Il Punto sul CCNL

  §        Il quadro generale:

 

ü     Dopo la divisionalizzazione e societarizzazione di Trenitalia e RFI, sono state assegnate specifiche competenze alla RFI che attualmente svolge la duplice veste di gestore dell’infrastruttura e di distributore delle tracce orarie,  funzione quest’ultima che potrebbe venire in futuro assegnata ad un soggetto terzo che potrebbe fungere da autorità per il controllo del sistema di trasporto ferroviario.

 

ü     Durante il precedente Governo sono stati emanati due Decreti governativi (il 277/98 ed il 146/99) che hanno stabilito i requisiti per il rilascio delle licenze di trasporto ferroviario: in base a queste norme, nelle quali manca qualsiasi riferimento o tutela per il fattore lavoro e le problematiche ad esso connesse, (tra le quali, in primo luogo, quelle volte ad evitare che la concorrenza, innescata dal rilascio di licenze di trasporto, operasse esclusivamente sul fattore lavoro attraverso una rincorsa al ribasso dei salari e delle garanzie) sono state assegnate licenze di trasporto ferroviario ad una ventina di imprese nazionali, di cui almeno sette in possesso del prescritto certificato di sicurezza e perciò operative.

 

ü     Va sottolineato che RFI, soggetto regolatore, molto spesso ha favorito l’operatività di alcune imprese ferroviarie ignorando norme che essa stessa aveva poco prima emanato. Questo è il chiaro segnale di una volontà politica di favorire a qualunque costo la deregulation e il processo di liberalizzazione.

 

ü     Queste azioni sono state e continuano ad essere attuate, nel nostro Paese (nonostante puntuali e precisi impegni assunti dal precedente Governo - con l’accordo del 8 giugno 2000 e nel Piano Generale dei Trasporti - e dall’attuale  Esecutivo - con gli accordi del 3 e 10 ottobre 2001) in assenza di quella auspicata e, ancor oggi necessaria, “clausola sociale” che, obbligando tutte le imprese ad applicare un unico contratto nazionale di lavoro, assicuri i lavoratori del settore dal rischio del cosiddetto dumping contrattuale, configurabile quando le condizioni e le tutele del lavoro sono lasciate al libero arbitrio delle imprese ed alla incontrollata concorrenza del mercato. In tale situazione si corre il rischio che la definizione di qualsivoglia norma contrattuale collettiva di lavoro nell’ambito del settore delle ferrovie, ancorché straordinariamente riduttiva delle garanzie, dei salari, delle certezze risulti poi  insufficiente e dunque inefficace in una sorta di incessante spirale involutiva. Ecco dunque che, a monte, in una logica di obbligatorietà per le imprese e di efficacia erga omnes del CCNL, appare sempre più urgente ed improcrastinabile una preventiva definizione del campo di applicazione del CCNL del sistema ferroviario.

 

ü     La necessità di una clausola sociale per via legislativa, mentre il processo di liberalizzazione senza regole a tutela del lavoro, avviato dal precedente Governo,  viene sospinto in avanti dal Governo in carica è altresì confermata dalla vicenda che  coinvolge i lavoratori degli appalti per la pulizia ferroviaria,  ove, ancora oggi, l’assenza di un sistema di regole sull’applicazione del CCNL è fonte di dubbi e problemi per i lavoratori;

 

ü     Tutti gli impegni assunti in materia di sicurezza assunti dalle FS e dai governi che si sono succeduti sono stati sostanzialmente disattesi, gli unici realizzati sono stati quelli finalizzati alla soppressione dei posti di lavoro.

È necessaria una forte iniziativa sindacale per determinare un’inversione di tendenza e quindi impegnare aziende e Ministero dei Trasporti su:

·       Tecnologie di sistema che accrescano la sicurezza della circolazione e del lavoro,

·       Certezza delle risorse e dei tempi di realizzazione,

·       Rigoroso rispetto della legge 626 per la tutela della sicurezza dei lavoratori. 

   

L’andamento delle trattative con Confindustria, Agens ed il Gruppo F.S.:

ü                 Circa due anni fa iniziammo la trattativa per la stipula del CCNL delle attività ferroviarie (ricorderete, in precedenza, le vicende legate alla Proposta Gronchi e all’Accordo del  23 novembre 1999, da noi tenacemente avversato ed oggi da ritenere ormai superato dalla logica degli eventi: ad esempio in ordine al recupero inflattivo ed alla condivisione dell’esigenza di una clausola sociale).

ü                 La trattativa, a livello nazionale, si è svolta, e tuttora si svolge, su tavoli separati per volontà dichiarata  delle OO.SS. firmatarie dell’accordo del 23.11.1999   ( e recentemente ribadita dal segretario nazionale della Filt-CGIL).

