TRENI COMPOSTI DA 6 VETTURE ED EFFETTUATI CON LOC. E 464

 

Siamo venuti a conoscenza  che in alcuni impianti, ai Capi Treno che svolgono la funzione di secondo agente di macchina sui treni effettuati con Loc. E464, viene richiesta l’apertura delle porte di salita della 5^ e 6^ vettura.

Questi  ordini contrastano sia con le norme contrattuali, sia con quelle di esercizio.

Perché sono in contrasto con le NORME CONTRATTUALI ?

Per determinare la squadra minima di scorta è confermata ed in vigore la tabella C contenuta nella circolare P.R.I.E.03/3.1 (90) 1347 del 21.07.1990. Quest’ultima per quanto attiene i treni ove il Capo Treno svolge funzione di 2° agente di macchina, richiama la circolare P.SO/R. 03/4.9 P.SO/E. 03.1/ EB del 16 maggio 1988  che prevede una composizione massima di 4 veicoli.

Pertanto è pacifico che essendo confermata la validità della tabella C vengono automaticamente riconfermate tutte le disposizione a cui quest’ultima fa riferimento.

Perché sono in contrasto con le NORME DI ESERCIZIO ?

La disposizione n° 35 di RFI prevede che il Capo Treno può espletare le incombenze di sua spettanza ( controlleria, assistenza alla clientela, ecc.) allontanandosi dalla cabina di guida fino al 4° elemento.

La stessa disposizione n° 35 di RFI prevede che l’agente di accompagnamento ai treni (CT) deve essere previsto per la scorta di tutti i treni con servizio viaggiatori.

L’ Istruzione Personale Scorta Treni prevede che il Personale Viaggiante è incaricato sui treni della sicurezza ( art.1 ), delle attività connesse al servizio viaggiatori, dell’assistenza alla clientela (art.33), delle incombenze previste dall’art.36, di assicurare la normale assistenza per TUTTI i clienti (art.37), della sorveglianza sul servizio viaggiatori (art.39).

E’ palese la forte contraddizione presente  con la disposizione n°35 di RFI che vieta la circolazione di treni viaggiatori che non prevedono il personale di accompagnamento (C.T.) e che non permette, per ovvi motivi di sicurezza, al personale di superare la 4^ vettura.

E’ chiaro che, in presenza di anormalità sulla 5^ e 6^ vettura, queste andrebbero  a ricadere sul Capo Treno.

Inoltre le norme emanate da  RFI per la circolazione delle locomotive E464 ordinano al P.d.M. la chiusura della porta AT che, in caso di treno trainato, non permette ai viaggiatori di comunicare con il Capo Treno interrompendo la intercomunicabilità di tutti gli elementi.

Pertanto, di fatto, esiste una inconciliabilità con  la disposizione n° 06 –2000 di RFI, la quale prevede che i treni effettuati con loc. E464 possono essere condotti da un solo agente nei casi in cui tutti gli elementi siano intercomunicanti e con l’art.39 dell’Istruzione Personale Scorta Treni che precisa che i compiti del C.T. si intendono limitatati ai veicoli nei quali c’è intercomunicabilità.

A tutela dei lavoratori, la Segreteria Generale OR.S.A. sta predisponendo adeguate denuncie/esposti agli organi competenti. Nel frattempo, si invitano i colleghi, per evitare conseguenze di carattere giuridico e penale dei fatti che potrebbero accadere nella 5^ e  6^ vettura, a compilare M.40 da consegnare all’atto della presentazione al CPV con cui si comunica la chiusura delle porte di salita della 5^ e  6^ vettura.

Nel caso in cui il CPV ordinasse al CT l’apertura delle porte, il CT dovrà rispettare l’ordine emettendo nuovo M40 con cui declina ogni responsabilità dei fatti accaduti nella 5^ e 6^ vettura.

Nelle stazioni origine corsa il CT dovrà emettere M40 anche al D.M.( referente di RFI) della mancata assistenza dei viaggiatori presenti nella 5^ e 6^ vettura.

Respingiamo questo attacco nei confronti della categoria che, di fatto, permette il trasporto di viaggiatori senza la presenza del Personale Viaggiante.

 

Roma, 12 Settembre 2003

 

Il Segretario Nazionale P.V.

Rosario Loffredo