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Settore ferrovie FISAFS - COMU - UCS - SAPEC- SAPENTOR.S.A. Organizzazione Sindacati Autonomi e di Base
LEGGE 15 giugno 1990, n.146 (aggiornata con la legge 11 aprile 2000 n. 83)
LEGGE
15 giugno 1990, n.146 (aggiornata con la legge 11 aprile 2000 n. 83) Norme
sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e
sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati.
Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge . Titolo
I 1. Ai fini della presente legge sono considerati
servizi pubblici essenziali,indipendentemente dalla natura giuridica del
rapporto di lavoro, anche se svolti in regime di concessione o mediante
convenzione, quelli volti a garantire il godimento dei diritti della
persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà
ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all'assistenza e
previdenza sociale, all'istruzione e dalla libertà di comunicazione. Art. 2 Nell'ambito dei servizi pubblici essenziali indicati
nell'art. 1 il diritto di sciopero è esercitato nel rispetto di misure
dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili per
garantire le finalità di cui al comma 2 dell'art. 1, con un preavviso
minimo non inferiore a quello previsto nel comma 5 del presente articolo. I
soggetti che proclamano lo sciopero hanno l’obbligo di comunicare per
iscritto, nel termine di preavviso, la durata e le modalità di
attuazione, nonché le motivazioni, dell’astensione collettiva dal
lavoro. La comunicazione deve essere data sia alle amministrazioni o
imprese che erogano il servizio, sia all’apposito ufficio costituito
presso l’autorità competente ad adottare l’ordinanza di cui
all’articolo 8, che ne cura la immediata trasmissione alla Commissione
di garanzia di cui all’articolo 12 2. Le amministrazioni e le imprese erogatrici dei
servizi, nel rispetto del diritto di sciopero e delle finalità indicate
dal secondo comma dell'art. 1, ed in relazione alla natura del servizio ed
alle esigenze della sicurezza, nonché
alla salvaguardia dell’integrità degli impianti concordano,
nei contratti collettivi o negli accordi di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, nonché nei regolamenti di servizio, da emanare in base
agli accordi con le rappresentanze del personale di cui all’articolo 47
del medesimo decreto legislativo n. 29 del 1993, le
prestazioni indispensabili che sono tenute ad assicurare, nell'ambito dei
servizi di cui all'art. 1,le modalità e le procedure di erogazione e le
altre misure dirette a consentire gli adempimenti di cui al primo comma
del presente articolo.Tali misure possono disporre l'astensione dallo
sciopero di quote strettamente necessarie di lavoratori tenuti alle
prestazioni ed indicare, in tal caso,le modalità per l'individuazione dei
lavoratori interessati, ovvero possono disporre forme di erogazione
periodica,
e devono altresì indicare intervalli minimi da osservare tra
l’effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del successivo,
quando ciò sia necessario ad evitare che, per effetto di scioperi
proclamati in successione da soggetti sindacali diversi e che incidono
sullo stesso servizio finale o sullo stesso bacino di utenza, sia
oggettivamente compromessa la continuità dei servizi pubblici di cui
all’articolo 1. Nei predetti contratti o accordi collettivi devono
essere in ogni caso previste procedure di raffreddamento e di
conciliazione, obbligatorie per entrambe le parti, da esperire prima della
proclamazione dello sciopero ai sensi del comma 1. Se non intendono
adottare le procedure previste da accordi o contratti collettivi, le parti
possono richiedere che il tentativo preventivo di conciliazione si svolga:
se lo sciopero ha rilievo locale, presso la prefettura, o presso il comune
nel caso di scioperi nei servizi pubblici di competenza dello stesso e
salvo il caso in cui l’amministrazione comunale sia parte; se lo
sciopero ha rilievo nazionale, presso la competente struttura del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Qualora le prestazioni
indispensabili e le altre misure di cui al presente articolo non siano
previste dai contratti o accordi collettivi o dai codici di
autoregolamentazione, o se previste non siano valutate idonee, la
Commissione di garanzia adotta, nelle forme di cui all’articolo 13,
comma 1, lettera a), la provvisoria regolamentazione compatibile con le
finalità del comma 3. Le amministrazioni e le imprese
erogatrici di servizi di trasporto sono tenute a comunicare agli utenti,
contestualmente alla pubblicazione degli orari dei servizi
ordinari,l'elenco dei servizi che saranno garantiti comunque in caso di
sciopero e i relativi orari come risultano definiti dagli accordi del
presente comma. Art.
