ACCORDO PER IL RINNOVO DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE E PER LA ELEZIONE DEI RAPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA NELLE SOCIETÀ FS, TRENITALIA, ITALFERR E METROPOLIS  DEL GRUPPO FS

 

A.            RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE (R.S.U.)

 

PREMESSA      

In relazione al processo di societarizzazione in corso ed ai diversi assetti organizzativi realizzati, ed alla necessità comunemente riconosciuta di garantire reciproca certezza nei rapporti industriali, le Società del Gruppo FS, FS, Trenitalia, Italferr e Metropolis e le Organizzazioni Sindacali convengono sulla rielezione delle RSU, confermando che le R.S.U. stesse sono la struttura sindacale unitaria di base nei luoghi di lavoro, aperte alla partecipazione di tutti i lavoratori, costituite sulla base di quanto convenuto con il presente accordo e soggetti dei rapporti sindacali nell’unità produttiva.

Forma parte integrante del presente accordo il “Regolamento elettorale per il rinnovo dei Rappresentanze Sindacali Unitarie nelle Società FS, Trenitalia, Italferr e Metropolis”(di seguito, per brevità, definito “Regolamento elettorale”), di cui all’all. 1.

1.        Definizione delle R.S.U.

 

Ai sensi dell’art. 35 della legge 300/70, la definizione di unità produttiva ai fini della costituzione delle R.S.U. è quella risultante dall’allegato A al presente accordo, di cui costituisce parte integrante, e presso ciascuna unità produttiva sarà costituita una sola R.S.U. normalmente articolata per collegi individuati secondo le specifiche realtà produttive.

 

2.    Le elezioni

 

Nelle Unita’ Produttive, come individuate al precedente punto 1, si da’ luogo alla costituzione delle R.S.U., su base elettiva, chiamando al voto a scrutinio segreto e su liste di Organizzazione, tutti i lavoratori e le lavoratrici dipendenti, compresi coloro a contratto di formazione lavoro e a tempo determinato.

 

3.    Le candidature

 

Competenti a definire, sulla base di proprie  norme interne, le rispettive liste di candidati  sono le strutture regionali/ex compartimentali di ogni Organizzazione Sindacale, nella sua sovranità.

Non possono essere candidati:

-       i lavoratori che, al momento della presentazione della lista, non abbiano un rapporto di    lavoro a tempo indeterminato con la Società;

-       i membri delle Commissioni elettorali e delle Commissioni di Garanzia.

Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista.

4.       Presentazione liste

 

Sono competenti a presentare le liste le strutture regionali/ex compartimentali delle Organizzazioni Sindacali che, contemporaneamente:

1.    alla data del presente accordo siano formalmente costituite con un proprio statuto ed atto costitutivo;

2.    accettino espressamente e formalmente la presente regolamentazione elettorale e di funzionamento;

3.    la lista sia presentata da un numero di firme di lavoratori dipendenti dall’unità produttiva cui si riferisce l’intera RSU pari al 5% degli aventi diritto al voto, ovvero, qualora la lista presentata si riferisca ad uno dei collegi elettorali in cui la singola RSU si articola, pari al 10%  degli aventi diritto al voto nel collegio considerato.

     Qualora l’applicazione delle due suddette percentuali dia rispettivamente un valore superiore a 100 e ad 80 firme valide, sarà sufficiente un numero di firme almeno pari rispettivamente a 100 e a 80;

4.    aderiscono all’accordo sui servizi minimi del 23.11.1999.

Ciascuna Organizzazione può presentare sotto la propria sigla una sola lista elettorale nella quale la stessa totalmente si riconosce.

 

5.       Organismi elettorali

 

Con la composizione ed i compiti previsti dal Regolamento elettorale, sono organismi elettorali:

1.    la Commissione di Garanzia Nazionale;

2.    la Commissione di Garanzia Territoriale;

3.    la Commissione Elettorale.

 

6.       Convocazione delle elezioni

 

Le elezioni vengono indette in un’unica data e vanno concluse in un periodo temporalmente definito dalle Segreterie Nazionali delle organizzazioni sindacali stipulanti la presente intesa. E’ compito della Commissione di Garanzia territoriale comunicare la dislocazione fisica e l’orario di apertura dei seggi.

Allo scopo di garantire l’esercizio del diritto al voto ai ferrovieri interessati ai turni, i seggi vanno tenuti aperti, di norma, per quattro giorni consecutivi: nei primi tre giorni  dalle ore 9.00 alle ore 18.00 e nel quarto giorno dalle ore 9.00 alle ore 16.00.

