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Prot. n. 159/sg/tg Roma 14/11/2005
On. Domenico Benedetti Valentini Presidente XI° Commissione Permanente Camera dei deputati
p.c. Sen. Learco Saporito Sottosegretario di Stato per la Funzione Pubblica
Oggetto: C777 ed abbinate
In riferimento all’oggetto ed in merito al testo unificato adottato come testo base dalla Commissione nella seduta del 03 novembre u.s., la Scrivente ritiene indispensabile una integrazione all’articolo 1 ed una correzione all’articolo 6. Così come enunciato nelle proposte di legge C3421 e C4301, solo il Parlamento può dare, nell’ambito delle sue esclusive prerogative, una interpretazione autentica dell’articolo 1, comma 1, lettera b) della legge 87/94. L’Opera di previdenza e assistenza ferrovieri dello Stato (ex Opafs) ha da anni cessato la propria attività ed attualmente le prestazioni previdenziali dei ferrovieri sono erogate dal Fondo Speciale per il personale dipendente dalla Ferrovie dello Stato s.p.a. presso l’Inps. Alla luce delle suddette considerazioni, il testo base andrebbe integrato e modificato nel seguente modo:
- l’articolo 1 va così integrato “ l’articolo 1, comma 1, lettera b) dalla legge 29 gennaio 1994, n. 87, si interpreta nel senso che la misura del 60 per cento dell’indennità integrativa speciale in godimento alla data della cessazione dal servizio deve essere computata per intero nella liquidazione escludendo l’applicazione dell’articolo 38 del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032.
- all’articolo 6, le parole dall’ Opera di previdenza e assistenza ferrovieri dello Stato vanno sostituite da dal Fondo Speciale per il personale dipendente dalla Ferrovie dello Stato S.p.A.
La Scrivente resta a disposizione per eventuali chiarimenti in merito.
Distinti saluti
Segretario Generale S.A.PENS. – Or.s.a. Torrente Giuseppe
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