2-bis. 1.
L’astensione collettiva dalle prestazioni, a fini di protesta o
di rivendicazione di categoria, da parte di lavoratori autonomi,
professionisti o piccoli imprenditori, che incida sulla funzionalità dei
servizi pubblici di cui all’articolo 1, è esercitata nel rispetto di
misure dirette a consentire l’erogazione delle prestazioni
indispensabili di cui al medesimo articolo. A tale fine la Commissione di
garanzia di cui all’articolo 12 promuove l’adozione, da parte delle
associazioni o degli organismi di rappresentanza delle categorie
interessate, di codici di autoregolamentazione che realizzino, in caso di
astensione collettiva, il contemperamento con i diritti della persona
costituzionalmente tutelati di cui all’articolo 1. Se tali codici
mancano o non sono valutati idonei a garantire le finalità di cui al
comma 2 dell’articolo 1, la Commissione di garanzia, sentite le parti
interessate nelle forme previste dall’articolo 13, comma 1, lettera a),
delibera la provvisoria regolamentazione. I codici di autoregolamentazione
devono in ogni caso prevedere un termine di preavviso non inferiore a
quello indicato al comma 5 dell’articolo 2, l’indicazione della durata
e delle motivazioni dell’astensione collettiva, ed assicurare in ogni
caso un livello di prestazioni compatibile con le finalità di cui al
comma 2 dell’articolo 1. In caso di violazione dei codici di
autoregolamentazione, fermo restando quanto previsto dal comma 3
dell’articolo 2, la Commissione di garanzia valuta i comportamenti e
adotta le sanzioni di cui all’articolo 4 2. Decorsi sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, qualora i codici di autoregolamentazione
di cui all’articolo 2-bis della legge 12 giugno 1990, n. 146,
introdotto dal comma 1 del presente articolo, non siano ancora stati
adottati, la Commissione di garanzia, sentite le parti interessate nelle
forme previste dall’articolo 13, comma 1, lettera a), della predetta
legge n. 146 del 1990, come sostituito dall’articolo 10, comma 1,
della presente legge, delibera la provvisoria regolamentazione.
1. Quando lo sciopero riguardi i servizi di trasporto
da e per le isole,le imprese erogatrici dei servizi sono tenute a
garantire, d'intesa con le organizzazioni sindacali e in osservanza di
quanto previsto al secondo comma dell'art. 2, le prestazioni
indispensabili per la circolazione delle persone nel territorio nazionale
e per il rifornimento delle merci necessarie per l'approvvigionamento
delle popolazioni, nonché per la continuità delle attività produttive
nei servizi pubblici essenziali relativamente alle prestazioni
indispensabili di cui all'art. 2, dandone comunicazione agli utenti con le
modalità di cui al sesto comma dell'art. 2. Art. 4
1. I lavoratori che si astengono dal lavoro in
violazione delle disposizioni dei commi 1e 3 dell'art. 2 o che, richiesti
dell'effettuazione delle prestazioni di cui al secondo comma del medesimo
articolo, non prestino la propria consueta attività, sono soggetti a
sanzioni disciplinari proporzionate alla gravità dell'infrazione, con
esclusione delle misure estintive del rapporto o di quelle che comportino
mutamenti definitivi dello stesso. In caso di sanzioni disciplinari di
carattere pecuniario,il relativo importo è versato dal datore di lavoro
all' Istituto nazionale della previdenza sociale, gestione
dell'assicurazione obbligatoria, per la disoccupazione
involontaria. 3.(abrogato)
4-bis.
