (2 X TFR versato)

DA ALTRI REDDITI (12%)

TETTO MASSIMO DI DEDUCIBILITA’

50.000.000

40.000.000

10.000.000

     688.000

 

 

  1.376.000

  1.200.000

  2.576.000

 

Nel computo dei limiti di deducibilità (12% redd. Complessivo o max 10.000.000) rientrano:

a)    I versamenti al fondo pensione negoziale, es. EUROFER, (contributi a carico dell’azienda più contributi a carico del lavoratore)

b)   I versamenti per la previdenza individuale del lavoratore

c)    I versamenti per la previdenza del familiare fiscalmente a carico

nota: nel caso c) la deduzione spetta, innanzitutto, al soggetto fiscalmente a carico ( senza l’applicazione del limite percentuale, ma solo di quello dei 10.000.000) e, una volta esaurito il reddito di tale soggetto, l’ulteriore deduzione spetta a colui cui questi è a carico nei limiti sempre del 12% del reddito con un max di 10.000.000.

Per i titolari di reddito da lavoro dipendente, la deducibilità dei contributi relativi al familiare fiscalmente a carico, non è rapportato al doppio della quota del TFR destinata al fondo pensione.

 

LA TASSAZIONE DELLA PENSIONE COMPLEMENTARE

 

RENDITA:

ai fini della tassazione la pensione complementare si scompone in due parti:

a)    quota di pensione derivante dai CONTRIBUTI DEDOTTI  e dal TFR

b)   quota di pensione derivante da INTERESSI (quelli che si matureranno nel fondo tassati all’11%) e CONTRIBUTI NON DEDOTTI (versamenti volontari al fondo pensioni eccedenti i limiti della deducibilità massima; tali somme, di conseguenza, saranno tassate prime di essere investite nel fondo pensione)

La quota di cui al punto a) sarà tassata ad ALIQUOTA IRPEF PROGRESSIVA e si cumulerà con altri redditi (pensione INPS, redditi da immobili ecc.)

La quota di cui al punto b) sarà esente da IRPEF.

 

CAPITALE:

al momento del pensionamento la prestazione può essere riscossa sotto forma di CAPITALE nella misura massima del 50% di quanto accantonato. Se la rendita è inferiore al 50% ,(lo Statuto di EUROFER parla di 100%) dell’assegno sociale annuo ( per l’anno 2000=£4.183.400), si può riscuotere tutto il capitale.

 

TASSAZIONE DEL CAPITALE

Se la quota che si riscuote è inferiore a 1/3 del capitale accantonato:

a)   I CONTRIBUTI DEDOTTI e la quota del TFR destinata al Fondo Pensione saranno assoggettati a TASSAZIONE SEPARATA (aliquota IRPEF media del quinquennio precedente)

b)   I CONTRIBUTI NON DEDOTTI e gli INTERESSI saranno esenti da IRPEF.

 

Se la quota che si riscuote è superiore a 1/3 del capitale accantonato:

a)    I CONTRIBUTI DEDOTTI, la quota del TFR e gli INTERESSI saranno assoggettati a TASSAZIONE SEPARATA.

b)   I CONTRIBUTI DEDOTTI esenti di da IRPEF

Osservazione: se il lavoratore vorrà chiedere il 50% (>di 1/3) della Pensione Complementare si vedrà “RITASSATI” gli “INTERESSI” che, come sopra evidenziato, sono già annualmente assoggettati ad una aliquota dell’11%.

 

 

TASSAZIONE DELLE ANTICIPAZIONI

 

Dopo 8 anni di contribuzione al Fondo Pensione, si potrà chiedere una anticipazione per spese sanitarie, acquisto della 1a casa di abitazione ecc.

L’anticipazione relativa ai CONTRIBUTI DEDOTTI, alla quota del TFR, agli INTERESSI e ai CONTRIBUTI NON DEDOTTI, sarà assoggettata a TASSAZIONE SEPARATA salvo conguaglio al momento del pensionamento.

L’eventuale reintegro dell’anticipazione avverrà con il versamento di contributi volontari non deducibili e, quindi, non soggetti a tassazione in  fase di erogazione di prestazioni successive.

 

TASSAZIONE DEL CAPITALE IN CASO DI DECESSO

 

Il capitale maturato dall’associato al momento del decesso sarà sottoposto a tassazione separata e riscattato dai beneficiari indicati dalla legge (coniuge, figli o genitori se conviventi, o erede indicato in assenza di eredi diretti ).

 Il capitale non grava sul reddito dei beneficiari.

 

TASSAZIONE DEL RISCATTO A SEGUITO DELLA PERDITA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE AL FONDO PENSIONE

 

a)    I CONTRIBUTI DEDOTTI e la quota del TFR destinata al Fondo Pensione saranno assoggettati a TASSAZIONE PROGRESSIVA ( con applicazione dell’aliquota marginale IRPEF).

b)   Gli INTERESSI e i CONTRIBUTI NON DEDOTTI saranno esenti da IRPEF.

 

TASSAZIONE DEL TFR

 

Al TFR, ai fini della tassazione, fino al 31/12/2000 si applica una riduzione (franchigia) di £ 600.000 per ogni anno di lavoro ( le tasse si applicano su: accantonamento lordo TFR meno 600.000 lire per ogni anno di lavoro).

Con il D.Lgs. 47/2000, in vigore dall’1/1/2001, tale riduzione è stata definitivamente abolita.

