FONDO EUROFER Dobbiamo prendere atto che conseguentemente alla
riforma del regime previdenziale obbligatorio introdotto dalla Leg. 503/92
(governo Amato) e dalla Leg 335/95 (governo Dini), i lavoratori nei
prossimi anni andranno incontro ad una graduale riduzione delle rendite
delle pensioni pubbliche. Infatti questi due decreti legislativi
hanno reso sempre più larga la forbice tra l’ultima retribuzione
ed il trattamento pensionistico corrisposto; tanto che per i lavoratori in
genere, ma soprattutto per le nuove generazioni, è necessaria la
costruzione di un cosi detto “secondo pilastro di previdenza” che si
aggiunge al “primo pilastro”, cioè il pilastro della
previdenza pubblica di base. L’obbiettivo prioritario è quello di
”permettere” ai lavoratori una integrazione del trattamento pubblico
di base per tentare di riportarlo ai valori ante-riforma, tenendo conto
che, con l’entrata a regime del sistema contributivo, tali trattamenti
saranno pari al massimo a circa il 50-60% dell’ultima retribuzione. E’ in questa ottica generale che bisogna valutare
uno strumento come la previdenza complementare di origine contrattuale
che, a differenza di quella pubblica si caratterizza per essere una
previdenza a contribuzione definita e a capitalizzazione (la scelta
politica di puntare sui fondi complementari a contribuzione definita,
invece di quelli integrativi a prestazione definita, fa ricadere
l’intero rischio dell’ammontare definitivo della pensione
complementare esclusivamente sul lavoratore). I contributi versati vengono investiti sul
mercato dei capitali e producono rendimenti finanziari che concorrono a
determinare l’entità della prestazione da erogare al momento del
pensionamento, integrando la prestazione pubblica con una rendita
complementare. I fondi pensione in forma generalizzata nascono con
la Legge 124/93 e si consolidano definitivamente con la Legge 335/95 e
successive modificazioni. I fondi pensioni chiusi di categoria attualmente
costituiti sono 25, dei quali 4 (FONCHIM del settore chimico, FONDENERGIA
del settore energia ENI, COMETA del settore metalmeccanico e affini, FONDO
CAPI E QUADRI FIAT) hanno già cominciato a produrre i primi risultati di
gestione finanziaria delle risorse. E’ in questo contesto che si inserisce la
costituzione in ambito FS del Fondo pensione EUROFER, definito “Fondo
Pensione Nazionale a Capitalizzazione per i Lavoratori delle Ferrovie
dello Stato”. Le regole di funzionamento del fondo EUROFER,
definite dall’Accordo Istitutivo e dallo Statuto, sono simili agli altri
fondi in quanto devono obbligatoriamente riferirsi alla Normativa
Ordinamentale e Fiscale vigente. In pratica si tratta di una forma di
risparmio a lunga durata che, vista la finalità previdenziale, gode di
agevolazioni e benefici fiscali previsti dalla legge. COSA SONO: I fondi pensioni complementari sono una associazione
riconosciuta alla quale lavoratore e azienda versano un contributo
periodico. Il Fondo pensione è soggetto a vincoli di Legge stringenti e
si impegna a gestire professionalmente i contributi, nel rispetto di norme
legislative che ne disciplinano i criteri e i limiti di investimento, in modo da farli rendere al meglio sul mercato
finanziario (Titoli pubblici, Obbligazioni o Azioni). Diversi sono gli organi interni ed esterni al Fondo
preposti al suo controllo: ·
Collegio
dei revisori contabili Organismo
paritetico, sorveglia
l’operato degli amministratori. ·
Banca
depositaria Custodisce in deposito e certifica il patrimonio del Fondo ,controlla che siano rispettati i limiti stabiliti per legge e le indicazioni dello Statuto e delle singole convenzioni di gestione. ·
Autorità