Qualora le sanzioni previste ai commi 2 e 4 non risultino applicabili,
perchè le organizzazioni sindacali che hanno promosso lo sciopero o vi
hanno aderito non fruiscono dei benefìci di ordine patrimoniale di cui al
comma 2 o non partecipano alle trattative, la Commissione di garanzia
delibera in via sostitutiva una sanzione amministrativa pecuniaria a
carico di coloro che rispondono legalmente per l’organizzazione
sindacale responsabile, tenuto conto della consistenza associativa, della
gravità della violazione e della eventuale recidiva, nonchè della gravità
degli effetti dello sciopero sul servizio pubblico, da un minimo di lire
5.000.000 ad un massimo di lire 50.000.000. La sanzione viene applicata
con ordinanza-ingiunzione della direzione provinciale del lavoro-sezione
ispettorato del lavoro. 4-ter.
Le sanzioni di cui al presente articolo sono raddoppiate nel massimo se
l’astensione collettiva viene effettuata nonostante la delibera di
invito della Commissione di garanzia emanata ai sensi dell’articolo 13,
comma 1, lettere c), d), e) ed h). 4-quater.
Su richiesta delle parti interessate, delle associazioni degli utenti
rappresentative ai sensi della legge 30 luglio 1998, n. 281, delle
autorità nazionali o locali che vi abbiano interesse o di propria
iniziativa, la Commissione di garanzia apre il procedimento di valutazione
del comportamento delle organizzazioni sindacali che proclamano lo
sciopero o vi aderiscono, o delle amministrazioni e delle imprese
interessate, ovvero delle associazioni o organismi di rappresentanza dei
lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, nei casi di
astensione collettiva di cui agli articoli 2 e 2-bis. L’apertura del
procedimento viene notificata alle parti, che hanno trenta giorni per
presentare osservazioni e per chiedere di essere sentite. Decorso tale
termine e comunque non oltre sessanta giorni dall’apertura del
procedimento, la Commissione formula la propria valutazione e, se valuta
negativamente il comportamento, tenuto conto anche delle cause di
insorgenza del conflitto, delibera le sanzioni ai sensi del presente
articolo, indicando il termine entro il quale la delibera deve essere
eseguita con avvertenza che dell’avvenuta esecuzione deve essere data
comunicazione alla Commissione di garanzia nei trenta giorni successivi,
cura la notifica della delibera alle parti interessate e, ove necessario,
la trasmette alla direzione provinciale del lavoro-sezione ispettorato del
lavoro competente. 4-quinquies.
L’INPS trasmette trimestralmente alla Commissione di garanzia i dati
conoscitivi sulla devoluzione dei contributi sindacali per gli effetti di
cui al comma 2. 4-sexies.
I dirigenti responsabili delle amministrazioni pubbliche ed i legali
rappresentanti degli enti e delle imprese che nel termine indicato per
l’esecuzione della delibera della Commissione di garanzia non applichino
le sanzioni di cui al presente articolo, ovvero che non forniscano nei
successivi trenta giorni le informazioni di cui all’articolo 2, comma 6,
sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 400.000 a
lire 1.000.000 per ogni giorno di ritardo ingiustificato. La sanzione
amministrativa pecuniaria viene deliberata dalla Commissione di garanzia
tenuto conto della gravità della violazione e della eventuale recidiva,
ed applicata con ordinanza-ingiunzione della direzione provinciale del
lavoro-sezione ispettorato del lavoro, competente per territorio.
1. Le amministrazioni o le imprese erogatrici di
servizi di cui all'art.1 sono tenute a rendere pubblico tempestivamente il
numero dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata dello
stesso e la misura delle trattenute effettuate secondo la disciplina
vigente.
(Abrogato)
1.
La disciplina di cui all'art. 28 della legge 20 maggio 1970, n.
300,si applica anche in caso di violazione di clausole concernenti i
diritti e l'attività del sindacato contenute negli accordi di
cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni
, e nei contratti collettivi di lavoro, che disciplinano il
rapporto di lavoro nei servizi di cui alla presente legge. Art.