 

7.       Modalità votazioni

 

Nel rispetto dei termini definiti in applicazione del precedente punto 6, il luogo ed il calendario delle votazioni saranno stabiliti dalla Commissione di Garanzia territoriale e portati a conoscenza dei lavoratori almeno otto giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

Il presidente del seggio  eletto all’interno della Commissione elettorale, procede alla identificazione (tessera FS o altro documento valido) del votante ed alla verifica della sua appartenenza al seggio registrandone il nominativo  sull’elenco dei lavoratori, fornito dalle Società del Gruppo FS, appartenenti allo/agli impianti ricadenti nella giurisdizione della RSU da costituire. Il presidente del seggio farà apporre all’elettore la firma accanto al suo nominativo per comprovare l’esercizio del voto.

Le votazioni si svolgono con il voto segreto secondo le modalità previste dal  Regolamento elettorale.  Il voto non può essere espresso per lettera ne’ per interposta persona.

 

8.        Validità delle elezioni

 

Le elezioni sono valide se i votanti risultano essere almeno il 50% più uno degli aventi diritto al voto conteggiati sul totale complessivo nell’ambito di elezione della RSU.

 

9.       Attribuzione dei voti e ripartizione dei seggi

 

L’elezione ha luogo per liste.

Ogni elettore può esprimere il voto per una sola lista ed esprimere una sola preferenza fra i candidati presenti nella lista.

I seggi vengono ripartiti fra le liste secondo il sistema proporzionale puro.

L’attribuzione dei voti e la ripartizione dei seggi ha luogo secondo le modalità previste dal Regolamento elettorale.

 

10.    Revoca dei componenti la R.S.U.

 

       E’ ammessa la revoca del mandato al rappresentante eletto.

       Tale revoca può essere promossa a seguito di motivata richiesta scritta dei due terzi dei lavoratori del collegio elettorale ed accettata a seguito di apposito dibattito e voto verbalizzati dai due terzi di tutta la R.S.U.

 

11.       Sostituzione per dimissioni o vacanza

 

       Nel caso di rappresentante decaduto si procede alla sostituzione con il primo dei non eletti della medesima lista elettorale, che abbia riportato il maggior numero di voti.

       Inoltre, le sostituzioni dei componenti le R.S.U. decaduti a vario titolo non possono concernere un numero superiore al 50% degli stessi, pena la decadenza della R.S.U. con conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste dal Regolamento elettorale e dal Regolamento di funzionamento delle R.S.U..

       Analogamente decadono i componenti R.S.U. eletti in un singolo collegio elettorale nel caso in cui le sostituzioni di membri decaduti a vario titolo interessi contemporaneamente più della metà degli stessi; in tale caso si procederà, quindi, al rinnovo delle R.S.U. limitatamente al Collegio interessato, sempre secondo le modalità previste dai citati Regolamenti.

       Sono causa di decadenza: la revoca del mandato, il trasferimento ad impianto non rientrante nella giurisdizione territoriale rispetto alla quale ha avuto luogo l’elezione, il cambio di profilo professionale che comporti una utilizzazione non rientrante nella giurisdizione nella quale ha avuto luogo l’elezione, le dimissioni dall’incarico, il realizzarsi dei requisiti di incompatibilità, il venir meno del rapporto di lavoro.

 

12.       Comunicazione degli eletti alle Società del Gruppo FS

 

A seguito dei risultati elettorali notificati dalla Commissione di Garanzia territoriale alle Organizzazioni Sindacali, ciascuna Organizzazione provvederà a comunicare alle strutture aziendali competenti delle Società del Gruppo FS l’elenco degli eletti nella propria lista trasmettendo copia dei verbali dai quali risulti la ripartizione per sindacato delle singole R.S.U..

Tale procedura va seguita da tutte le Organizzazioni sindacali.

In ogni caso, la R.S.U. si riterrà validamente costituita quando il numero dei rappresentanti comunicato alle Società dalle singole organizzazioni è pari almeno al 51% del numero complessivo dei delegati previsti.

 

13.       Prerogative delle R.S.U.

 

Le R.S.U. elette e accreditate alle Società del Gruppo FS usufruiscono dei diritti, permessi, libertà sindacali e tutele previsti dall’accordo interconfederale del 20.12.1993 che recepisce il titolo 3° della legge 300/70, secondo quanto previsto dal CCNL vigente.

 

14.       Criteri per la determinazione delle R.S.U. e dei collegi elettorali

 

Con l’impegno a garantire una adeguata rappresentanza delle professionalità presenti nelle diverse realtà produttive, anche con riferimento alla differenza di genere, alle alte professionalità ed ai giovani, le parti convengono sulle giurisdizioni di RSU previste dall’allegato A al presente accordo.

Al fine di realizzare quanto sopra previsto le R.S.U. sono normalmente articolate in collegi elettorali come indicato nell’allegato A al presente accordo.

