In ordine, le seguenti interrogazioni sulla Finanziaria e sulla Triennalità predisposte dal S.A.Pens.:

 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

 

Al Ministro del Lavoro

 

Per sapere

Premesso che:

 

costituisce giurisprudenza definitiva, in applicazione della sentenza 8/QM/2002 delle Sezioni Unite della Corte dei Conti, in ipotesi di decesso del titolare di pensione diretta liquidata antecedentemente al 31 dicembre 1994, il trattamento di reversibilità che ne consegue debba essere liquidato nel rispetto delle norme previste dall’articolo 15, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 774 indipendentemente dalla morte del dante causa

 

secondo un principio ormai consolidato, l’articolo 1, comma 41, della legge 08 agosto 1995, n. 335 non ha abrogato il richiamato comma 5, articolo 15, legge 774/1994

 

con i commi 774, 775,776 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il legislatore ha inteso dare l’interpretazione autentica circa l’attribuzione integrale o parziale della indennità integrativa speciale per tutte le pensioni di reversibilità sorte successivamente all’entrata in vigore della legge 335/1995

 

tale norma, definita interpretativa, ha invece natura innovativa e con efficacia retroattiva sussistendo pertanto fondati dubbi di legittimità costituzionale anche per quanto attiene il sostanziale recupero delle somme già liquidate in seguito a decisioni passate in cosa giudicata, violando così il principio di ragionevolezza sancito dall’articolo 3 della Costituzione

 

se non ritenga di intervenire in tempi rapidi, anche attraverso iniziative normative, al fine di impedire che le novità introdotte dalla legge 296/2006 penalizzino ulteriormente pensioni già di per se misere e che costituiscono l’unica fonte di sostentamento.

 

 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

 

Al Ministro per le Riforme e l’Innovazione nella Pubblica Amministrazione

 

Per sapere

Premesso che

 

L’articolo 7-ter del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7 , convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 ha istituito presso la Presidenza del Consiglio – ex Dipartimento della Funzione Pubblica il Fondo Speciale per il personale dipendente delle Ferrovie dello Stato, con una dotazione pari a 8 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2005 – 2007

 

durante la scorsa legislatura, l’impegno della Commissione Lavoro della Camera dei Deputati ha consentito di formulare un testo unificato delle varie proposte di legge presentate da tutti i gruppi politici

 

nella seduta del 21 aprile 2004 l’Aula di Montecitorio ha approvato, sostanzialmente alla unanimità con 426 voti favorevoli su 426 presenti e votanti, un provvedimento il cui spirito è sintetizzato nel già citato articolo 7-ter della legge 43/2005

 

a differenza della legge 43/2005 il provvedimento approvato dalla Camera dei Deputati individua le finalità ed i destinatari delle risorse in dotazione al Fondo

 

nello scorso mese di ottobre, d’intesa tra il Ministero da Lei diretto ed il Sindacato Autonomo Pensionati Or.s.a. fu definito un percorso legislativo per una chiara e sollecita definizione della anzidetta questione

 

stante l’attuale situazione di stallo, quale strumento ritenga di attuare in tempi rapidi, anche attraverso iniziative normative, al fine di consentire l’integrazione al trattamento di quiescenza del personale dipendente dalle Ferrovie dello Stato cessato dal servizio nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1981 e il 31 dicembre 1995, secondo criteri di proporzionalità e tenendo conto dei benefici economici relativi alla progressione degli stipendi nelle vigenze dei contratti triennali ivi succedutisi