7-bis 1. Le associazioni degli utenti riconosciute ai fini della
legge 30 luglio 1998, n. 281, sono legittimate ad agire in giudizio
ai sensi dell’articolo 3 della citata legge, in deroga alla procedura di
conciliazione di cui al comma 3 dello stesso articolo, anche al solo fine
di ottenere la pubblicazione, a spese del responsabile, della sentenza che
accerta la violazione dei diritti degli utenti, limitatamente ai casi
seguenti: a.
nei confronti delle organizzazioni sindacali responsabili,
quando lo sciopero sia stato revocato dopo la comunicazione all’utenza
al di fuori dei casi di cui all’articolo 2, comma 6, e quando venga
effettuato nonostante la delibera di invito della Commissione di garanzia
di differirlo ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettere c), d), e) ed
h), e da ciò consegua un pregiudizio al diritto degli utenti di usufruire
con certezza dei servizi pubblici; b.
nei confronti
delle amministrazioni, degli enti o delle imprese che erogano i servizi di
cui all’articolo 1, qualora non vengano fornite adeguate informazioni
agli utenti ai sensi dell’articolo 2, comma 6, e da ciò consegua un
pregiudizio al diritto degli utenti di usufruire dei servizi pubblici
secondo standard di qualità e di efficienza. Art.
8. 1. Quando sussista il fondato pericolo di
un pregiudizio grave e imminente ai diritti della persona
costituzionalmente tutelati di cui all’articolo 1, comma 1, che potrebbe
essere cagionato dall’interruzione o dalla alterazione del funzionamento
dei servizi pubblici di cui all’articolo 1, conseguente all’esercizio
dello sciopero o a forme di astensione collettiva di lavoratori autonomi,
professionisti o piccoli imprenditori, su segnalazione della Commissione
di garanzia ovvero, nei casi di necessità e urgenza, di propria
iniziativa, informando previamente la Commissione di garanzia, il
Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato, se il
conflitto ha rilevanza nazionale o interregionale, ovvero, negli altri
casi, il prefetto o il corrispondente organo nelle regioni a statuto
speciale, informati i presidenti delle regioni o delle province autonome
di Trento e di Bolzano, invitano le parti a desistere dai comportamenti
che determinano la situazione di pericolo, esperiscono un tentativo di
conciliazione, da esaurire nel più breve tempo possibile, e se il
tentativo non riesce, adottano con ordinanza le misure necessarie a
prevenire il pregiudizio ai diritti della persona costituzionalmente
tutelati di cui all’articolo 1, comma 1. 2. L’ordinanza
può disporre il differimento dell’astensione collettiva ad altra data,
anche unificando astensioni collettive già proclamate, la riduzione della
sua durata ovvero prescrivere l’osservanza da parte dei soggetti che la
proclamano, dei singoli che vi aderiscono e delle amministrazioni o
imprese che erogano il servizio, di misure idonee ad assicurare livelli di
funzionamento del servizio pubblico compatibili con la salvaguardia dei
diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui all’articolo 1,
comma 1. Qualora la Commissione di garanzia, nella sua segnalazione o
successivamente, abbia formulato una proposta in ordine alle misure da
adottare con l’ordinanza al fine di evitare il pregiudizio ai predetti
diritti, l’autorità competente ne tiene conto. L’ordinanza è
adottata non meno di quarantotto ore prima dell’inizio dell’astensione
collettiva, salvo che sia ancora in corso il tentativo di conciliazione o
vi siano ragioni di urgenza, e deve specificare il periodo di tempo
durante il quale i provvedimenti dovranno essere osservati dalle parti. 4. Dei
provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo, il Presidente del
Consiglio dei ministri dà comunicazione alle Camere. Art.
9 1. L'inosservanza da parte dei prestatori di lavoro
subordinato o autonomo delle disposizioni contenute nell'ordinanza di cui
all'art. 8 è assoggettata alla sanzione amministrativa pecuniaria per
ogni giorno di mancata ottemperanza,determinabile, con riguardo alla
gravità dell'infrazione ed alle condizioni economiche dell'agente, da un
minimo di lire 100.000 ad un massimo
di
lire 400.000. Art. 10 1. I soggetti che promuovono lo sciopero, le
amministrazioni, le imprese ed i singoli prestatori di lavoro destinatari
del provvedimento, che ne abbiano interesse, possono proporre ricorso
contro l'ordinanza prevista dall'art. 8, secondo comma, nel termine di
sette giorni dal giorno successivo a quello della sua affissione nei
luoghi di lavoro davanti al Tribunale amministrativo regionale competente.
