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TRENI
COMPOSTI DA 6 VETTURE ED EFFETTUATI CON LOC. E 464
Siamo
venuti a conoscenza che in
alcuni impianti, ai Capi Treno che svolgono la funzione di secondo agente
di macchina sui treni effettuati con Loc. E464, viene richiesta
l’apertura delle porte di salita della 5^ e 6^ vettura. Questi ordini
contrastano sia con le norme contrattuali, sia con quelle di esercizio. Perché sono in contrasto con le NORME
CONTRATTUALI ? Per
determinare la squadra minima di scorta è confermata ed in vigore la
tabella C contenuta nella circolare P.R.I.E.03/3.1 (90) 1347 del
21.07.1990. Quest’ultima per quanto attiene i treni ove il Capo Treno
svolge funzione di 2° agente di macchina, richiama la circolare P.SO/R.
03/4.9 P.SO/E. 03.1/ EB del 16 maggio 1988
che prevede una composizione massima di 4 veicoli. Pertanto
è pacifico che essendo confermata la validità della tabella C vengono
automaticamente riconfermate tutte le disposizione a cui quest’ultima fa
riferimento. Perché
sono in contrasto con le NORME DI ESERCIZIO ? La
disposizione n° 35 di RFI prevede che il Capo Treno può espletare le
incombenze di sua spettanza ( controlleria, assistenza alla clientela,
ecc.) allontanandosi dalla cabina di guida fino al 4° elemento. La
stessa disposizione n° 35 di RFI prevede che l’agente di
accompagnamento ai treni (CT) deve essere previsto per la scorta di tutti
i treni con servizio viaggiatori. L’
Istruzione Personale Scorta Treni prevede che il Personale Viaggiante è
incaricato sui treni della sicurezza ( art.1 ), delle attività connesse
al servizio viaggiatori, dell’assistenza alla clientela (art.33), delle
incombenze previste dall’art.36, di assicurare la normale assistenza per
TUTTI i clienti (art.37), della sorveglianza sul servizio viaggiatori (art.39). E’
palese la forte contraddizione presente
con la disposizione n°35 di RFI che vieta la circolazione di treni
viaggiatori che non prevedono il personale di accompagnamento (C.T.) e che
non permette, per ovvi motivi di sicurezza, al personale di superare la 4^
vettura. E’
chiaro che, in presenza di anormalità sulla 5^ e 6^ vettura, queste
andrebbero a ricadere sul
Capo Treno. Inoltre
le norme emanate da RFI per
la circolazione delle locomotive E464 ordinano al P.d.M. la chiusura della
porta AT che, in caso di treno trainato, non permette ai viaggiatori di
comunicare con il Capo Treno interrompendo la intercomunicabilità di
tutti gli elementi. Pertanto,
di fatto, esiste una inconciliabilità con
la disposizione n° 06 –2000 di RFI, la quale prevede che i treni
effettuati con loc. E464 possono essere condotti da un solo agente nei
casi in cui tutti gli elementi siano intercomunicanti e con l’art.39
dell’Istruzione Personale Scorta Treni che precisa che i compiti del
C.T. si intendono limitatati ai veicoli nei quali c’è
intercomunicabilità. A
tutela dei lavoratori, la Segreteria Generale OR.S.A. sta predisponendo
adeguate denuncie/esposti agli organi competenti. Nel frattempo, si
invitano i colleghi, per evitare conseguenze di carattere giuridico e
penale dei fatti che potrebbero accadere nella 5^ e
6^ vettura, a compilare M.40 da consegnare all’atto della
presentazione al CPV con cui si comunica la chiusura delle porte di salita
della 5^ e 6^ vettura. Nel
caso in cui il CPV ordinasse al CT l’apertura delle porte, il CT dovrà
rispettare l’ordine emettendo nuovo M40 con cui declina ogni
responsabilità dei fatti accaduti nella 5^ e 6^ vettura. Nelle
stazioni origine corsa il CT dovrà emettere M40 anche al D.M.( referente
di RFI) della mancata assistenza dei viaggiatori presenti nella 5^ e 6^
vettura. Respingiamo
questo attacco nei confronti della categoria che, di fatto, permette il
trasporto di viaggiatori senza la presenza del Personale Viaggiante. Roma, 12 Settembre 2003
Il Segretario Nazionale P.V. Rosario
Loffredo |