di vigilanza Il controllo specifico sui Fondi pensione è affidato ad una commissione di vigilanza (C.O.V.I.P. www.covip.it nominata con deliberazione del Consiglio dei Ministri, la quale esercita anche il controllo sulla gestione tecnica ,finanziaria e patrimoniale .Ogni gestore è comunque soggetto al controllo che vige nel suo settore (Consob, Banca d’Italia, ISVAP ) CONTRIBUZIONE All’atto dell’iscrizione al fondo è prevista una
quota “una-tantum” di £ 5.000 a carico del lavoratore e di £ 5.000 a
carico dell’Azienda ; Una quota associativa annua il cui ammontare verrà
determinato dal consiglio di amministrazione di Eurofer. 1)
Il
lavoratore che aderirà al Fondo contribuirà con una quota pari all’1%
delle seguenti voci: a)
minimi
tabellari b)
classi
e aumenti periodici c)
indennità
integrativa speciale d)
EDR
31/07/92 e)
EDR
8/11/95 f)
Indennità
quadri Il contributo verrà trattenuto in busta paga in rate mensili2)
una
quota di pari importo sarà versata dalla FS SpA 3)
si
attingerà dal TFR che si maturerà dalla data di adesione al fondo nelle
seguenti percentuali: a)
25%
del TFR pari al 1,72 % della retribuzione per i lavoratori con più di 18
annidi anzianità contributiva al 31/12/95 b)
33
% del TFR pari al 2,28 della retribuzione per i lavoratori con meno di 18
anni di anzianità contributiva al 31/21/95 c)
100
% del TFR pari al 6,91 % della retribuzione per i lavoratori assunti dopo
il 28/4/93 Il lavoratore associato al fondo, comunque ha la
facoltà di effettuare versamenti aggiuntivi rispetto alla quota
percentuale della voce 1). RETROATTIVITA’
DELLA CONTRIBUZIONE A richiesta del lavoratore il contributo dello stesso
e della FS SpA decorre dall’1/03/99 se si aderisce entro 12 mesi
dall’autorizzazione di Eurofer da parte della Commissione di Vigilanza
dei Fondi Pensione. Per i lavoratori assunti dopo l’1/03/99 l’opzione
di retroattività della contribuzione può essere fatta valere dalla data
di assunzione. Il contributo retroattivo del lavoratore può essere
rateizzato al massimo in tre rate. PRESTAZIONI
EROGATE DAL FONDO 1)
Pensione
complementare di vecchiaia al compimento dell’età pensionabile con
almeno 10 anni di contribuzione al fondo: nota: il lavoratore può richiedere che fino al 50% del
capitale accantonato gli sia corrisposto in unica soluzione 2)
Pensione
complementare di anzianità. Si ha diritto a ciò a condizione che
sussistano i seguenti requisiti: a)
almeno
15 anni di contribuzione al fondo b)
età
non più di 10 anni inferiore a quella stabilita per la pensione di
vecchiaia c)
cessazione
dell’attività lavorativa nota: il lavoratore può richiedere che fino al 50% del
capitale accantonato gli sia corrisposto in unica soluzione 3)
Dopo
almeno 8 anni di contribuzione al fondo pensione, il lavoratore può
richiedere un’anticipazione sotto forma di capitale (anche l’intero
ammontare maturato) per: a)
acquisto della prima abitazione o ristrutturazione di essa per sé
o per i figli b)
spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti
dalle competenti strutture pubbliche nota: l’iscritto ha facoltà di reintegrare la propria
posizione al fondo secondo le modalità stabilite dal Consiglio di
Amministrazione
TRASFERIMENTO DAL FONDO Il lavoratore, con almeno 5 anni di contribuzione nei
primi 5 anni di vita del fondo, e, successivamente a tale termine, con
almeno 3 anni di contribuzione, ha facoltà di chiedere il trasferimento
dell’intera posizione individuale presso altro fondo pensione
complementare o forme pensionistiche individuali (fondi aperti). In questo
caso si perde la contribuzione aziendale. Il lavoratore ha inoltre la possibilità di
sospendere ,per una sola volta ,il versamento del contributo (automaticamente
si sospende anche quello aziendale ); in questo caso però continuerà a
pagare annualmente la quota associativa e potrà riprendere in qualsiasi
momento la contribuzione
reintegrando eventualmente anche le quote mancanti.