La proposizione del ricorso non sospende l'immediata
esecutività dell'ordinanza. Art. 11 1.
Sono abrogati gli artt. 330 e 333 del codice penale. TITOLO
II 1.
È istituita una Commissione di garanzia dell'attuazione della
legge, al fine di valutare l'idoneità delle misure volte ad assicurare il
contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero con il godimento
dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, di cui al primo
comma dell'art.1. 2.
La Commissione è composta da nove membri, scelti, su designazione
dei presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica,tra
esperti in materia di diritto costituzionale, di diritto del lavoro e di
relazioni industriali e nominati con decreto del presidente della
Repubblica;essa può avvalersi della consulenza di esperti di
organizzazione dei servizi pubblici essenziali interessati dal conflitto
nonché di esperti che si siano particolarmente distinti nella tutela
degli utenti. La Commissione si avvale di
personale, anche con qualifica dirigenziale, delle amministrazioni
pubbliche in posizione di comando o fuori ruolo, adottando a tale fine i
relativi provvedimenti. Per i dipendenti pubblici si applica la
disposizione di cui all’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio
1997, n. 127. La Commissione individua, con propria deliberazione, i
contingenti di personale di cui avvalersi nel limite massimo di trenta
unità. Il personale in servizio presso la Commissione in posizione di
comando o fuori ruolo conserva lo stato giuridico e il trattamento
economico fondamentale delle amministrazioni di provenienza, a carico di
queste ultime. Allo stesso personale spettano un’indennità nella misura
prevista per il personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei
ministri, nonché gli altri trattamenti economici accessori previsti dai
contratti collettivi nazionali di lavoro. I trattamenti accessori gravano
sul fondo di cui al comma 5. All’onere
derivante dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente
articolo, pari a lire 108 milioni per il 2000 ed a lire 423 milioni annue
a decorrere dal 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell’ambito dell’unità revisionale di base di
parte corrente <Fondo speciale>
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l’anno 2000, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro
del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 3.
La Commissione elegge nel suo seno il presidente; è nominata per
un triennio e i suoi membri possono essere confermati una sola volta. 4.
La Commissione stabilisce le modalità del proprio funzionamento.
Acquisisce, anche mediante audizioni, dati e informazioni dalle
pubbliche amministrazioni, dalle organizzazioni sindacali e dalle imprese,
nonché dalle associazioni degli utenti dei servizi pubblici essenziali.
Può avvalersi, altresì, delle attività del Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro (Cnel), nonché di quelle degli Osservatori del
mercato del lavoro e dell'Osservatorio sul pubblico impiego. 5.
Le spese per il funzionamento della commissione sono poste a carico
dello stato di previsione della spesa della presidenza del consiglio dei
Ministri. 6.
All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a
lire 2.300 milioni per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del
bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione
del ministero del Tesoro per l'anno 1990 all'uopo utilizzando
l'accantonamento <<Norme dirette a garantire il funzionamento dei
servizi pubblici essenziali, nell'ambito della tutela del diritto di
sciopero e istituzione della commissione perle relazioni sindacali nei
servizi pubblici>>. Il ministro del Tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Art.