 

15.       Determinazione del numero dei componenti le R.S.U.

 

Il numero dei delegati da eleggere viene calcolato sulla base della consistenza a ruolo paga del personale impiegato nell’unità produttiva, come individuata al precedente punto 1, nel secondo mese precedente quello stabilito per le elezioni, secondo le modalità di seguito previste:

·      Il numero dei componenti le RSU, ovvero il numero dei delegati eletti nel collegio elettorale, non potrà essere inferiore a:

a)        tre componenti, negli impianti che occupano fino a 200 dipendenti;

b)        tre componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti, negli impianti che occupano un numero di dipendenti superiore a 200 e fino a 3000 in aggiunta al numero di cui alla precedente lett. A), calcolati sul numero dei dipendenti eccedente 200;

c)        tre componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti negli impianti di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera b), calcolati sul numero di dipendenti eccedenti i 3000.

Ciò premesso, il numero dei componenti le R.S.U. e la sua articolazione per collegio elettorale è quello previsto nell’all. A al presente accordo.

 

16.       Competenze contrattuali

 

Le R.S.U., congiuntamente alle articolazioni organizzative competenti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL, assumono titolarità e competenze sulle specifiche materie negoziali, con le procedure e nei limiti stabiliti dal sistema di relazioni industriali previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro in vigore, e con le specifiche modalità previste dal Regolamento di funzionamento delle RSU.

 

17.       Tempo di durata e di rinnovo delle R.S.U.

 

I componenti della R.S.U. restano in carica per tre anni, al termine dei quali decadono automaticamente.

Le Organizzazioni sindacali stipulanti il presente accordo intervengono per promuovere unitariamente il rinnovo stesso entro i due mesi successivi.

Trascorso un ulteriore periodo di 30 giorni, le elezioni per il rinnovo delle R.S.U. possono essere comunque indette dalla rappresentanza sindacale unitaria uscente sulla base delle modalità e delle procedure stabilite dal presente accordo.

 

18.       Disposizioni finali

 

Le Organizzazioni sindacali dotate dei requisiti di cui all’art. 19 della legge 300/70 che siano firmatarie del presente accordo o che, comunque, aderiscano alla disciplina in esso contenuta partecipando alla procedura di elezione delle R.S.U., rinunciano formalmente ed espressamente a costituire R.S.A. nell’ambito delle Società del Gruppo FS rientranti nel presente accordo.

Contestualmente, anche per effetto del mutato assetto organizzativo aziendale, si procederà al rinnovo di tutte le R.S.U..

 

 

B.     RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (R.L.S.)

 

1.         Le unità produttive, ai fini dell’applicazione del D.Lg. 19.9.1994, n. 626 e dell’accordo interconfederale del 22.6.1995, sono coincidenti con quelle definite per la costituzione delle R.S.U., come risultano dall’allegato A al presente accordo e tenendo conto della loro articolazione per collegi elettorali.

 

2.    Il numero dei rappresentanti per la sicurezza, stabilito nell’allegato A al presente accordo, è calcolato tenendo conto del numero dei dipendenti con contratto a tempo indeterminato, compresi coloro in part-time, dei dipendenti con contratto di formazione e lavoro e con contratto a tempo determinato occupati complessivamente nell’unità produttiva, sulla base di una valutazione complessiva della presente intesa e tenendo conto dei rapporti di eleggibilità previsti dal D.Lg. 626/94 e dall’accordo interconfederale del 22.6.1995 e garantendo comunque, nelle unità produttive nelle quali il numero di RLS così individuato risultasse inferiore al numero di collegi o sezioni elettorali definiti nell’allegato A, ad eccezione dei collegi “Quadri”, un RLS per ciascun collegio o sezione elettorale.

Ai sensi del secondo alinea, p.to 2 dell’accordo nazionale del 12.4.1996 e dell’art. 59.5 del CCNL 6.2.1998, all’atto dell’accredito dei R.L.S. eletti secondo la procedura prevista dal presente accordo i R.L.S. attualmente in carica decadono.

 

3.    Ai fini della elezione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza nelle unità produttive come definite al precedente punto A, sono competenti a presentare liste di candidati, anche congiuntamente, esclusivamente le strutture regionali/ex compartimentali delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo.

 

4.    Per quanto non previsto nel presente punto 19, ai fini dello svolgimento delle elezioni dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza si confermano i medesimi organismi previsti al precedente punto 5 e le medesime norme previste nei precedenti punti e quanto stabilito nel Regolamento elettorale (ad eccezione del punto 6), allegato 1 al presente accordo, per il rinnovo delle RSU.

 

5.    Il presente accordo annulla e sostituisce i punti 1 e 2 del precedente accordo in materia del 12.4.1996 ed il regolamento elettorale allegato al medesimo.

Roma, 13 settembre 2000

Per il Gruppo FS                            Per le OO.SS.: FILT  FIT  UILT  SMA   UGL  FISAFS  COMU

                                
Allegato   1

REGOLAMENTO ELETTORALE PER IL RINNOVO DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE NELLE SOCIETÀ FS, TRENITALIA, ITALFERR E METROPOLIS DEL GRUPPO FS

 

1)  Premessa

Le R.S.U. durano in carica 3 anni.