 

 

    Fino ad oggi, si sono discussi i temi riguardanti:

 

²    Procedure per il rinnovo del CCNL ( i meccanismi sono quelli dell’ accordo interconfederale del 23 luglio 1993: due livelli di contrattazione, l’uno di settore, l’altro, eventuale, di azienda; valenza quadriennale del CCNL, biennale della parte economica).

 

²    Relazioni industriali, Proposta di Confindustria: prevista la sola informativa come istituto di carattere generale. Le garanzie ed i diritti sindacali sono ridotti ai minimi termini (in particolare a quelli di base previsti dallo Statuto dei lavoratori).

La posizione dell’Orsa è quella di rafforzare il ruolo delle RSU e confermare i meccanismi di contrattazione, ivi compresa quella decentrata.

 

²    Diritti (facilitazioni per lavoratori studenti,  normativa  per l’esercizio di attività di volontariato, permessi per il recupero di lavoratori tossicodipendenti e alcooldipendenti, agevolazioni per assistenza a persone con handicap).

 

²    Costituzione e Risoluzione del rapporto di lavoro, Proposta di Confindustria: relativamente al primo aspetto, prevalgono gli elementi di precarietà e temporaneità del rapporto di lavoro (contratto di apprendistato:durata da 28 a 48 mesi con retribuzioni al 78-95% -residuale, per i lavoratori  di età inferiore ai 25 anni, elevabili a 29 se laureati o a 32 se disoccupati da oltre un anno – contratto di fornitura di lavoro temporaneo: cd contratto di lavoro interinale regolato dalla legge 196/1997 con l’esclusione di alcune lavorazioni in applicazione dalla legge 448/1999 – contratto Job sharing: lavoro ripartito – contratto part time come regolato dalla legge 61/2000 - telelavoro).

La posizione dell’Orsa è rivolta ad ottenere l’esclusione dalla fornitura di lavoro interinale anche dell’intera attività di manovra, mentre Confindustria intenderebbe escludere solo quella dei “Capi Manovra”.

Per quanto attiene alla risoluzione del rapporto di lavoro, in particolare a seguito di sanzioni disciplinari, Confindustria limita le garanzie procedimentali alle condizioni minime stabile dall’art. 7 della legge 300/70.

La posizione dell’Orsa è rivolta ad ottenere certezze e criteri oggettivi sulla stabilità del rapporto di lavoro non inferiori a quelle attuali confermando la modalità del rapporto di lavoro a tempo indeterminato come normale e prevalente; per quanto concerne la risoluzione, la definizione di tempi certi e contenuti per i procedimenti disciplinari e la revisione della casistica del licenziamento con preavviso.

 

²    Ferie, Proposta di Confindustria: 4 settimane corrispondenti a 24 giorni; per coloro che hanno più di 10 anni di servizio è attribuito un ulteriore periodo di 2 giorni lavorativi; in caso di distribuzione dell’orario su 5 giorni lavorativi ogni giorno di ferie viene computato per 1.2 (e quindi 5 giorni di assenza dal lavoro per ferie, corrisponderebbero, in tal caso a 6 giornate di ferie godute); le ferie hanno carattere continuativo per 18 giorni di calendario ed il periodo di fruizione delle ferie viene comunicato alle RSU entro marzo di ciascun anno; l’azienda può disporre ferie collettive (ad es per la chiusura di impianti)  per un massimo di 6 giornate lavorative; in caso di malattia inferiore a 5 gg (due nel caso di ricovero ospedaliero)  le ferie non vengono interrotte.

La posizione dell’Orsa è quella di non ridurre gli attuali periodi di ferie,  che non possono considerarsi fruiti in caso di malattia (anche di un giorno) o infortunio del dipendente.

 

²    Festività, Proposta di Confindustria: non è più considerata festiva la Domenica di Pasqua. Sono inoltre proposte modifiche alla retribuzione delle festività coincidenti con il riposo. 

La posizione dell’Orsa, oltre la richiesta del Santo Patrono per tutti i dipendenti, chiede la conferma delle festività e del meccanismo retributivo attualmente in godimento.

 

²    Malattia, infortuni, Proposta di Confindustria: introduzione del comporto mobile e dunque in caso di superamento di questo, risoluzione del rapporto di lavoro.

La posizione dell’Orsa: rigetta la logica del comporto così come prospettata da Confindustria e ritiene che manchi ogni garanzia di ricollocamento lavorativo per il personale dell’esercizio ritenuto inidoneo.

 

²    Tutela legale, Proposta di Confindustria: si intenderebbe coprire con la relativa tutela soltanto il lavoratore che abbia commesso il fatto attinente al servizio per colpa lieve.

La posizione dell’Orsa: ritiene che la tutela legale per i fatti commessi nell’espletamento delle attività di servizio debba essere garantita anche nei casi di colpa grave con l’esclusione del solo dolo accertato con sentenza.

 

²    Norme disciplinari: Proposta di Confindustria:conferma dell’attuale sistema sanzionatorio.