13. - 1. La Commissione: a) valuta,
anche di propria iniziativa, sentite le organizzazioni dei consumatori e
degli utenti riconosciute ai fini dell’elenco di cui alla legge 30
luglio 1998, n. 281, che siano interessate ed operanti nel territorio
di cui trattasi, le quali possono esprimere il loro parere entro il
termine stabilito dalla Commissione medesima, l’idoneità delle
prestazioni indispensabili, delle procedure di raffreddamento e
conciliazione e delle altre misure individuate ai sensi del comma 2
dell’articolo 2 a garantire il contemperamento dell’esercizio del
diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona
costituzionalmente tutelati, di cui al comma 1 dell’articolo 1, e
qualora non le giudichi idonee sulla base di specifica motivazione,
sottopone alle parti una proposta sull’insieme delle prestazioni,
procedure e misure da considerare indispensabili. Le parti devono
pronunciarsi sulla proposta della Commissione entro quindici giorni dalla
notifica. Se non si pronunciano, la Commissione, dopo avere verificato, in
seguito ad apposite audizioni da svolgere entro il termine di venti
giorni, l’indisponibilità delle parti a raggiungere un accordo, adotta
con propria delibera la provvisoria regolamentazione delle prestazioni
indispensabili, delle procedure di raffreddamento e di conciliazione e
delle altre misure di contemperamento, comunicandola alle parti
interessate, che sono tenute ad osservarla agli effetti dell’articolo 2,
comma 3, fino al raggiungimento di un accordo valutato idoneo. Nello
stesso modo la Commissione valuta i codici di autoregolamentazione di cui
all’articolo 2-bis, e provvede nel caso in cui manchino o non siano
idonei ai sensi della presente lettera. La Commissione, al fine della
provvisoria regolamentazione di cui alla presente lettera, deve tenere
conto delle previsioni degli atti di autoregolamentazione vigenti in
settori analoghi o similari nonchè degli accordi sottoscritti nello
stesso settore dalle organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale. Nella provvisoria regolamentazione,
le prestazioni indispensabili devono essere individuate in modo da non
compromettere, per la durata della regolamentazione stessa, le esigenze
fondamentali di cui all’articolo 1; salvo casi particolari, devono
essere contenute in misura non eccedente mediamente il 50 per cento delle
prestazioni normalmente erogate e riguardare quote strettamente necessarie
di personale non superiori mediamente ad un terzo del personale
normalmente utilizzato per la piena erogazione del servizio nel tempo
interessato dallo sciopero, tenuto conto delle condizioni tecniche e della
sicurezza. Si deve comunque tenere conto dell’utilizzabilità di servizi
alternativi o forniti da imprese concorrenti. Quando, per le finalità di
cui all’articolo 1, è necessario assicurare fasce orarie di erogazione
dei servizi, questi ultimi devono essere garantiti nella misura di quelli
normalmente offerti e pertanto non rientrano nella predetta percentuale
del 50 per cento. Eventuali deroghe da parte della Commissione, per casi
particolari, devono essere adeguatamente motivate con specifico riguardo
alla necessità di garantire livelli di funzionamento e di sicurezza
strettamente occorrenti all’erogazione dei servizi, in modo da non
compromettere le esigenze fondamentali di cui all’articolo 1. I medesimi
criteri previsti per la individuazione delle prestazioni indispensabili ai
fini della provvisoria regolamentazione costituiscono parametri di
riferimento per la valutazione, da parte della Commissione, dell’idoneità
degli atti negoziali e di autoregolamentazione. Le delibere adottate dalla
Commissione ai sensi della presente lettera sono immediatamente trasmesse
ai Presidenti delle Camere; b)
esprime il proprio giudizio sulle questioni interpretative o
applicative dei contenuti degli accordi o codici di autoregolamentazione
di cui al comma 2 dell’articolo 2 e all’articolo 2-bis per la parte di
propria competenza su richiesta congiunta delle parti o di propria
iniziativa. Su richiesta congiunta delle parti interessate, la Commissione
può inoltre emanare un lodo sul merito della controversia. Nel caso in
cui il servizio sia svolto con il concorso di una pluralità di
amministrazioni ed imprese la Commissione può convocare le
amministrazioni e le imprese interessate, incluse quelle che erogano
servizi strumentali, accessori o collaterali, e le rispettive
organizzazioni sindacali, e formulare alle parti interessate una proposta
intesa a rendere omogenei i regolamenti di cui al comma 2 dell’articolo
2, tenuto conto delle esigenze del servizio nella sua globalità; c) ricevuta la comunicazione di cui