L’elezione dei membri delle R.S.U. avviene con il sistema proporzionale puro.

Sono elettori tutti i lavoratori e le lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato, a contratto di formazione e lavoro e a tempo determinato delle Società FS, Trenitalia, Italferr e Metropolis del Gruppo FS alla data del presente regolamento.

Sono eleggibili i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato delle stesse Società candidati secondo le modalità previste dal presente regolamento.

2)      Insediamento delle Commissioni di Garanzia e formazione delle Commissioni Elettorali

Entro il 15.9.2000 Le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti l’accordo con le Società del Gruppo FS per l’elezione delle R.S.U. del 13.9.2000 nominano la Commissione di Garanzia Nazionale composta da un rappresentante per ognuna delle OO.SS. stesse, comunicando alle rispettive strutture regionali/ex compartimentali e per conoscenza alla Direzione Generale Risorse Umane di FS SpA i nominativi dei componenti ed il domicilio di insediamento.

Entro il 21.9.2000 le Segreterie Regionali/ex compartimentali delle stesse OO.SS. nominano le Commissioni di Garanzia territoriale con la stessa composizione, secondo le giurisdizioni elettorali dell’all. A, comunicando alla Commissione di Garanzia Nazionale i nominativi dei componenti ed il domicilio di insediamento.

Entro il 24.10.2000 la Commissione di Garanzia territoriale, sulla base delle articolazioni di RSU previste dal citato accordo del 13.9.2000, istituisce i seggi elettorali nell’ambito della propria giurisdizione territoriale e per ognuno o gruppi di essi nomina entro il 31.10.2000 una Commissione Elettorale composta da un rappresentante per ognuna delle citate OO.SS.

Qualora concorrano alle elezioni liste facenti capo ad Organizzazioni Sindacali diverse da quelle stipulanti il citato accordo del 13.9.2000, ammesse a partecipare ai sensi del p. 4 dello stesso accordo, entro il 25.10.2000 si procederà:

§      a cura della Commissione di Garanzia Territoriale, alla integrazione della Commissione Elettorale interessata con il nominativo che la struttura regionale/ex compartimentale dell’O.S. presentatrice di ulteriore lista ammessa al voto comunicherà entro il 30.10.2000 alla Commissione di Garanzia medesima;

§      a cura della Commissione di Garanzia Territoriale, alla integrazione della stessa con il nominativo che la struttura regionale/ex compartimentale dell’O.S., presentatrice di ulteriori liste ammesse al voto comunicherà, entro il 25.10.2000 alla Commissione stessa, qualora tali liste siano ammesse al voto in almeno il 50% delle RSU ricadenti nella giurisdizione territoriale medesima;

§      a cura della Commissione di Garanzia Nazionale, alla integrazione della stessa con il nominativo che la struttura nazionale delle OO.SS. presentatrici di ulteriori liste ammesse al voto comunicherà entro il 25.10.2000 alla Commissione stessa, qualora tali liste siano ammesse al voto in almeno il 50% delle RSU previste nazionalmente.

La scadenza del 25.10.2000 è assolutamente inderogabile. Qualora non rispettata sarà considerata come rinuncia alla facoltà di avvalersi delle integrazioni da parte delle strutture regionali/ex compartimentali e/o nazionali delle OO.SS. interessate.

Qualora, invece, la Segreteria Nazionale di una O.S. diversa da quelle stipulanti l’accordo del 13.9.2000 aderisca  successivamente allo stesso in sede aziendale, ovvero attraverso accordo sottoscritto con tutte le OO.SS. originariamente stipulanti, la Commissione di Garanzia Nazionale verrà integrata con il nominativo indicato dalla O.S., disporrà che le Commissioni di Garanzia Territoriali siano analogamente integrate e queste ultime provvederanno all’integrazione delle Commissioni Elettorali relative alle RSU, ovvero ai collegi, ove la nuova O.S. presenti le liste elettorali ammesse al voto.

3)    Adempimenti della Commissione di Garanzia Nazionale

La Commissione di Garanzia Nazionale:

a)    porta a conoscenza delle Commissioni di Garanzia Territoriali le norme relative alle elezioni;

b)    predispone il fac-simile dei moduli per la raccolta delle firme per la presentazione delle liste;

c)    predispone il fac-simile dei moduli per la verbalizzazione degli atti di competenza delle Commissioni di Garanzia Territoriali e delle Commissioni Elettorali;

d)    delibera entro 2 giorni, su richiesta delle Commissioni di Garanzia Territoriali, su eventuali controversie e/o richieste di chiarimenti.

L’attività della Commissione di Garanzia Nazionale viene verbalizzata se richiesto da almeno 1/3 dei suoi componenti.

Le deliberazioni di cui al punto d) devono essere approvate  dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti e verbalizzate.

La Commissione di Garanzia Nazionale rimane in carica fino al 14.2.2001.

