COMUNICATO AL PERSONALE DI BORDO

A seguito della nostra nota del 30 u.s. con la quale si contestava il contenuto di una
disposizione interpretativa “interna” inviata da Trenitalia S.p.A Divisione Passeggeri alle Aree Commerciali e Assistenza su “supero prestazioni nei servizi con RFR” che
dettava nuovi criteri di utilizzazione del personale di bordo, abbiamo avuto, oggi 31
Luglio, un confronto sulla questione.
L’Or.S.A., rappresentata del Segretario Generale, ha avuto modo di evidenziare
alla rappresentanza delle F.S. che la nota in questione contiene forzature/violazioni
agli articolati contrattuali ed agli accordi di ASA/Società allegati al contratto del
segmento bordo.
  
Rendere obbligatorio lo svolgimento del lavoro straordinario anche nei casi non
contemplati, elevare la prestazione giornaliera a 10 ore, trasformare in caso di
ritardo treno il servizio con riposo fuori residenza in servizio AR purché la
prestazione non superi le 10 ore: rappresentano per l’Or.S.A. precise
violazioni al DPR 374/83 e al dettame contrattuale.
   
Le F.S. hanno dichiarato che la nota interpretativa è stata emanata a seguito delle
possibili richieste di sostituzioni da parte del personale di scorta di treni “pregiati”
per il superamento della prestazione di 7 ore nel viaggio di andata.
I rappresentati di F.S., quindi, hanno ribadito la necessità di rendere operativa la
disposizione interna.
  
Come O.S. abbiamo chiaramente rappresentato che, per quanto ci riguarda, la
normativa vigente in materia è, e rimane, quella che fino ad oggi ha disciplinato la
materia e che il personale di bordo, all’occorrenza, può farvi liberamente riferimento per richiedere il rispetto e la tutela dei suoi diritti.

     Roma, 31 luglio 2002

                                                                                   La Segreteria Nazionale