TRATTAMENTO
FISCALE Tassazione della pensione complementare (D.Lgs. N°
47 del febbraio 2000) Prima di provare a spiegare come verrà tassata la
pensione complementare, è doveroso che chi legge recepisca alcuni “
concetti” basilari relativi alla pensione complementare: Contributi
dedotti dal reddito = Contributi non soggetti ad IRPEF
( in definitiva su tali contributi non si pagano le tasse). Rientrano nei contributi dedotti: a)
Versamento
del lavoratore b)
Versamento
del datore di lavoro c)
Quota
del TFR destinata al fondo pensione La deducibilità, solo per i redditi da lavoro dipendente, ha un
legame con il TFR; essa è pari al doppio della quota di TFR destinata ai
fondi pensione negoziali (ad esempio EUROFER). Se
un lavoratore dipendente ha anche altri redditi, la deducibilità è pari
a: 2 X TFR versato per i redditi da lavoro, più 12% per gli altri
redditi; comunque massimo 10 milioni.
Nel computo dei limiti di deducibilità (12% redd.
Complessivo o max 10.000.000) rientrano: a)
I
versamenti al fondo pensione negoziale, es. EUROFER, (contributi a carico
dell’azienda più contributi a carico del lavoratore) b)
I
versamenti per la previdenza individuale del lavoratore c)
I
versamenti per la previdenza del familiare fiscalmente a carico nota: nel
caso c) la deduzione spetta, innanzitutto, al soggetto fiscalmente a
carico ( senza l’applicazione del limite percentuale, ma solo di quello
dei 10.000.000) e, una volta esaurito il reddito di tale soggetto,
l’ulteriore deduzione spetta a colui cui questi è a carico nei limiti
sempre del 12% del reddito con un max di 10.000.000. Per i titolari di reddito da lavoro dipendente,
la deducibilità dei contributi relativi al familiare fiscalmente a
carico, non è rapportato al doppio della quota del TFR destinata al fondo
pensione. LA TASSAZIONE
DELLA PENSIONE COMPLEMENTARE RENDITA: ai fini della tassazione la pensione complementare si
scompone in due parti: a)
quota di pensione derivante dai CONTRIBUTI DEDOTTI
e dal TFR b)
quota di pensione derivante da INTERESSI (quelli che si matureranno
nel fondo tassati all’11%) e CONTRIBUTI NON DEDOTTI (versamenti
volontari al fondo pensioni eccedenti i limiti della deducibilità
massima; tali somme, di conseguenza, saranno tassate prime di essere
investite nel fondo pensione) La
quota di cui al punto a) sarà tassata ad ALIQUOTA IRPEF PROGRESSIVA e si
cumulerà con altri redditi (pensione INPS, redditi da immobili ecc.) La
quota di cui al punto b) sarà esente da IRPEF. CAPITALE: al
momento del pensionamento la prestazione può essere riscossa sotto forma
di CAPITALE nella misura massima del 50% di quanto accantonato. Se
la rendita è inferiore al 50% ,(lo Statuto di EUROFER parla di 100%)
dell’assegno sociale annuo ( per l’anno 2000=£4.183.400), si può
riscuotere tutto il capitale. TASSAZIONE DEL CAPITALE Se la quota che si riscuote è inferiore a 1/3 del capitale accantonato: a)
I
CONTRIBUTI DEDOTTI e la quota del TFR destinata al Fondo Pensione saranno
assoggettati a TASSAZIONE SEPARATA (aliquota IRPEF media del quinquennio
precedente) b)
I
CONTRIBUTI NON DEDOTTI e gli INTERESSI saranno esenti da IRPEF. Se la quota che
si riscuote è superiore a 1/3 del capitale accantonato: a)
I CONTRIBUTI DEDOTTI, la quota del TFR e gli INTERESSI saranno
assoggettati a TASSAZIONE SEPARATA. b)