4)  Adempimenti della Commissione di Garanzia Territoriale

La Commissione di Garanzia Territoriale:

a)    porta a conoscenza degli  elettori le norme relative alle elezioni;

b)    predispone i moduli per la raccolta delle firme per la presentazione delle liste;

c)    predispone le schede elettorali ed i moduli per la verbalizzazione delle attività delle Commissioni Elettorali;

d)    entro 2 giorni delibera sulla ammissione delle liste alle elezioni nell’ambito della propria giurisdizione territoriale e, a richiesta delle Commissioni Elettorali, su eventuali controversie e/o richieste di chiarimenti;

e)    sulla base dei verbali di scrutinio delle Commissioni Elettorali, comunica alle strutture regionali/ex compartimentali le cui liste hanno partecipato alle elezioni, l’esito del voto ed i nominativi degli eletti distinti per lista;

f)     prende in consegna dalle Società del Gruppo FS, predispone per seggio e consegna alle Commissioni Elettorali l’elenco degli elettori.

L’attività della Commissione di Garanzia Territoriale viene verbalizzata se richiesto da almeno 1/3 dei suoi componenti.

Le deliberazioni di cui al punto d) e le comunicazioni di cui al punto e) devono essere approvate dalla maggioranza assoluta  dei suoi componenti e verbalizzate.

Le Commissioni di Garanzia Territoriali rimangono in carica fino al 14.2.2001 e sono tenute a conservare tutta la documentazione elettorale.

5)  Adempimenti della Commissione Elettorale

In ogni seggio, la Commissione Elettorale:

a)    cura l’affissione delle liste dei candidati;

b)    tiene in consegna e, a richiesta dell’elettore, rende disponibile per la visione copia del presente regolamento elettorale;

c)    tiene in consegna e, a richiesta dell’elettore, rende disponibile un registro per la segnalazione di eventuali irregolarità e/o contestazioni relativamente alle operazioni di voto.

La Commissione Elettorale inoltre:

1.    prende in consegna i locali del seggio elettorale, assicurandone l’apertura e la chiusura secondo gli orari e le modalità organizzative (es.: seggi volanti) disposti dalla Commissione di Garanzia Territoriale per favorire la massima partecipazione al voto;

2.    è garante della segretezza del voto e della regolarità dell’insieme degli atti inerenti il voto;

3.    prende in consegna dalla Commissione di Garanzia Territoriale l’elenco nominativo degli elettori, le schede elettorali ed i moduli per la verbalizzazione della propria attività;

4.    delibera sui risultati dello scrutinio, su eventuali controversie relative allo stesso e sulle eventuali segnalazioni di cui al punto c).

Le deliberazioni di cui al punto 4 devono essere approvate  dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti, verbalizzate sui moduli predisposti dalla Commissione di Garanzia Territoriale e ad essa inviate in busta sigillata entro 24 ore dalla chiusura dei seggi.

Al termine dello scrutinio, la Commissione elettorale cura l’affissione presso un’idonea bacheca sindacale di copia del verbale di scrutinio inviato alla Commissione di Garanzia Territoriale.

6)  Presentazione delle liste

A.  Requisiti

Ciascuna O.S. può presentare sotto la propria sigla una sola lista elettorale nella quale la stessa totalmente si riconosce. Ogni lista potrà presentare un numero di candidati pari, al massimo, al doppio dei delegati da eleggere. I candidati devono essere dipendenti da impianti ricadenti nella giurisdizione della RSU/collegio.

Possono presentare liste le strutture sindacali regionali/ex compartimentali delle OO.SS. formalmente costituite con un proprio statuto ed atto costitutivo a condizione che, contemporaneamente:

1.    accettino espressamente e formalmente la presente regolamentazione;

2.    la lista sia presentata da un numero di firme di lavoratori dipendenti dall’unità produttiva cui si riferisce l’intera RSU pari al 5% degli aventi diritto al voto, ovvero, qualora la lista presentata si riferisca ad uno dei collegi elettorali in cui la singola RSU si articola, pari al 10%  degli aventi diritto al voto nel collegio in cui si intende presentare la lista.

Qualora l’applicazione delle due suddette percentuali dia rispettivamente un valore superiore a 100 e ad 80 firme valide, sarà sufficiente un numero di firme almeno pari rispettivamente a 100 e a 80;

3.    aderiscono all’accordo sui servizi minimi del 23.11.1999.