Per ammortizzare nel breve periodo l’effetto di tale abolizione, è prevista una detrazione annua di £ 120.000 da applicare alle imposte relative ai TFR percepiti a seguito di cessazione dei rapporti di lavoro intervenuti nel periodo tra il 1/1/2001 e fino alla data di entrata in vigore della riforma del TFR, e comunque non oltre il 31/12/2005.

 

REGIME TRIBUTARIO DEI FONDI PENSIONE

 

Il Fondo Pensione “EUROFER” è soggetto ad una tassazione annuale del risultato netto maturato con un’imposta sostitutiva nella misura dell’11%. Le eventuali perdite sono disciplinate tenendo conto dei fini comunque solidaristici dei Fondi Pensione (analogo ragionamento non può essere fatto per la previdenza individuale); conseguentemente, il risultato negativo è computato in diminuzione dei risultati positivi dei successivi esercizi, senza limiti temporali.

 

CONSIDERAZIONI FINALI E CRITICITA’ DI EUROFER

 

Al momento la situazione complessiva del Fondo EUROFER denota innanzitutto una palese mancanza di informazione e una disorganizzazione da parte aziendale.

Questo può essere giustificato dal fatto che l’azienda non ha interesse a favorire le adesioni dei lavoratori al Fondo, visto che per essi sarà costretta a versare annualmente il contributo (1%), che in termini economici rappresenta circa la cifra che risparmia per ogni macchinista per il mancato accantonamento delle quote di TFR relativo agli importi dell’assegno personale pensionabile (art. 82 CCNL) e del premio di risultato annuale (vedi art. 118 comma 9 CCNL).

Da parte delle fonti istitutive sindacali si evidenzia una certa tendenza a favorire, in questa prima fase, la raccolta delle adesioni tra quei lavoratori che possono dare maggiore garanzia nel momento in cui si andrà alle elezione della Assemblea dei Delegati, ciò con il chiaro scopo di garantirsi la sicura e massiccia presenza dei propri rappresentanti.

Da una analisi dello Statuto e della scheda informativa di EUROFER emergono alcuni punti sui quali si rende necessario l’impegno dell’OR.S.A. per un chiarimento con le fonti istitutive, al fine di sollecitare una proposta di modifica statutaria, a garanzia della piena trasparenza e funzionalità del Fondo:

 

1)   La scelta di elevare a 10 anni il limite di adesione per accedere alle prestazioni pensionistiche del Fondo, invece dei 5 anni minimi previsti dall’Art. 7 del D.Lgs. 124/93, risulta, con l’entrata in vigore del D.Lgs. 47/2000, fiscalmente penalizzante per parecchi lavoratori. Infatti, in questo caso, il riscatto della posizione individuale del lavoratore, oltre a fare cumulo con gli altri redditi, sarebbe sottoposta alla applicazione della aliquota marginale invece di quella separata.

2)   Il fatto che nello Statuto e nella scheda informativa non sia espressamente prevista la reversibilità della rendita pensionabile, necessita che questa condizione venga espressamente prevista nella convenzione che verrà stipulata con l’Assicurazione.

3)   La quota associativa annua non è quantificata né risulta indicata, eventualmente, nel suo limite massimo, così come fatto dagli altri Fondi (COMETA - FONCHIM), e previsto dal D.M. 211/97. Considerando che la quota associative del Fondo COMETA è determinata nella percentuale massima del 0.09% della retribuzione tabellare di primo livello (poco più di 30.000 lire annue) la quota associativa di EUROFER può essere notevolmente ridotta rispetto ad essa. Questa considerazione nasce dal fatto che la quota associativa di EUROFER, a differenza di quella di COMETA, va a coprire solo le spese delle attività degli organi statutari e la gestione amministrativa e delle posizioni individuali. Tutte le altre spese sono DA STATUTO a carico dell’azienda o gravano sulle risorse affidate in gestione.

Un altro punto importante sul quale bisogna impegnarsi è la modifica della norma statutaria (Art. 24) che prevede che la quota associativa annua è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, mentre sarebbe opportuno che la quota in questione venisse deliberata dall’Assembnlea dei Delegati su proposta del Consiglio di amministrazione, così come del resto è previsto dagli altri fondi (vedi COMETA).

Questa modifica appare necessaria al fine di svincolare la determinazione della quota associativa da valutazioni prettamente tecniche (quali sono quelle del CdA) e trasferirla ad un organo deliberante, di natura elettiva, che possa assumersi la responsabilità e rispondere dell’operato direttamente ai lavoratori associati.

Tutto ciò tenendo presente che, a parità di capacità di gestione delle risorse finanziarie e di redditività, l’ammontare delle prestazioni dipende dall’incidenza dalle spese di gestione e di amministrazione dei fondi.

 

VALUTAZIONE FINALE

In definitiva l’OR.S.A. , nell’attuale quadro politico-sociale ,considera necessaria l’istituzione del Fondo Pensione Complementare EUROFER, e invita le strutture Compartimentali ad organizzarsi in modo da poter dare informazioni corrette al personale, raccogliendo le adesioni dei lavoratori che, consapevolmente, decidono di associarsi al Fondo.

In considerazione dell’importanza che la previdenza complementare è destinata ad assumere nel futuro, ed in riferimento alla delicata fase di avvio del fondo Eurofer, si ritiene necessario proporre nelle assemblee e nelle riunione degli organi periferici le caratteristiche del Fondo.

 

Il Ferroviere Autonomo