I CONTRIBUTI DEDOTTI esenti di da IRPEF Osservazione: se il lavoratore vorrà chiedere il 50% (>di 1/3) della Pensione
Complementare si vedrà “RITASSATI” gli “INTERESSI” che, come
sopra evidenziato, sono già annualmente assoggettati ad una aliquota
dell’11%. TASSAZIONE
DELLE ANTICIPAZIONI Dopo 8 anni di contribuzione al Fondo Pensione, si
potrà chiedere una anticipazione per spese sanitarie, acquisto della 1a
casa di abitazione ecc. L’anticipazione relativa ai CONTRIBUTI DEDOTTI,
alla quota del TFR, agli INTERESSI e ai CONTRIBUTI NON DEDOTTI, sarà
assoggettata a TASSAZIONE SEPARATA salvo conguaglio al momento del
pensionamento. L’eventuale reintegro dell’anticipazione avverrà
con il versamento di contributi volontari non deducibili e, quindi, non
soggetti a tassazione in fase
di erogazione di prestazioni successive. TASSAZIONE DEL
CAPITALE IN CASO DI DECESSO Il capitale maturato dall’associato al momento del
decesso sarà sottoposto a tassazione separata e riscattato dai
beneficiari indicati dalla legge (coniuge, figli o genitori se conviventi,
o erede indicato in assenza di eredi diretti ). Il
capitale non grava sul reddito dei beneficiari. TASSAZIONE DEL
RISCATTO A SEGUITO DELLA PERDITA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE AL FONDO
PENSIONE a)
I
CONTRIBUTI DEDOTTI e la quota del TFR destinata al Fondo Pensione saranno
assoggettati a TASSAZIONE PROGRESSIVA ( con applicazione dell’aliquota
marginale IRPEF). b)
Gli
INTERESSI e i CONTRIBUTI NON DEDOTTI saranno esenti da IRPEF. TASSAZIONE DEL
TFR Al TFR, ai fini della tassazione, fino al 31/12/2000
si applica una riduzione (franchigia) di £ 600.000 per ogni anno di
lavoro ( le tasse si applicano su: accantonamento lordo TFR meno 600.000
lire per ogni anno di lavoro). Con il D.Lgs. 47/2000, in vigore dall’1/1/2001,
tale riduzione è stata definitivamente abolita. Per ammortizzare nel breve periodo l’effetto di
tale abolizione, è prevista una detrazione annua di £ 120.000 da
applicare alle imposte relative ai TFR percepiti a seguito di cessazione
dei rapporti di lavoro intervenuti nel periodo tra il 1/1/2001 e fino alla
data di entrata in vigore della riforma del TFR, e comunque non oltre il
31/12/2005. REGIME
TRIBUTARIO DEI FONDI PENSIONE Il Fondo Pensione “EUROFER” è soggetto ad una
tassazione annuale del risultato netto maturato con un’imposta
sostitutiva nella misura dell’11%. Le eventuali perdite sono
disciplinate tenendo conto dei fini comunque solidaristici dei Fondi
Pensione (analogo ragionamento non può essere fatto per la previdenza
individuale); conseguentemente, il risultato negativo è computato in
diminuzione dei risultati positivi dei successivi esercizi, senza limiti
temporali. CONSIDERAZIONI
FINALI E CRITICITA’ DI EUROFER Al momento la situazione complessiva del Fondo
EUROFER denota innanzitutto una palese mancanza di informazione e una
disorganizzazione da parte aziendale. Questo può essere giustificato dal fatto che
l’azienda non ha interesse a favorire le adesioni dei lavoratori al
Fondo, visto che per essi sarà costretta a versare annualmente il
contributo (1%), che in termini economici rappresenta circa la cifra che
risparmia per ogni macchinista per il mancato accantonamento delle quote
di TFR relativo agli importi dell’assegno personale pensionabile (art.