B.  Procedura

Per la presentazione delle liste deve essere eseguita la seguente procedura:

a.    dal 9.10.2000 le strutture regionali/ex compartimentali delle OO.SS. che intendono presentare liste elettorali raccoglieranno le firme per la presentazione delle liste stesse su apposito modulo predisposto dalla Commissione di Garanzia Nazionale e disponibile presso le Commissioni di Garanzia Territoriali, cui i moduli debitamente compilati dovranno essere riconsegnati alla scadenza del 17.10.2000;

b.    entro il 20.10.2000 le Commissioni di Garanzia Territoriali delibereranno sulla ammissibilità delle liste verificando l’esistenza dei requisiti richiesti ai sensi del precedente punto A;

c.    alle strutture sindacali regionali/ex compartimentali cui non siano ammesse liste per mancanza di uno o più dei requisiti richiesti, la Commissione di Garanzia Territoriale è tenuta a dare motivazione scritta dell’esclusione;

d.    entro i tre giorni successivi, è data facoltà alle strutture sindacali regionali/ex compartimentali che abbiano ricevuto la comunicazione di cui al precedente punto c, di adeguare i requisiti valutati mancanti dalla Commissione di Garanzia Territoriale, ovvero di ricorrere contro la deliberazione presso la Commissione stessa secondo le procedure previste dall’art. 11 del presente Regolamento;

e.    qualora liste originariamente escluse vengono riammesse per effetto del precedente punto d, la Commissione di Garanzia Territoriale procederà ad una nuova deliberazione sulle liste ammesse;

f.     qualora, invece, in esito alla procedura di cui al precedente punto d, risultasse confermata l’esclusione, la Commissione di Garanzia Territoriale si limiterà ad informare per iscritto la struttura sindacale regionali/ex compartimentale interessata.

7)  Incompatibilità

I candidati non possono essere membri di Commissione di Garanzia e di Commissione Elettorale.

La carica di componente della RSU è inoltre incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva in organismi istituzionali dal livello di Consiglio Comunale per i Comuni con oltre 5.000 elettori o carica esecutiva in partiti e/o movimenti politici relativa ad istanze da quella comunale per Comuni con oltre 5.000 elettori. Il verificarsi in qualsiasi momento di situazioni di incompatibilità determina la decadenza dalla carica di componente della RSU.

L’avente diritto al voto non può apporre firma per la presentazione di più liste elettorali.

In sede di verifica dei requisiti richiesti dal punto B.a. la Commissione di Garanzia Territoriale riterrà nulle le firme di uno stesso elettore apposte per la presentazione di liste diverse.

8)  Votazioni

Ciascun elettore per esercitare il diritto di voto deve recarsi personalmente al seggio presso il quale risulta iscritto. Nel caso di mancata iscrizione negli appositi elenchi il Presidente della Commissione Elettorale valuterà l’appartenenza dell’elettore al seggio, ne riporta il nominativo in calce alla lista degli elettori e, dell’avvenuta votazione, ne riporta nota a verbale. Conseguentemente si provvederà alla cancellazione del nominativo dalla lista degli elettori del collegio di appartenenza.

I membri della Commissione Elettorale votano nel seggio presso il quale esercitano il loro ufficio; qualora non risultassero iscritti in tale seggio, essi vengono iscritti in calce alla lista degli elettori del seggio e dell’avvenuta votazione viene presa nota nel verbale. Conseguentemente si provvederà alla cancellazione del nominativo dalla lista degli elettori del collegio di appartenenza.

Per esercitare il diritto di voto, gli elettori devono consegnare alla commissione Elettorale del seggio la tessera ferroviaria o la Carla di Libera Circolazione (CLC), attestante la propria condizione di Ferroviere. Qualora fossero sprovvisti del citato documento, si renderà necessario esibire  un documento personale di riconoscimento accompagnato da  altra documentazione idonea a certificare il diritto al voto.

La Commissione Elettorale del seggio consegna all’elettore la scheda per esprimere il voto e provvede ad avvertirlo, a garanzia della segretezza del voto, che la scheda deve essere restituita, piegata, per l’immissione nell’urna.

Qualora un elettore riscontri che la scheda consegnatagli è deteriorata, o qualora egli stesso l’abbia deteriorata fortuitamente, potrà richiedere una seconda scheda restituendo la prima.

Il voto è espresso contrassegnando la lista prescelta.

L’elettore può esprimere, inoltre, una preferenza nell’ambito della lista stessa, segnando una croce a fianco del nome del candidato prescelto.

Qualora la scheda elettorale non riporti l’elenco nominativo dei candidati, l’elettore esprimerà il voto di lista e potrà esprimere la propria preferenza trascrivendo sulla scheda il nominativo del candidato fra quelli risultati nell’elenco affisso a cura della Commissione Elettorale presso il seggio.

Le elezioni sono valide se i votanti risultano essere almeno il 50%+1 degli aventi diritto al voto calcolati nell’ambito di elezione della RSU.

Nel tempo, durante il quale i seggi restano chiusi, le cassette contenenti le schede, gli atti del seggio, nonché le urne elettorali, devono essere opportunamente sigillati e custoditi in luogo sicuro, a cura della Commissione Elettorale competente.

9)  Scrutinio

Lo scrutinio ha inizio immediatamente dopo il termine ultimo previsto per le votazioni.