La posizione dell’Orsa: licenziamento per un fatto che ha provocato gravi danni è, secondo la nostra opinione da abrogare in quanto palesemente ingiusto: in tal modo viene infatti punita un’azione in modo infinitamente più grave (licenziamento) rispetto ad un’altra eguale (10 giorni di sospensione) soltanto perché da essa sono scaturiti gravi danni alle cose. E’ questa una forma sanzionatoria che in concreto punisce non la condotta bensì l’evento che trascende la volontà del lavoratore.

 

 

 

         Sul tema dell’orario di lavoro le posizioni appaiono ancora distanti:

 

La proposta di Confindustria:

·        38 ore settimanali, rispetto alle attuali 36 e 34 (per la manovra);

·       viene richiesta l’introduzione di flessibilità (multiperiodalità fino a 12 mesi nel calcolo delle 38 ore e banda di oscillazione delle prestazioni da un minimo di 32 ad un massimo di 44 ore senza alcuna forma di compenso economico) non preventivamente concordata con le RSU;

·       eliminazione generalizzata dei vincoli previsti dall’attuale normativa e dagli accordi di settore (in modo tale da incidere anche sulla retribuzione: ad es. abolizione 6 e 7 giorno lavorato per la manutenzione, ecc.);

·       aumento delle prestazioni lavorative diurne e notturne;

·       introduzione di nuove flessibilità nella formazione dei turni di lavoro (avvicendati, cadenzati, orario spezzato-possibilità di spezzare la prestazione giornaliero con un intervallo di durata fino a tre ore);

·       superamento delle attuali specifiche disposizioni per il personale di macchina e per il personale di bordo;

·       Straordinario: abolizione dello straordinario giornaliero, in cui vece viene proposto lo straordinario rilevato settimanalmente e computato ogni mese (in pratica, questa normativa, coniugata con le flessibilità richieste determinerà che fino a dieci ore giornaliere di prestazione non scatterà la prestazione straordinaria. In ogni caso il pagamento dello straordinario scatterà solamente allorquando si supererà l’orario medio settimanale di lavoro, calcolato su mese o su base multiperiodale: in sostanza, oltre a mancare le certezze in ordine alla durata della prestazione di turno giornaliero, non verrà corrisposto alcun compenso per l’attività prestata, in quanto non più straordinaria.

Obbligatorietà dello straordinario salvo giustificati e documentati motivi.

Anche relativamente ai quadri, poiché a questi non si applica la normativa sull’orario di lavoro, viene proposto che non possano maturare prestazioni straordinarie, ma ogni prestazione si dovrà considerare compensata dalla retribuzione che sarà loro attribuita.

 

ü    Su tale impostazione l’Orsa ha ribadito i suoi no, negando ogni possibilità di aumento dell’orario di lavoro e chiedendo la conferma dei meccanismi di contrattazione decentrata esistenti. Secondo l’Orsa il CCNL deve inoltre prevedere il pagamento del lavoro straordinario anche in occasione di superamento dei limiti giornalieri previsti dal turno e confermare le norme dell’attuale CCNL FS sull’obbligatorietà del lavoro straordinario.

 

Scala Classificatoria

 

ü    La scala classificatoria proposta da Confindustria è strutturata in 8 livelli (da H ad A) e 11 parametri.

La proposta di Confindustria appare già caratterizzata da: 

Otto livelli, di cui gli ultimi due riservati all’area quadri, con una pesante “riconsiderazione” delle attuali posizioni e la loro ricollocazione in un nuovo, appositamente inventato, livello (C - direttivi), che altro non è se non l’arretramento di tutti gli attuali quadri. Successivamente alcune posizioni saranno riapprezzate per essere funzionalizzate ai livelli B e A.

Per le altre categorie, dall’attuale IV area alla I, c’è una declassazione generalizzata con una compressione verso il basso.

La delegazione Orsa ha ritenuto non percorribile tale impostazione, confermando i contenuti della propria Piattaforma rivendicativa.

 

 

ü    A tutt’oggi, siamo ancora in attesa di avere un quadro completo della proposta contrattuale di Confindustria (in particolare per quanto attiene a: minimi tabellare, ventaglio parametrale, struttura del salario, ambito di applicazione, decorrenza e durata, ecc.).

 

ü    L’Orsa rivendica il recupero salariale dovuto all’erosione del potere d’acquisto delle retribuzioni, fortemente ridotte in termini reali in questi ultimi anni. Infatti tale trattamento è stato riconosciuto in occasione dei rispettivi rinnovi contrattuali ai lavoratori degli altri settori; non è comprensibile per quale motivo tale diritto debba essere negato ai ferrovieri.

Inoltre in ordine alla struttura del salario nel contratto di sistema l’Orsa ritiene indispensabile che essa includa il salario professionale con preciso riferimento agli attuali importi delle indennità di utilizzazione e indennità quadri salvo il rinvio per la loro rivalutazione al contratto aziendale.