82 CCNL) e del premio di risultato annuale (vedi art. 118 comma 9 CCNL). Da parte delle fonti istitutive sindacali si
evidenzia una certa tendenza a favorire, in questa prima fase, la raccolta
delle adesioni tra quei lavoratori che possono dare maggiore garanzia nel
momento in cui si andrà alle elezione della Assemblea dei Delegati, ciò
con il chiaro scopo di garantirsi la sicura e massiccia presenza dei
propri rappresentanti. Da una analisi dello Statuto e della scheda
informativa di EUROFER emergono alcuni punti sui quali si rende necessario
l’impegno dell’OR.S.A. per un chiarimento con le fonti istitutive, al
fine di sollecitare una proposta di modifica statutaria, a garanzia della
piena trasparenza e funzionalità del Fondo: 1)
La scelta di elevare a 10 anni il limite di adesione per accedere alle
prestazioni pensionistiche del Fondo, invece dei 5 anni minimi previsti
dall’Art. 7 del D.Lgs. 124/93, risulta, con l’entrata in vigore del
D.Lgs. 47/2000, fiscalmente penalizzante per parecchi lavoratori. Infatti,
in questo caso, il riscatto della posizione individuale del lavoratore,
oltre a fare cumulo con gli altri redditi, sarebbe sottoposta alla
applicazione della aliquota marginale invece di quella separata. 2)
Il fatto che nello Statuto e nella scheda informativa non sia espressamente
prevista la reversibilità della rendita pensionabile, necessita che
questa condizione venga espressamente prevista nella convenzione che verrà
stipulata con l’Assicurazione. 3)
La quota associativa annua non è quantificata né risulta indicata,
eventualmente, nel suo limite massimo, così come fatto dagli altri Fondi
(COMETA - FONCHIM), e previsto dal D.M. 211/97. Considerando che la quota associative del Fondo COMETA è
determinata nella percentuale massima del 0.09% della retribuzione
tabellare di primo livello (poco più di 30.000 lire annue) la quota
associativa di EUROFER può essere notevolmente ridotta rispetto ad essa.
Questa considerazione nasce dal fatto che la quota associativa di EUROFER,
a differenza di quella di COMETA, va a coprire solo le spese delle attività
degli organi statutari e la gestione amministrativa e delle posizioni
individuali. Tutte le altre
spese sono DA STATUTO a carico dell’azienda o gravano sulle risorse
affidate in gestione. Un altro punto importante sul quale bisogna
impegnarsi è la modifica della norma statutaria (Art. 24) che prevede che
la quota associativa annua è stabilita dal Consiglio di Amministrazione,
mentre sarebbe opportuno che la quota in questione venisse deliberata
dall’Assembnlea dei Delegati su proposta del Consiglio di
amministrazione, così come del resto è previsto dagli altri fondi (vedi
COMETA). Questa modifica appare necessaria al fine di
svincolare la determinazione della quota associativa da valutazioni
prettamente tecniche (quali sono quelle del CdA) e trasferirla ad un
organo deliberante, di natura elettiva, che possa assumersi la
responsabilità e rispondere dell’operato direttamente ai lavoratori
associati. Tutto ciò tenendo presente che, a parità di capacità
di gestione delle risorse finanziarie e di redditività, l’ammontare
delle prestazioni dipende dall’incidenza dalle spese di gestione e di
amministrazione dei fondi. VALUTAZIONE
FINALE In definitiva
l’OR.S.A. , nell’attuale quadro politico-sociale ,considera necessaria
l’istituzione del Fondo Pensione Complementare EUROFER, e invita le
strutture Compartimentali ad organizzarsi in modo da poter dare
informazioni corrette al personale, raccogliendo le adesioni dei
lavoratori che, consapevolmente, decidono di associarsi al Fondo. In
considerazione dell’importanza che la previdenza complementare è
destinata ad assumere nel futuro, ed in riferimento alla delicata fase di
avvio del fondo Eurofer, si ritiene necessario proporre nelle assemblee e
nelle riunione degli organi periferici le caratteristiche del Fondo. Il Ferroviere
Autonomo
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