L’attribuzione dei seggi alle singole liste elettorali ha luogo con il sistema proporzionale puro.

Il sistema proporzionale puro si applica suddividendo il totale dei voti validi di lista per il numero dei Delegati da eleggere in ogni RSU, ovvero, dove esistenti, in ogni singolo collegio elettorale, ottenendo così il quoziente voto; determinato il quoziente voto, si dovrà dividere il numero dei voti ottenuti da ciascuna lista per tale quoziente, individuando così il numero di seggi di ciascuna lista.

Se in base alla prima ripartizione dei voti non dovessero essere assegnati tutti i posti disponibili, si dovranno attribuire i rimanenti, fino alla completa copertura dei posti, a quelle liste che avranno ottenuto nell’operazione di divisione, i maggiori resti ivi compresi quelli ottenuti in assenza di quorum. In caso di parità di resti la scelta verrà effettuata mediante sorteggio.

Sono dichiarati eletti quei candidati che nell’ambito di ciascuna lista hanno ottenuto il maggior numero di preferenze; in caso di parità nei voti di preferenza è dichiarato eletto il più anziano di età; in mancanza di preferenze sono eletti i candidati secondo l’ordine di collocazione nella lista.

Nello scrutinio delle schede qualora nell’ambito della lista prescelta il numero di preferenze risulti essere superiore a quello consentito, resta valido il voto di lista e si intendono nulle tutte le preferenze; nel caso che non sia stato espresso il voto di lista, ma sia stato manifestato il voto di preferenza in un’unica lista, il voto è valido e si intende attribuito alla lista per la quale è stata espressa la preferenza, sia che queste ultime eccedano, o meno, il numero di preferenze consentito.

Qualora la preferenza sia riferita ad un nominativo di candidato inesistente o non appartenente alla lista prescelta, viene considerato valido il voto di lista ed annullata la preferenza.

Nell’ipotesi di contestazioni che dovessero insorgere in relazione alle operazioni elettorali, decide, in via definitiva, la Commissione di Garanzia Territoriale ai sensi del precedente punto 4.

10)    Insediamento degli eletti

Entro il 18.11.2000 la Commissione di Garanzia Territoriale delibera sui risultati elettorali e comunica alle strutture sindacali regionali/ex compartimentali partecipanti al voto l’elenco nominativo dei candidati eletti, distinti per collegio elettorale, RSU  e lista.

Le strutture sindacali regionali/ex compartimentali che avranno conseguito delegati eletti ne cureranno l’accredito formale entro il 24.11.2000 presso le strutture aziendali interessate, allegando copia dei verbali.

La RSU è considerata formalmente insediata quando siano stati comunicati alle strutture aziendali interessate i nominativi di almeno il 51% dei delegati da eleggere.

11)    Ricorsi

Contro le deliberazioni della Commissione Elettorale è ammesso ricorso entro 24 ore dalla chiusura delle operazioni di scrutinio da parte di uno o più membri della Commissione stessa, previo preannuncio che dovrà risultare agli atti della Commissione medesima entro il completamento delle operazioni di scrutinio.

La Commissione di Garanzia Territoriale dovrà deliberare sul ricorso entro 2 giorni, verbalizzando con l’approvazione della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Contro le deliberazioni della Commissione di Garanzia Territoriale è ammesso ricorso entro 2 giorni, presso la stessa Commissione o, in alternativa, presso la Direzione Regionale del Ministero del Lavoro ove ha luogo la Commissione, da parte di uno o più membri della commissione medesima, ovvero su iniziativa di una o più strutture sindacali regionali/ex compartimentali di OO.SS. non rappresentate in Commissione.

Qualora il ricorso sia promosso da uno o più membri della Commissione di Garanzia Territoriale espressi da strutture sindacali regionali/ex compartimentali di OO.SS. rappresentate nella Commissione di Garanzia Nazionale, il ricorso può essere inoltrato anzichè alla Direzione Regionale del Ministero del Lavoro territorialmente competente, alla Commissione di Garanzia Nazionale che si pronuncerà entro 48 ore verbalizzando con l’approvazione della maggioranza assoluta dei suoi componenti: in tal caso, la deliberazione della Commissione di Garanzia Nazionale è insindacabile.

12)    Disposizioni generali

Per quanto non diversamente disciplinato dal presente Regolamento, valgono le norme elettorali generali.

Roma, 13 settembre 2000
Allegato  2

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLE R.S.U.

Nel quadro di riassetto complessivo delle relazioni industriali derivante dal nuovo contratto, le RSU rappresentano uno dei soggetti contrattuali nell’ambito del contratto aziendale.

In quanto soggetto contrattuale esse esercitano, congiuntamente ai sindacati territoriali di categoria firmatari del CCNL, i poteri di contrattazione collettiva ai livelli e nelle sedi definite dall’allegato all’accordo sulla loro rielezione, con le prerogative assegnate, a questo livello negoziale, dal Contratto Nazionale in vigore.