all’articolo 2, comma 1, può assumere informazioni o convocare le parti
in apposite audizioni, per verificare se sono stati esperiti i tentativi
di conciliazione e se vi sono le condizioni per una composizione della
controversia, e nel caso di conflitti di particolare rilievo nazionale può
invitare, con apposita delibera, i soggetti che hanno proclamato lo
sciopero a differire la data dell’astensione dal lavoro per il tempo
necessario a consentire un ulteriore tentativo di mediazione; e) rileva l’eventuale concomitanza tra
interruzioni o riduzioni di servizi pubblici alternativi, che interessano
il medesimo bacino di utenza, per effetto di astensioni collettive
proclamate da soggetti sindacali diversi e può invitare i soggetti la cui
proclamazione sia stata comunicata successivamente in ordine di tempo a
differire l’astensione collettiva ad altra data; f) segnala all’autorità competente le
situazioni nelle quali dallo sciopero o astensione collettiva può
derivare un imminente e fondato pericolo di pregiudizio ai diritti della
persona costituzionalmente tutelati di cui all’articolo 1, comma 1, e
formula proposte in ordine alle misure da adottare con l’ordinanza di
cui all’articolo 8 per prevenire il predetto pregiudizio; g) assume informazioni dalle
amministrazioni e dalle imprese erogatrici di servizi di cui
all’articolo 1, che sono tenute a fornirle nel termine loro indicato,
circa l’applicazione delle delibere sulle sanzioni ai sensi
dell’articolo 4, circa gli scioperi proclamati ed effettuati, le
revoche, le sospensioni e i rinvii di scioperi proclamati; nei casi di
conflitto di particolare rilievo nazionale, può acquisire dalle medesime
amministrazioni e imprese, e dalle altre parti interessate, i termini
economici e normativi della controversia e sentire le parti interessate,
per accertare le cause di insorgenza dei conflitti, ai sensi
dell’articolo 2, comma 6, e gli aspetti che riguardano l’interesse
degli utenti; può acquisire dall’INPS, che deve fornirli entro trenta
giorni dalla richiesta, dati analitici relativamente alla devoluzione dei
contributi sindacali per effetto dell’applicazione delle sanzioni
previste dall’articolo 4; h) se rileva comportamenti delle
amministrazioni o imprese che erogano i servizi di cui all’articolo 1 in
evidente violazione della presente legge o delle procedure previste da
accordi o contratti collettivi o comportamenti illegittimi che comunque
possano determinare l’insorgenza o l’aggravamento di conflitti in
corso, invita, con apposita delibera, le amministrazioni o le imprese
predette a desistere dal comportamento e ad osservare gli obblighi
derivanti dalla legge o da accordi o contratti collettivi; valuta,
con la procedura prevista dall’articolo 4, comma 4-quater, il
comportamento delle parti e se rileva eventuali inadempienze o violazioni
degli obblighi che derivano dalla presente legge, degli accordi o
contratti collettivi sulle prestazioni indispensabili, delle procedure di
raffreddamento e conciliazione e delle altre misure di contemperamento, o
dei codici di autoregolamentazione, di cui agli articoli 2, commi 1 e 2, e
2-bis, considerate anche le cause di insorgenza del conflitto, delibera le
sanzioni previste dall’articolo 4 e, per quanto disposto dal comma 1
dell’articolo 4, prescrive al datore di lavoro di applicare le sanzioni
disciplinari; l) assicura forme adeguate e tempestive
di pubblicità delle proprie delibere, con particolare riguardo alle
delibere di invito di cui alle lettere c) d), e) ed h), e può richiedere
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di comunicati contenenti gli
accordi o i codici di autoregolamentazione di ambito nazionale valutati
idonei o le eventuali provvisorie regolamentazioni da essa deliberate in
mancanza di accordi o codici idonei. Le amministrazioni e le imprese
erogatrici di servizi hanno l’obbligo di rendere note le delibere della
Commissione, nonchè gli accordi o contratti collettivi di cui
all’articolo 2, comma 2, mediante affissione in luogo accessibile a
tutti; m) riferisce ai Presidenti delle Camere,
su richiesta dei medesimi o di propria iniziativa, sugli aspetti di
propria competenza dei conflitti nazionali e locali relativi a servizi
pubblici essenziali, valutando la conformità della condotta tenuta dai
soggetti collettivi ed individuali, dalle amministrazioni e dalle imprese,
alle norme di autoregolamentazione o alle clausole sulle prestazioni
indispensabili; n) trasmette gli atti e le pronunce di propria competenza ai
Presidenti delle Camere e al Governo, che ne assicura la divulgazione
tramite i mezzi di informazione. Art.