La R.S.U. è un organismo sindacale legittimo e riconosciuto, dotato di poteri contrattuali nelle materie di competenza e chiamato ad assumere decisioni. Il suo funzionamento interno viene disciplinato dal seguente regolamento.

1.        CONVOCAZIONE RIUNIONI

-        La RSU si riunisce normalmente almeno una volta al mese in sede plenaria. Con la stessa cadenza vanno previste riunioni in sede di singolo collegio.

-        La convocazione sarà effettuata tramite avvisi scritti, lettera o attraverso qualsiasi sistema che testimoni l’avvenuta comunicazione ad ogni singolo delegato.

-        Essa dovrà essere effettuata almeno cinque giorni prima della riunione e dovrà contenere l’indicazione dell’O.D.G. luogo e ora della riunione.

-        Il compito della convocazione è assegnato ad un delegato scelto elettivamente all’interno della RSU o, in alternativa, al delegato eletto con il maggior numero di preferenze.

-        E’ prevista la convocazione di urgenza della R.S.U. e/o dei singoli collegi per particolari motivi purché sia garantita la comunicazione a ciascun delegato della R.S.U. e/o dei singoli collegi.

-        La riunione della R.S.U. o del singolo collegio è ritenuta valida quando siano presenti la metà più uno dei delegati convocati.

-        Ogni riunione dovrà essere verbalizzata. Il verbale, inoltre, dovrà contenere l’elenco dei presenti e le eventuali giustificazioni degli assenti e sarà firmato da tutti i presenti.

-        Il libro dei verbali dovrà essere disponibile alla visione di ciascun delegato.

2.        FORMAZIONE DELLE DECISIONI NELLA RSU

a)      La RSU, per le materie di sua competenza, assume al proprio interno le decisioni secondo il principio della maggioranza.

Nelle decisioni ordinarie è sufficiente la maggioranza semplice dei presenti purché la seduta sia valida.

Nelle decisioni di natura contrattuale è necessaria la maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti.

b)      Nel rispetto delle precedenti modalità, nell’ambito delle competenze contrattuali specifiche delle singole realtà produttive, i delegati RSU eletti in specifici collegi hanno facoltà di assumere decisioni su materie proprie ed esclusive della tipologia operativa/organizzativa del loro collegio elettorale.

3.        CONTRATTAZIONE

La titolarità della contrattazione, ai livelli e nelle sedi previste, è riconosciuta congiuntamente alla RSU e alle Organizzazioni Sindacali che abbiano sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale.

Gli accordi producono effetti se sono sottoscritti congiuntamente dalle RSU e dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie di CCNL o, per materie specifiche di competenza, dai rappresentanti dei collegi congiuntamente alle OO.SS. firmatarie di CCNL.

Eventuali dissensi sull’ipotesi di accordo saranno risolti attraverso una consultazione, da esperire entro dieci giorni, tra i lavoratori a cui l’accordo va applicato.

La consultazione potrà essere promossa sia dalla RSU che da una o più Organizzazioni Sindacali.

La consultazione potrà essere effettuata tramite referendum con i contenuti e le modalità previste nel successivo punto 4.

4.                      REFERENDUM

Il ricorso al referendum come strumento di risoluzione del dissenso rappresenta un fatto straordinario e non può essere, pertanto, il sostituto di altre modalità di verifica della delega e del consenso.

Esso dovrà contenere quesiti semplici e organizzato congiuntamente da tutti i soggetti coinvolti nella contrattazione.

5.                      PROCLAMAZIONE DI ASTENSIONE DAL LAVORO

La RSU può proclamare una azione di sciopero, nel rispetto delle norme di attuazione della 146/90 e successive modificazioni, purché essa sia dichiarata congiuntamente a una o più Organizzazioni Sindacali e la decisione sia assunta dalla maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti la RSU.

6.      DURATA E SOSTITUZIONE NELL’INCARICO

I componenti della RSU restano in carica tre anni.

Al termine di questo periodo la RSU decade automaticamente e non può esercitare alcun ruolo di rappresentanza.

In caso di dimissioni di uno dei componenti, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista.

Le dimissioni e conseguenti sostituzioni dei componenti le RSU non possono concernere un numero superiore al 50% degli stessi, pena la decadenza della RSU con conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo.

Le dimissioni devono essere formulate per iscritto sia all’Organizzazione Sindacale di appartenenza che alla stessa RSU e di essa va data comunicazione alle Società del Gruppo FS contestualmente al nominativo del subentrante a cura dell’Organizzazione Sindacale.

Delle dimissioni presentate e del nominativo del subentrante va data informazione ai lavoratori mediante avvisi esposti negli impianti.

7.                      ACCETTAZIONE

Il presente regolamento dovrà essere sottoscritto per accettazione da ciascun candidato nelle liste RSU.

 

Roma, 13 settembre 2000