14
1. Nell'ipotesi di dissenso tra le organizzazioni
sindacali dei lavoratori su clausole specifiche concernenti
l'individuazione o le modalità di effettuazione delle prestazioni
indispensabili di cui al secondo comma dell'art. 2, la Commissione di cui
all'art. 12, di propria iniziativa ovvero su proposta di una delle
organizzazioni sindacali che hanno preso parte alle trattative, o su
richiesta motivata dei prestatori di lavoro dipendenti
dall'amministrazione o impresa erogatrice del servizio, indìce
(può indire,)sempre che valuti idonee al fine di cui al secondo
comma dell'art. 1, le clausole o le modalità controverse oggetto della
consultazione e particolarmente rilevante il numero dei lavoratori
interessati che ne fanno richiesta, una consultazione tra i lavoratori
interessati sulle clausole cui si riferisce il dissenso, indicando le
modalità di svolgimento,ferma restando la valutazione di cui all'art. 13,
primo comma, lettera a).La consultazione si svolge entro i quindici giorni
successivi alla sua indizione,fuori dell'orario di lavoro, nei locali
dell'impresa o dell'amministrazione interessata. L'ispettorato provinciale
del lavoro competente per territorio sovrintende allo svolgimento della
consultazione e cura che essa venga svolta con modalità che assicurino la
segretezza del voto e garantiscano la possibilità di prendervi parte a
tutti gli aventi diritto. La Commissione formula, per altro, la propria
proposta sia nell'ipotesi in cui persista, dopo l'esito della
consultazione, il disaccordo tra le organizzazioni sindacali, sia nel caso
in cui valuti non adeguate le misure individuate nel contratto od accordo
eventualmente stipulato dopo la consultazione stessa. TITOLO
III 1. All'art. 11 della legge 29 marzo 1983, n. 93, il
comma quinto è sostituito dal seguente: Art. 16 1.
Le clausole di cui al secondo comma dell'art. 2 della presente legge
restano in vigore fino ad eventuale specifica disdetta comunicata almeno6
mesi prima della scadenza dei contratti collettivi o degli accordi di cui
alla legge 29 marzo 1983, n. 93. 1.
Gli accordi di cui agli artt. 6, 7, 8, 9, 10 e 12 della legge 29
marzo1983, n. 93, come modificata dalla legge 8 agosto 1985, n. 426,
possono disciplinare le modalità di elezione degli organismi
rappresentativi dei dipendenti di cui all' art. 25 della citata legge n.
93 del 1983 e le conseguenti modalità di utilizzazione dei diritti
derivanti dall'applicazione dei principi richiamati nel secondo comma
dell'art. 23 della stessa legge.) Art. 18 1. I commi ottavo e nono dell'art. 6 della legge 29
marzo 1983, n. 93,sono sostituiti dai seguenti: Art. 19 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge le parti provvedono a stipulare i contratti
collettivi e a sottoscrivere gli accordi di cui al secondo comma dell'art.
2. Art. 20 1.
Resta in ogni caso fermo, per gli aspetti ivi diversamente
disciplinati,quanto già previsto in materia dal Dpr 13 febbraio 1964, n.
185,e dalla legge 23 maggio 1980, n. 242. Resta inoltre fermo quanto
previsto dall’articolo 2 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, e dall’articolo 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142,
e successive modificazioni, nonché dalle leggi 11 luglio 1978,
n. 382, e 1deg. aprile 1981, n. 121.
Art.
20-bis. 1.
Contro le deliberazioni della Commissione di garanzia in materia di
sanzioni è ammesso ricorso al giudice del lavoro».
1. Le sanzioni
previste dagli articoli 4 e 9 della legge 12 giugno 1990, n. 146, non
si applicano alle violazioni commesse anteriormente al
31 dicembre 1999. 2. Le sanzioni comminate, anteriormente al 31 dicembre 1999, per le violazioni di cui al comma 1 sono estinte.
4. In nessun caso si fa luogo al
rimborso di somme corrisposte per il pagamento delle sanzioni. |